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Argomenti esame orale 2009

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    Dubbio

    Ragazzi faccio a tutti una domanda:
    su può fare un accertamento induttivo o uno analitico-induttivo ad un professionista?
    Inoltre, l'accertamento induttivo puro in un pvc ne consente la chiusura agevolata?
    Cià Uagliò!

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      [QUOTE=paola66;306932]
      Originariamente inviato da romasco Visualizza il messaggio
      Comunque la sintesi sulle norme anti-elusive è stata davvero utile


      ... e vedrai quella che arriva sull'Imposta di ragistro !..

      ... mi sta uccidendo ma se te ( ve ) la chiedono... altro che assunzione ... ... dritti dritti a collaborare con Tremonti andate!

      ... a dopo
      Ti volevo fare una domanda :

      poste le fasi del ricorso in primo grado come di seguito :

      1. ELABORAZIONE DEL RICORSO
      2. NOTIFICA ALLE PARTI
      3. COSTITUZIONE IN GIUDIZIO
      4. FISSAZIONE DELLA UDIENZA DA PARTE DEL PRESIDENTE
      5. TRATTAZIONE DELLA CAUSA
      6. SENTENZA
      7. DEPOSITO DELLA SENTENZA

      Volevo chiederti, in merito all'istanza di sospensione cautelare, se essa ha una collocazione precisa (IN CASO AFFERMATIVO DOVE) oppure può essere sempre proposta prima della sentenza ?

      Inoltre in base all'art. 24 del dlgs 546 del 1992 è possibile integrare le motivazioni fino alla trattazione della udienza. Ora tale possibilità è legata a due presupposti : ordine della commissione, sopravvenuti elementi sconosciuti al momento della proposizione del ricorso. Chiedo : in relazione i sopravvenuti elementi, questi nuovi elementi si rinvengono nel fascicolo depositato dall'ufficio che si costituisce in giudizio nei 60 gg. successivi alla notifica del ricorso ?
      I.Santacrocelover

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        Originariamente inviato da fabricius Visualizza il messaggio
        Ragazzi faccio a tutti una domanda:
        su può fare un accertamento induttivo o uno analitico-induttivo ad un professionista?
        Inoltre, l'accertamento induttivo puro in un pvc ne consente la chiusura agevolata?
        Cià Uagliò!
        L'accertamento induttivo contenuto nell'art. 39 del dpr600 del 73, comma 2, è possibile nei confronti di esercenti imprese arti e professioni al verificarsi delle condizioni ivi contenute.

        Per accertamento analitico induttivo puoi intendere due cose :
        1. accertamento analitico i base a studi di settore
        2. accertemento induttivo in base a studi di settore.
        In entrambi i casi è possibile verso soggetti esercenti imprese arti e professioni.
        La risposta alla tua domanda è un doppio SI.
        Ciao Ualiò !
        I.Santacrocelover

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          Originariamente inviato da romasco Visualizza il messaggio
          L'accertamento induttivo contenuto nell'art. 39 del dpr600 del 73, comma 2, è possibile nei confronti di esercenti imprese arti e professioni al verificarsi delle condizioni ivi contenute.

          Per accertamento analitico induttivo puoi intendere due cose :
          1. accertamento analitico i base a studi di settore
          2. accertemento induttivo in base a studi di settore.
          In entrambi i casi è possibile verso soggetti esercenti imprese arti e professioni.
          La risposta alla tua domanda è un doppio SI.
          Ciao Ualiò !
          In relazione alla domanda sul pvc non capisco.
          Il pvc è l'atto finale dell'attività di indagine effettuata in base all'art. 33 del dpr 600 e 52 del dpr 633 presso il contribuente.
          E' un atto endoprocedimentale e dunque non impugnabile. Esso tuttavia è definibile, nel senso che puoi definire con atto di adesione gli illeciti rilevati in base ai rilievi in esso contenuti.
          I.Santacrocelover

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            imposta di registro 1a parte

            Come promesso...


            Imposta di registro

            A) L’imposta di registro vista ex latere A.E. … qui sono condensate le questioni tipicamente affrontate dagli addetti ai lavori nell’applicazione dell’imposta… nonché le questioni di maggiore spessore e complessità rispetto alla pappardella tecnica del punto B nel quale l’aspetto forse un po’ più interessante mi pare sia dato dalle registrazioni telematiche fatte dal notaio… dalla possibilità che ha di operare compensazioni sui versamenti che effettua e dalla impossibilità di chiedere i rimborsi per somme versate in eccedenza ( …non nel senso che le perde ma nel senso che le usa in compensazione su altri versamenti)

            - L’imposta di registro presenta quale presupposto di imposta la registrazione di un atto inteso quale servizio amministrativo a fronte del quale il tributo può essere dovuto in misura fissa ed allora assume la natura di tassa oppure in misura proporzionale assumendo in tal caso la natura di imposta in quanto solo in questa ipotesi l’atto viene assunto come “indice di capacità contributiva”.

            - natura giuridica : a) imposta sugli affari, b) imposta sui trasferimenti, c) imposta d’atto ( interpretazione degli atti ex art. art. 20 TUR) : la qualificazione dell’imposta di registro come imposta d’atto fa emergere una delle caratteristiche portanti del tributo ossia quella di non colpire l’atto in sé nella sua dimensione documentale ( ed infatti sono assoggettati anche i contratti verbali ) ma l’atto nella sua dimensione volontaristica ossia quale disposizione negoziale. Conseguentemente una corretta applicazione dell’imposta necessita di un attento processo interpretativo del contenuto negoziale dell’atto ( vero oggetto dell’imposta di registro ) al fine di ricostruirne natura giuridica ed effetti … la dove non corrispondenti al titolo o alla forma apparente. In tema di interpretazione ai fini TUR si segnala la esclusiva rilevanza dell’atto con conseguente esclusione dei criteri interpretativi extratestuali ammessi in sede civilistica, quale la comune intenzione delle parti.

            - alternatività IVA/REGISTRO ( il caso particolare delle alienazioni di immobili da parte di soggetti iva o da parte di privati) … qui si può dire di tutto e di più presentando tale alternatività come la 2a caratteristica dell’imposta di registro dopo quella della necessaria attività interpretativa della volontà negoziale….



            - misure antiabuso : per ciò che concerne i profili elusivi anche ai fini TUR si registra l’assenza di una norma generale antielusiva che consenta di correlare l’imposta alla reale sostanza economica dell’atto laddove difforme dalla sua qualificazione giuridica : esistono tuttavia specifiche norme antielusive:
            • presunzione di donazione : i trasferimenti immobiliari e di partecipazioni sociali, a titolo oneroso, tra coniugi e parenti in linea retta di presumono donazioni se l’imposta di registro unitamente alle altre dovute per il trasferimento risulta inferiore a quella dovuta per il caso di trasferimento a titolo gratuito
            • presunzione di trasferimento di accessioni e pertinenze : nei trasferimenti immobiliari le accessioni, i frutti pendenti e le pertinenze si presumono trasferiti all’acquirente con ciò rientrando nel valore dell’atto : tale presunzione assume particolare rilevanza nell’ipotesi di trasferimento ( formale ) di un suolo su cui insiste una costruzione posto che il fabbricato appartiene per accessione al proprietario del suolo.
            • contratto per persona da nominare : questa è una disposizione antielusiva molto originale… dunque in relazione al contratto per persona da nominare c’è una “piccola” difformità tra disciplina civilistica e fiscale : infatti civilisticamente la dichiarazione di nomina deve intervenire entro 3 giorni dalla stipula … oppure nel diverso termine pattuito tra le parti ( che in teoria può essere pure un anno ) ; invece fiscalmente ( i colleghi napoletani direbbero… cà niscu è fess…) la dichiarazione di nomina deve intervenire “necessariamente “ entro 3 giorni ed in questo caso è tassata in misura fissa e quindi con i soliti 168 euri (!)… : se interviene successivamente la dichiarazione di nomina è tassata come se fosse un successivo trasferimento ossia con la stessa imposta applicata all’atto cui si riferisce la dichiarazione di nomina…. Tutto questo per evitare che : io compro per me ma con l’intento di rivendere e per evitare 2 imposte di registro inserisco la clausola per persona da nominare con termine di un anno… questo significherebbe che io posso rivendere il bene entro un anno a terzi pagando solo l’imposta in misura fissa ( sul passaggio da me al terzo).
            • mandato irrevocabile : ne abbiamo già parlato …nelle disposizioni antielusive

            - base imponibile ( valore dell’atto) e giudizio di congruità : la base imponibile è data dal valore delle prestazioni indicate nell’atto ed in caso di diritti reali si fa riferimento al valore dei beni così come indicato dalle parti ma…per regola generale dopo l’applicazione dell’imposta principale in sede di registrazione (in base ai valori dichiarati nell’atto ) l’ufficio può “accertare” un’imposta complementare superiore quando il valore normale del bene ( valore venale) risulti superiore al prezzo dichiarato, procedendo con un giudizio di stima autonomo ( analogamente ai fini IVA e II.DD. l’ufficio può rettificare la base imponibile riparametrandola al “valore normale” ex art.9 TUIR).


            Tale giudizio di congruità risulta essere escluso nelle seguenti ipotesi
            • cessioni di immobili ad uso abitativo tra soggetti privati ( ossia non IVA) se l’acquirente richiede che l’imposta sia applicata al valore “catastale” ( c.d. criterio automatico) con dichiarazione resa al notaio in sede di stipula e recepita nell’atto ed a condizione che venga dichiarato l’effettivo corrispettivo pattuito
            • contratti costitutivi di obbligazioni di fare : la b.i. è data dal corrispettivo
            • cessione del contratto : la b.i. è data dal corrispettivo
            • atti di garanzia : la b.i. è data dalla somma garantita
            • contratti di associazione in partecipazione : la b.i. è data dal valore dei beni apportati
            • sentenze : a) costitutive … si applicano le aliquote previste per i contratti che producono gli stessi effetti, b) dichiarative…aliquota 1%, c) di condanna… 3%. Le sentenze non aventi contenuto patrimoniale scontano la tassa fissa.
            nec recisa recedit

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              Imposta di registro 2a parte

              - rettifica di valori : a) immobili, b) aziende
              I poteri di indagine e controllo di cui al dpr. 600 si applicano anche all’imposta di registro : in merito è intervenuta la circolare 6/E/2007 ove si sottolinea la possibilità per gli uffici di procedere ad accessi, ispezioni e verifiche e si evidenzia la particolare utilità dell’accesso nei localo ove si svolge attività di intermediazione immobiliare al fine di acquisire dati e notizie in merito alle intermediazioni svolte al fine di raffrontarle con le dichiarazioni sostitutive rese in atto dalle parti contraenti. Viene altresì evidenziata la possibilità, in relazione all’imposta di registro, di procedere ad indagini finanziarie < …al fine di reperire informazioni circa le transazioni intercorse tra le parti o l’utilizzo del terzo quale interposto dell’operazione >.
              Rettifica del valore degli immobili - può essere operata sulla base di tre criteri alternativi (art. 51, comma 3) : 1) criterio del valore comparativo, 2) criterio della capitalizzazione del reddito, 3) criterio residuale
              Rettifica di valore delle aziende – per gli atti che hanno ad oggetto aziende il valore dichiarato è controllato dall’ufficio con riferimento al valore complessivo dei beni che compongono l’azienda, compreso l’avviamento, al netto delle passività risultanti dalle scritture contabili obbligatorie e da atti aventi data certa. L’ amministrazione finanziaria ha segnalato l’opportunità di giungere alla valutazione unitaria dell’azienda considerando si i singoli beni che la compongono ma…con riferimento, per quanto particolarmente riguarda le merci esistenti, alla situazione emergente dai libri contabili e dagli accertamenti compiuti ai fini delle imposte dirette. In sostanza il documento di prassi afferma che < in tesi generale, fermo restando che il valore dell’azienda deve essere necessariamente un valore unitario ( valore complessivo netto ), gli unici elementi costitutivi dell’azienda che risultano suscettibili di valore di mercato si identificano nell’avviamento e, al più, nei beni immobili> ( R.M. 2.4.1981, prot. 270310 ). Sempre in relazione alla determinazione del valore delle aziende la C.M. 29.12.1990 n.87 prot. 350109 precisa che < in relazione all’imposta di registro la cessione di una azienda non è considerata unitariamente in quanto ai diversi beni, sia immobili che mobili, facenti parte del patrimonio aziendale, sono applicabili le aliquote stabilite nella tariffa per gli atti portanti trasferimenti dei beni medesimi, sempre che per essi siano stati indicati distinti corrispettivi ( diversamente all’intero valore dell’atto si applica l’aliquota del bene con tassazione più elevata) >

              - avviso di liquidazione e avviso di accertamento : agli effetti dell’imposta di registro l’ufficio emette avviso di liquidazione quando è già determinata la base imponibile ed occorre soltanto quantificare l’imposta ( per effetto della dichiarazione o per pregresso avviso di accertamento) ed essendo atto impositivo diventa definitivo se non impugnato e in caso di mancato pagamento è titolo per l’iscrizione a ruolo delle somme. L’avviso di accertamento è, invece, conseguente ad una intervenuta rettifica di valore ma deve contenere anche la liquidazione dell’imposta con interessi e sanzioni ( è quello che l’art. 52, comma 2 qualifica come “avviso di rettifica e di liquidazione”…) e deve essere notificato entro il termine di decadenza di 2 anni dal pagamento dell’imposta proporzionale con le modalità stabilite per le II.DD.

              - sanzioni : qui non mi risulta esserci niente di particolare da dire oltre le percentuali sanzionatorie.


              B) … qui c’è tutta la pappardella…tenetevela per ultima… sono cose che sanno un po’ tutti

              - soggetti passivi : a) obbligati a richiedere la registrazione ( i casi particolari di obbligo – impiegati a.e. per registrazioni d’ufficio – notai – agenti immobiliari ), b) obbligati al pagamento – le parti : in relazione all’imposta di registro i soggetti obbligati a richiedere la registrazione si qualificano come responsabili di imposta (…insieme ad altri ) a responsabilità solidale sussidiaria.

              - oggetto di registrazione ( presupposto di imposta )
              • Atti art. 2
              • Denunce a) contratti verbali art. 3 e b) operazioni societarie art. 4

              - locazione immobili …. molto ben fatto il paragrafo sulle vostre dispense ( quelle per i tirocinanti)

              - ammontare dell’imposta

              - registrazione
              • In A .E. : a) a richiesta ( - in termine fisso – in caso d’uso – volontaria ), b) d’ufficio
              • Telematica : a) atti giudiziari, b) atti relativi agli immobili ( qui si dovrebbe puntare in particolare sul notaio…)

              - pagamento
              • Riscossione
              • Registrazione a debito
              • Restituzione somme per atti invalidi
              nec recisa recedit

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                ... pranzo un attimo e tra 1/2 ora sono da voi...
                nec recisa recedit

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                  Originariamente inviato da paola66 Visualizza il messaggio
                  - rettifica di valori : a) immobili, b) aziende
                  I poteri di indagine e controllo di cui al dpr. 600 si applicano anche all’imposta di registro : in merito è intervenuta la circolare 6/E/2007 ove si sottolinea la possibilità per gli uffici di procedere ad accessi, ispezioni e verifiche e si evidenzia la particolare utilità dell’accesso nei localo ove si svolge attività di intermediazione immobiliare al fine di acquisire dati e notizie in merito alle intermediazioni svolte al fine di raffrontarle con le dichiarazioni sostitutive rese in atto dalle parti contraenti. Viene altresì evidenziata la possibilità, in relazione all’imposta di registro, di procedere ad indagini finanziarie < …al fine di reperire informazioni circa le transazioni intercorse tra le parti o l’utilizzo del terzo quale interposto dell’operazione >.
                  Rettifica del valore degli immobili - può essere operata sulla base di tre criteri alternativi (art. 51, comma 3) : 1) criterio del valore comparativo, 2) criterio della capitalizzazione del reddito, 3) criterio residuale
                  Rettifica di valore delle aziende – per gli atti che hanno ad oggetto aziende il valore dichiarato è controllato dall’ufficio con riferimento al valore complessivo dei beni che compongono l’azienda, compreso l’avviamento, al netto delle passività risultanti dalle scritture contabili obbligatorie e da atti aventi data certa. L’ amministrazione finanziaria ha segnalato l’opportunità di giungere alla valutazione unitaria dell’azienda considerando si i singoli beni che la compongono ma…con riferimento, per quanto particolarmente riguarda le merci esistenti, alla situazione emergente dai libri contabili e dagli accertamenti compiuti ai fini delle imposte dirette. In sostanza il documento di prassi afferma che < in tesi generale, fermo restando che il valore dell’azienda deve essere necessariamente un valore unitario ( valore complessivo netto ), gli unici elementi costitutivi dell’azienda che risultano suscettibili di valore di mercato si identificano nell’avviamento e, al più, nei beni immobili> ( R.M. 2.4.1981, prot. 270310 ). Sempre in relazione alla determinazione del valore delle aziende la C.M. 29.12.1990 n.87 prot. 350109 precisa che < in relazione all’imposta di registro la cessione di una azienda non è considerata unitariamente in quanto ai diversi beni, sia immobili che mobili, facenti parte del patrimonio aziendale, sono applicabili le aliquote stabilite nella tariffa per gli atti portanti trasferimenti dei beni medesimi, sempre che per essi siano stati indicati distinti corrispettivi ( diversamente all’intero valore dell’atto si applica l’aliquota del bene con tassazione più elevata) >

                  - avviso di liquidazione e avviso di accertamento : agli effetti dell’imposta di registro l’ufficio emette avviso di liquidazione quando è già determinata la base imponibile ed occorre soltanto quantificare l’imposta ( per effetto della dichiarazione o per pregresso avviso di accertamento) ed essendo atto impositivo diventa definitivo se non impugnato e in caso di mancato pagamento è titolo per l’iscrizione a ruolo delle somme. L’avviso di accertamento è, invece, conseguente ad una intervenuta rettifica di valore ma deve contenere anche la liquidazione dell’imposta con interessi e sanzioni ( è quello che l’art. 52, comma 2 qualifica come “avviso di rettifica e di liquidazione”…) e deve essere notificato entro il termine di decadenza di 2 anni dal pagamento dell’imposta proporzionale con le modalità stabilite per le II.DD.

                  - sanzioni : qui non mi risulta esserci niente di particolare da dire oltre le percentuali sanzionatorie.


                  B) … qui c’è tutta la pappardella…tenetevela per ultima… sono cose che sanno un po’ tutti

                  - soggetti passivi : a) obbligati a richiedere la registrazione ( i casi particolari di obbligo – impiegati a.e. per registrazioni d’ufficio – notai – agenti immobiliari ), b) obbligati al pagamento – le parti : in relazione all’imposta di registro i soggetti obbligati a richiedere la registrazione si qualificano come responsabili di imposta (…insieme ad altri ) a responsabilità solidale sussidiaria.

                  - oggetto di registrazione ( presupposto di imposta )
                  • Atti art. 2
                  • Denunce a) contratti verbali art. 3 e b) operazioni societarie art. 4

                  - locazione immobili …. molto ben fatto il paragrafo sulle vostre dispense ( quelle per i tirocinanti)

                  - ammontare dell’imposta

                  - registrazione
                  • In A .E. : a) a richiesta ( - in termine fisso – in caso d’uso – volontaria ), b) d’ufficio
                  • Telematica : a) atti giudiziari, b) atti relativi agli immobili ( qui si dovrebbe puntare in particolare sul notaio…)

                  - pagamento
                  • Riscossione
                  • Registrazione a debito
                  • Restituzione somme per atti invalidi
                  C'è un punto molto oscuro che andrebbe investigato.
                  Se hai voglia dopo lo vediamo.
                  I.Santacrocelover

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                    Originariamente inviato da romasco Visualizza il messaggio
                    C'è un punto molto oscuro che andrebbe investigato.
                    Se hai voglia dopo lo vediamo.
                    Art. 52 del dpr 131 dell'86.
                    Imposta complementare sulle cessioni di immobili.
                    Qui, avviso di accertamento e liquidazione da notificare entro due anni dal pagamento della imposta complementare.
                    L'atto viene impugnato e passa in giudicato, oppure non viene impugnato e diventa definitivo.
                    Hai tre anni di tempo per richiedere l'imposta, (art.76 del dpr131), con cosa ? Con quale atto ? Mi parrebbe di capire che occorre la notifica entro tre anni di un nuovo avviso di liquidazione non contestabile e quindi dopo 10 anni dalla notifica di questo si ottiene la prescrizione del credito.
                    I.Santacrocelover

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                      Originariamente inviato da romasco Visualizza il messaggio
                      Art. 52 del dpr 131 dell'86.
                      Imposta complementare sulle cessioni di immobili.
                      Qui, avviso di accertamento e liquidazione da notificare entro due anni dal pagamento della imposta complementare.
                      L'atto viene impugnato e passa in giudicato, oppure non viene impugnato e diventa definitivo.
                      Hai tre anni di tempo per richiedere l'imposta, (art.76 del dpr131), con cosa ? Con quale atto ? Mi parrebbe di capire che occorre la notifica entro tre anni di un nuovo avviso di liquidazione non contestabile e quindi dopo 10 anni dalla notifica di questo si ottiene la prescrizione del credito.
                      corrego due anni dal pagamento della imposta proporzionale (invece di complementare) al quarto rigo
                      I.Santacrocelover

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