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Argomenti esame orale 2009

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    Originariamente inviato da paola66 Visualizza il messaggio
    Eh !... tu sei troppo liberale !...

    in appello... art. 58 D.lgs 546/92
    niente nuove domande...
    niente nuove eccezioni...
    niente nuove prove...proposte dalle parti... solo il giudice e solo in due casi può disporre l'acquisizione di nuove prove 1) quando sono necessarie ai fini della decisione e 2) quando la parte dimostri di non averle èptute produrre in primo grado per causa a lui non imputabile
    si ai nuovi documenti
    Appunto mi riferivo a quelle lette dal memento pochi minuti fa.
    I.Santacrocelover

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      Originariamente inviato da romasco Visualizza il messaggio
      Lou. La rivalutazione solitamente è un fatto straordinario che viene consentito in base a specifica legge.
      Le differenze di rivalutazione vengono iscritte in un fondo di riserva in sospensione di imposta. Pertanto le troverai nell'attivo patrimoniale tra le poste del netto.

      Ora non so se ti riferisci a questo o ad altro.

      Per favore guardi il post.227 e correggi gli eventuali strafalcioni che ho propinato a Lou ?...
      nec recisa recedit

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        Originariamente inviato da romasco Visualizza il messaggio
        Lou. La rivalutazione solitamente è un fatto straordinario che viene consentito in base a specifica legge.
        Le differenze di rivalutazione vengono iscritte in un fondo di riserva in sospensione di imposta. Pertanto le troverai nell'attivo patrimoniale tra le poste del netto.

        Ora non so se ti riferisci a questo o ad altro.
        Aggiungo che probabilmente ti stai occupando di operazioni straordinarie.

        Molte di esse sono soggette al regime della neutralità.

        Ciò significa che seppure dal lato civilistico realizzi una plusvalenza e dunque la iscrivi nella voce E20 dal lato inveve fiscale esse vengono considerate come non esistenti.

        In questo caso si determina una ripresa fiscale in diminuzione nel quadro RF (diminuzione del reddito civilistico).

        Puoi anche riconoscere i maggiori valori dal punto di vista fiscale ma devi procedere al pagamento di una imposta sostitutiva sull'importo della rivalutazione.

        Potrebbe essere conveninete perchè in questo modo puoi calcolare le quote di ammortamento su un maggiore costo storico e dunque dedurti una quota maggiore.
        I.Santacrocelover

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          Originariamente inviato da paola66 Visualizza il messaggio
          Per favore guardi il post.227 e correggi gli eventuali strafalcioni che ho propinato a Lou ?...
          Secondo me è corretta, hai dato una ottima risposta.
          La rivalutazione è consentita riconoscendo i maggiori valori dal punto di vista fiscale con il pagamento di una imposta sostitutiva.
          Il riconoscimento dei maggiori valori dal lato fiscale ti consente di poterti dedurre quote di ammortamento fiscali più elevate per il fatto che aumenta la base di calcolo (costo storico rivalutato).
          Veramente molto brava.
          I.Santacrocelover

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            Mio caro Maestro Romasco, ti pongo un quesito: la tassazione dei dividendi tra soggetti ires!! ti ricordi qualla famosa partitella?? ci avranno impallato il cervello??
            gnegno nazionale :)

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              Originariamente inviato da romasco Visualizza il messaggio
              Secondo me è corretta, hai dato una ottima risposta.
              La rivalutazione è consentita riconoscendo i maggiori valori dal punto di vista fiscale con il pagamento di una imposta sostitutiva.
              Il riconoscimento dei maggiori valori dal lato fiscale ti consente di poterti dedurre quote di ammortamento fiscali più elevate per il fatto che aumenta la base di calcolo (costo storico rivalutato).
              Veramente molto brava.
              Eh!... questa proprio mi mancava ... mi sono sempre chiesta per quale accidenti di motivo uno doveva fare la rivalutazione e pagare l'imposta sostitutiva ... ma un altro vantaggio si potrebbe avere anche in sede di cessione perchè l'eventuale plusvalenza la calcoli su un costo fiscale più alto e quindi la plusvalenza da tassare si abbassa... Giusto?

              Comunque... santo subito!!!
              nec recisa recedit

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                Originariamente inviato da paola66 Visualizza il messaggio
                In bocca al lupo!... mi sembri un uomo intelligente, coraggioso e con una grande dignità...dubito che in agenzia si lascino sfuggire uno così...
                Beh, grazie, i complimenti fanno sempre piacere... comunque, se posso essere maligno, non è che abbia visto tutto questo sfoggio di intelligenza in Ufficio. C'è veramente di tutto, dall'ottimo al ridicolo, e quest'ultimo pesa non poco. Ma quello che scoccia è stato tutto l'autosbrodolamento in DRE con cui si magnificava la procedura. Ci sono enti e organismi che per giustificare la propria esistenza devono inventarsi di tutto; non voglio parlare del blog visto che per fortuna ha interessato solo due regioni sfigate. Nonostante gli e-tutor fossero preparatissimi e ce l'avessero messa tutta, sia chiaro.

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                  Originariamente inviato da paola66 Visualizza il messaggio
                  Eh!... questa proprio mi mancava ... mi sono sempre chiesta per quale accidenti di motivo uno doveva fare la rivalutazione e pagare l'imposta sostitutiva ... ma un altro vantaggio si potrebbe avere anche in sede di cessione perchè l'eventuale plusvalenza la calcoli su un costo fiscale più alto e quindi la plusvalenza da tassare si abbassa... Giusto?

                  Comunque... santo subito!!!
                  Bravissima. Ma mi prendi in giro ? Tu sei bravissima.
                  I.Santacrocelover

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                    Originariamente inviato da gnegno Visualizza il messaggio
                    Mio caro Maestro Romasco, ti pongo un quesito: la tassazione dei dividendi tra soggetti ires!! ti ricordi qualla famosa partitella?? ci avranno impallato il cervello??
                    Ragazzi scusate ma devo fare un inchino al mitico GNEGNO.
                    Sono GENUFLESSO e rimarrò in questa posizione sacrificante fin quando il mio mito non mi congederà dall'obbligo.
                    I.Santacrocelover

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                      Paola e Rosario, siete stati esaustivi nelle vostre risposte. Grazie.
                      I delta positivi derivanti da operazioni di cessione di beni appartenenti all'impresa, ma non facenti parte dei beni-merce, concorrono alla formazione del reddito come plusvalenze. perchè quelle "iscritte" (art.110 tuir) no? MI chiedevo appunto la differenza tra plusvalenze iscritte in bilancio e quelle no. esiste una differenziazione in tal senso? Tra l'altro l'articolo suddetto fa riferimento all'imputazione al CE. L'ambito dal quale ho evinto l'argomento è quello relativo al costo dei beni relativi all'impresa (costo storico e bla bla).

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                      Sto operando...
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