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Argomenti esame orale 2009

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    [QUOTE=paola66;307446][QUOTE=romasco;307419]No
    non capisco.
    Guarda io di contenziosi ne ho fatti ma la parte della procedura non la curavo io.

    Però, da uomo della strada, street man, come fai a pagare e iscrivere a ruolo. Che paghi due volte ?

    Non è come dici.



    Originariamente inviato da romasco Visualizza il messaggio
    No
    non capisco.
    Guarda io di contenziosi ne ho fatti ma la parte della procedura non la curavo io.

    Però, da uomo della strada, street man, come fai a pagare e iscrivere a ruolo. Che paghi due volte ?

    Non è come dici.




    No !... prima iscrivi a ruolo e poi paghi : cioè sulla base dell'iscrizione a ruolo l'A.E. di chiede questi 2/3 eccetera... l'iscrizione a ruolo è necessaria per avere un titolo formale su cui basare la richiesta di danaro e soprattutto da usare in caso di procedure esecutive se il contribuente non paga...

    Se mi posso permettere di darti un piccolo consiglio... quando tratti la normative e soprattutto la normativa di procedura ...che per sua natura è molto specifica e puntuale...dati gli enormi interessi in ballo... attieniti strettamente a quella ...lascia perdere i ragionamenti dell'uomo della strada ...devi fare ragionamenti giuridici... se la norma dice "pagato"...tu non puoi far finta di niente...
    ...con tutta la stima e l'affetto che ti meriti...
    Ma dai ! Mica stai parlando al fraschetiello.
    Quello che dici non è solo per la procedura come la chiami tu. Vale per tutto. Dall'analisi matematica, alla fisica dei quanti, alle patologie mediche e moto infine anche per la procedura. Poi, i tribunali li ho frequentati e sapessi quantsa procedura ho visto lì ....

    Ciao amica mia. Comunque ciò a prescindere dalla tua preparazione che è davvero corposa, puntuale e oserei dire solidale.
    I.Santacrocelover

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      Ok grazie a tutti per gli interventi!
      Mi ha tratto in inganno il fatto che questa domanda fosse stata collocata tra quelle di contabilità da chi, tempo fa, aveva riportato le domade orali cfl 2007.
      In pratica, se nell'urna di contabilità dovessi trovare costi incrementativi, perdita su crediti, sopravvenienze, ecc. dovrei rispondere dicendo in quale parte del bilancio collocarli e perché?

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        [QUOTE=romasco;307454][QUOTE=paola66;307446]
        Originariamente inviato da romasco Visualizza il messaggio
        No
        non capisco.
        Guarda io di contenziosi ne ho fatti ma la parte della procedura non la curavo io.

        Però, da uomo della strada, street man, come fai a pagare e iscrivere a ruolo. Che paghi due volte ?

        Non è come dici.




        Ma dai ! Mica stai parlando al fraschetiello.
        Quello che dici non è solo per la procedura come la chiami tu. Vale per tutto. Dall'analisi matematica, alla fisica dei quanti, alle patologie mediche e moto infine anche per la procedura. Poi, i tribunali li ho frequentati e sapessi quantsa procedura ho visto lì ....

        Ciao amica mia. Comunque ciò a prescindere dalla tua preparazione che è davvero corposa, puntuale e oserei dire solidale.

        Mi auguro vivamente di non essererti apparsa scortese o inopportuna...non era nelle mie intenzioni ... ma se così è stato me ne scuso.
        nec recisa recedit

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          [QUOTE=paola66;307458][QUOTE=romasco;307454]
          Originariamente inviato da paola66 Visualizza il messaggio


          Mi auguro vivamente di non essererti apparsa scortese o inopportuna...non era nelle mie intenzioni ... ma se così è stato me ne scuso.
          Ma che dici ?
          Dai che abbiamo tanto lavoro da sbrigare (ma guarda questa mi porge le sue scuse) ...
          I.Santacrocelover

          Commenta


            [QUOTE=romasco;307470][QUOTE=paola66;307458]
            Originariamente inviato da romasco Visualizza il messaggio
            Ma che dici ?
            Dai che abbiamo tanto lavoro da sbrigare (ma guarda questa mi porge le sue scuse) ...

            Mi sollevi ... ...

            ... ma le riserve in sospensione di imposta... a Valelina rispondi e a me no?...guarda che mi ingelosisco
            nec recisa recedit

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              Originariamente inviato da valelina82 Visualizza il messaggio
              buongiorno!!! mi sembra che agli orali 2007 siano stati chiesti i costi incrementativi...chiedo lumi
              scusate se non intervengo ma non saprei proprio come contribuire! Resta il fatto che mi sto scaricando le vostre risposte davvero molto utili! se supererò l'orale sarà anche per voi Paola e Romasco! Grazie mille per aver messo le vostre conoscenze a disposizione di tutti!
              Si può dire che sono costi sostenuti su beni ammortizzabili di proprietà tali per cui non solo il cespite viene mantenuto alla sua funzionalità originaria, bensì tale funzionalità viene addirittura incrementata aumentando la durata della vita utile del cespite o la sua capacità produttiva. Empiricamente, si fa riferimento alle spese di manutenzione e si indentificano i costi incrementativi con quelle di manutenzione straordinaria, anche se è un'approssimazione. Queste spese possono essere capitalizzate, cioè "aggiunte" al costo storico del cespite cui si riferiscono e ammortizzate con le aliquote sue proprie. Se invece il bene in relazione al quale non sono state sostenute non è di proprietà ma è detenuto ad altro titolo, non essendovi un cespite a cui collegarle andranno iscritte tra le immobilizzazioni immateriali come migliorie su beni di terzi ed ammortizzate in base alla durata del contratto sottostante, tenendo conto anche di probabili rinnovi del medesimo.

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                Magari qualcuno sta studiando tributario sulle dispense e basta. In tal caso, avevo già notato che mancano delle cose. Una sono i depositi fiscali IVA. Ho scritto una specie di parafrasi della norma, che è l'art. 50-bis del DL 331/93, che riporto qui di seguito nel caso possa essere utile. Se ci sono errori e inesattezze o la si vuole completare, tanto meglio.



                I depositi fiscali IVA sono depositi fiscali speciali destinati alla custodia di beni nazionali e comunitari, gestiti da soggetti autorizzati aventi particolari requisiti se gestiscono per conto terzi, o da qualunque soggetto ma solo per beni acquistati in conto proprio (consignment stock). Si considerano “depositi fiscali IVA” i depositi fiscali per i prodotti soggetti ad accisa e i depositi doganali per i beni che possono essere in essi introdotti. I gestori devono tenere un registro apposito che evidenzi le movimentazioni dei beni in entrata e in uscita e conservare un esemplare dei documenti presi a base sia delle introduzioni e delle estrazioni dei beni dal deposito, sia delle cessioni dei beni intervenute durante il periodo in cui i beni giacevano nel deposito. Si effettuano senza pagamento dell’IVA:
                a. Gli acquisti intracomunitari di beni eseguiti mediante introduzione in un deposito IVA;
                b. Le immissioni in libera pratica di beni non comunitari destinati ad essere introdotti in un deposito IVA;
                c. Le cessioni di beni effettuate a un soggetto residente in un paese UE mediante introduzione in un deposito IVA, o anche ad altri soggetti se i beni ceduti sono compresi in un particolare elenco;
                d. Le cessioni di beni custoditi in un deposito IVA;
                e. Le cessioni intracomunitarie di beni estratti da un deposito IVA con spedizione in un altro stato UE;
                f. Le cessioni di beni estratti da un deposito IVA e trasportati o spediti fuori dalla UE;
                g. Le prestazioni di servizi relative a beni mobili custoditi in un deposito IVA, anche se eseguite in locali limitrofi al deposito IVA, a patto che tali prestazioni non durino più di 60 giorni;
                h. Trasferimento di beni in altro deposito IVA.
                Tutte queste operazioni non concorrono alla formazione del plafond né alla costituzione dello status di esportatore abituale, ma danno diritto alla detrazione sugli acquisti.
                I beni possono essere estratti dai depositi IVA solo da soggetti passivi d’imposta e in tal caso occorre corrispondere l’imposta. La base imponibile è data dal valore dei beni al momento della loro introduzione, o a quello definito nell’ultima loro cessione interna al deposito se ce ne sono state, aumentato dell’importo delle prestazioni di servizi operate sui beni durante la loro giacenza. L’IVA è dovuta da chi estrae i beni; se costui li aveva acquistati da un soggetto UE, egli dovrà integrare la fattura ricevuta, indicandovi anche i servizi eventualmente resi e compiere la doppia registrazione dell’IVA; negli altri casi emetterà autofattura.
                I gestori dei depositi IVA assumono la veste di rappresentanti fiscali per i soggetti non residenti non identificati direttamente e che non hanno già nominato un rappresentante al momento dell’introduzione dell’IVA, e rispondono in solido con i soggetti passivi della mancata o irregolare applicazione dell’imposta relativa all’estrazione. Essi possono però richiedere un numero unico di partita IVA per tutti i soggetti rappresentati.

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                  Grazie Boriss

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                    Scusa ma non avevo visto la richiesta sulle riserve.

                    In generale le riserve si possono suddividere in :
                    1. riserve di utili
                    2. riserve di capitale
                    3. riserve in sospensione di imposta.

                    Le prime possono essere disponibili e indisponibili.
                    Esempio : la riserva legale nelle socità di capitale che si accantona anno dopo anno con il 5% degli utili netti fino a che la riserva non abbia raggiunto il 20 % del c.s. è una risrva indisponibile fino al raggiungimento del suddetto limite poi diventa invece disponibile nel senso che può essere liberamente distribuita ai soci.
                    Le riserve di utili nel momento in cui sono distribuite sono trattate come dividendi con tutte le conseguenze che derivano.
                    Per esse la legge prevede una presunzione nel senso che se ci sono in bilancio riserve di utili si presumono sempre distribuite prima delle altre con la conseguenza che sono tassate come dividendi in capo ai soci.
                    L'aumento di capitale sociale a titolo gratuito portando a capitale sociale riserve di utili non è fatto rilevante dal punto di vista fiscale lo sarà solo nel caso della successiva riduzione a titolo gratuito per esuberanza, nel senso che si andrà a vedere il precedente aumento con capitalizzazione di riserve e fino a concorrenza dell'aumento effettuato con la riserva di utili si avra distribuzione di dividendi, se eccede un'altra parte si imputera a distribuzione di riserva di capitale (ossia restituzione di conferimenti) solo se risulta ancora una somma che eccede il valore di iscrizione della partecipazione, sarà considerata plusvalenza e tassata nei modi ordinari (vedi pex).

                    Le riserve di capitale le troviamo nell'art. 47 del tuir non son mai tassate perchè rappresentano restituzione di capitale e non di utili, dunque riducono il valore fiscalmente ammesso delle partecipazioni. Non si tassano in capo ai soci.

                    Il piatto forte. Le riserve in sospensione di imposta.
                    Come dice la parola su di esse è sospesa l'applicazione della imposta. FINO A QUANDO ? Fino a quando verranno utilizzate. Come ? (abitua il tuo intelletto al dubbio ) Non per la copertura della perdite. Allora come ? quando vengono distribuite ai soci. In questo caso entano nella base imponibile ires come se si trattasse di utili poi una volta "svincolate" a seconda dei casi sono considerate di capitale o di utili-
                    Esempio : ieri ho postato un articolo. Le riserve da rivalutazione sono delle riserve in sospensione di imposta.
                    Quando rivaluto un bene il delta (come dice lou) viene ad incrementare il valore del bene

                    la scittura in p.d. è

                    IMMOBILI a RISERVE DI RIVALUTAZIONE

                    Le riserve sono in sospensione di imposta quando saranno distribuite andranno considerate nella base imponibile ires. In questo caso sono considerate (dopo la tassazione ires) come riserve di capitale e dunque non tassate in capo ai soci.


                    [QUOTE=paola66;307474][QUOTE=romasco;307470]
                    Originariamente inviato da paola66 Visualizza il messaggio


                    Mi sollevi ... ...

                    ... ma le riserve in sospensione di imposta... a Valelina rispondi e a me no?...guarda che mi ingelosisco
                    I.Santacrocelover

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                      [QUOTE=romasco;307523]Scusa ma non avevo visto la richiesta sulle riserve.

                      In generale le riserve si possono suddividere in :
                      1. riserve di utili
                      2. riserve di capitale
                      3. riserve in sospensione di imposta.

                      Le prime possono essere disponibili e indisponibili.
                      Esempio : la riserva legale nelle socità di capitale che si accantona anno dopo anno con il 5% degli utili netti fino a che la riserva non abbia raggiunto il 20 % del c.s. è una risrva indisponibile fino al raggiungimento del suddetto limite poi diventa invece disponibile nel senso che può essere liberamente distribuita ai soci.
                      Le riserve di utili nel momento in cui sono distribuite sono trattate come dividendi con tutte le conseguenze che derivano.
                      Per esse la legge prevede una presunzione nel senso che se ci sono in bilancio riserve di utili si presumono sempre distribuite prima delle altre con la conseguenza che sono tassate come dividendi in capo ai soci.
                      L'aumento di capitale sociale a titolo gratuito portando a capitale sociale riserve di utili non è fatto rilevante dal punto di vista fiscale lo sarà solo nel caso della successiva riduzione a titolo gratuito per esuberanza, nel senso che si andrà a vedere il precedente aumento con capitalizzazione di riserve e fino a concorrenza dell'aumento effettuato con la riserva di utili si avra distribuzione di dividendi, se eccede un'altra parte si imputera a distribuzione di riserva di capitale (ossia restituzione di conferimenti) solo se risulta ancora una somma che eccede il valore di iscrizione della partecipazione, sarà considerata plusvalenza e tassata nei modi ordinari (vedi pex).

                      Le riserve di capitale le troviamo nell'art. 47 del tuir non son mai tassate perchè rappresentano restituzione di capitale e non di utili, dunque riducono il valore fiscalmente ammesso delle partecipazioni. Non si tassano in capo ai soci.

                      Il piatto forte. Le riserve in sospensione di imposta.
                      Come dice la parola su di esse è sospesa l'applicazione della imposta. FINO A QUANDO ? Fino a quando verranno utilizzate. Come ? (abitua il tuo intelletto al dubbio ) Non per la copertura della perdite. Allora come ? quando vengono distribuite ai soci. In questo caso entano nella base imponibile ires come se si trattasse di utili poi una volta "svincolate" a seconda dei casi sono considerate di capitale o di utili-
                      Esempio : ieri ho postato un articolo. Le riserve da rivalutazione sono delle riserve in sospensione di imposta.
                      Quando rivaluto un bene il delta (come dice lou) viene ad incrementare il valore del bene

                      la scittura in p.d. è

                      IMMOBILI a RISERVE DI RIVALUTAZIONE

                      Le riserve sono in sospensione di imposta quando saranno distribuite andranno considerate nella base imponibile ires. In questo caso sono considerate (dopo la tassazione ires) come riserve di capitale e dunque non tassate in capo ai soci.


                      [QUOTE=paola66;307474]

                      Ciao ho un dubbio.
                      Svalutazioni e rivalutazioni di immobilizzazioni (diverse dalle finanziarie) ai fini fiscali, non civilistici.
                      Le svalutazioni che io compio civilisticamente sulle immobilizzazioni, perchè a fine esercizio risultano di valore "durevolmente inferiore" come vengono trattate fiscalmente?
                      Le rivalutazioni invece mi è chiaro, almeno spero, che ai sensi del 110 del tuir non sono considerate plusvalenze tassabili finchè non realizzate (quindi di fatto finchè non cedo il bene).

                      grazie a chi vorrà rispondere

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