Il piccolo imprenditore non è obbligato all'iscrizione nel reg.imprese:si iscrivono...(evidentemente a facoltà) nel reg.imprese sez.speciale
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Originariamente inviato da piluzzu2007 Visualizza il messaggioRAGAZZI VI PONGO UN ENNESIMO DUBBIO SU UNA RISPOSTA CHE è STATA DATA QUASI PER CERTA...CIOè QUELLA DEL NON OBBLIGO DI ISCRIZIONE AL PRI.
DICO SOLO CHE HO TROVATO CHE IL PICCOLO IMPRENDITORE è INSCRITTO AL REGISTRO DELLE IMPRESE ANCHE SE IN UNA SPECIALE SEZIONE MA SEMPRE ESERCIZIO DELLE IMPRESE è...
LA SPA ASSICURATIVA ESSENDO UNA SPA "PENSO" CHE ABBIA L'OBBLIGO DI ISCRIZIONE ANCHE SE è VIGILATA DAL'ISVAP.
iO PERSONALMENTE HO RISPOSTO LA SOCIETà COOPERATIVA (CREDO LA RISPOSTA A) PENSANDO CHE SE è A MUTUALITà PREVALENTE CON LA RIFORMA DEL 2003 PUò ISCRIVERSI AL MINISTERO DELLA ATTIVITà PRODUTTIVE..NON AVENDO QUINDI UN OBBLIGO!
CHE NE PENSATE??POSSO ANCHE SBAGLIARE LO DICO PRIMA...
Ma la risposta la trovi, facile, facile all'art. 2202 del Codice Civile.
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Originariamente inviato da piluzzu2007 Visualizza il messaggioRAGAZZI VI PONGO UN ENNESIMO DUBBIO SU UNA RISPOSTA CHE è STATA DATA QUASI PER CERTA...CIOè QUELLA DEL NON OBBLIGO DI ISCRIZIONE AL PRI.
DICO SOLO CHE HO TROVATO CHE IL PICCOLO IMPRENDITORE è INSCRITTO AL REGISTRO DELLE IMPRESE ANCHE SE IN UNA SPECIALE SEZIONE MA SEMPRE ESERCIZIO DELLE IMPRESE è...
LA SPA ASSICURATIVA ESSENDO UNA SPA "PENSO" CHE ABBIA L'OBBLIGO DI ISCRIZIONE ANCHE SE è VIGILATA DAL'ISVAP.
iO PERSONALMENTE HO RISPOSTO LA SOCIETà COOPERATIVA (CREDO LA RISPOSTA A) PENSANDO CHE SE è A MUTUALITà PREVALENTE CON LA RIFORMA DEL 2003 PUò ISCRIVERSI AL MINISTERO DELLA ATTIVITà PRODUTTIVE..NON AVENDO QUINDI UN OBBLIGO!
CHE NE PENSATE??POSSO ANCHE SBAGLIARE LO DICO PRIMA...
L'albo è un altra cosa, serve per ottenere le agevolazioni tributarie, se non erro.
E'pur vero che anche il piccolo imprenditore è iscritto, ma nella sezione speciale, e solo con finalità di pubblicità notizia.
Vi posto del materiale reperito sul web, lasciano stare i manuali:
Il Registro delle Imprese è lo strumento di pubblicità delle imprese. E´ un registro pubblico previsto dall´art. 2188 del codice civile, istituito dal 19 febbraio 1996 presso le Camere di Commercio in base all´art. 8 della Legge n. 580/93, e regolamentato dal D.P.R. 581 del 7 dicembre 1995.
L`iscrizione nel Registro è obbligatoria per i soggetti e gli atti previsti dalla legge.
I soggetti tenuti all`iscrizione sono:
nella SEZIONE ORDINARIA
- le società commerciali (art. 2200 C.C.)
- le società cooperative (art. 2523 C.C.)
- i consorzi con attività esterna (art. 2612 C.C.)
- le società consortili (art. 2615-ter C.C.)
- i gruppi europei di interesse economico di cui al D.Lgs. n. 240/1991
- gli enti pubblici che hanno per oggetto esclusivo o principale un`attività commerciale (art. 2201 C.C.)
- le società estere aventi in Italia una o più sedi secondarie (art. 2508 C.C.)
- gli imprenditori individuali (art. 2195 C.C.)
- le aziende speciali degli enti locali di cui all´art. 123 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267
nella SEZIONE SPECIALE- i piccoli imprenditori tra cui rientrano anche i coltivatori diretti (art. 2083 C.C.)
- le società tra avvocati (art. 16, D.Lgs. 2/2/2001 n. 96)
- i soggetti che esercitano attività di direzione e coordinamento di societa e le società che vi sono soggette (art. 2497 bis C.C.)
Nel Registro sono inoltre annotate anche le imprese artigiane.
I dati e gli atti relativi alle imprese iscritte sono disponibili su tutto il territorio nazionale in tempo reale grazie alla completa informatizzazione del Registro.
ALBO DELLE SOCIETA´ COOPERATIVE
(Art. 223-sexiesdecies disp.att.cod.civ.; D.M. 23/6/2004; circolare attuativa M.A.P. del 6/12/2004)
Con Decreto del 23 giugno 2004 il Ministero delle Attività Produttive ha istituito l´Albo delle Società cooperative, in attuazione dell´art. 223-sexiesdecies delle disposizioni di attuazione del codice civile. L´albo è tenuto dal Ministero che si avvale degli uffici delle Camere di Commercio per la raccolta delle notizie e per la pubblicità dei dati.
La comunicazione di tali dati deve essere effettuata utilizzando il modulo ministeriale all´uopo predisposto, indicizzato con il codice tipo documento "C17" (per il modulo, le relative istruzioni di compilazione ed i riferimenti normativi si veda la pagina contenente la modulistica del Registro delle Imprese) (link interno
e ancora sulle cooperative:
Deposito dell'atto costitutivo e iscrizione della società nel registro delle imprese
L'atto costitutivo va depositato entro 10 giorni, a cura del notaio o degli amministratori, presso il registro delle imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sede sociale. Ad esso dovranno essere allegati i documenti relativi alla relazione di stima per i conferimenti dei beni in natura o di redditi, nonché le eventuali autorizzazioni richieste per la costituzione della società.
Contestualmente al deposito si richiede l'iscrizione della società cooperativa nel registro delle imprese. L'ufficio del registro delle imprese, verificata la regolarità formale della documentazione iscrive la società nel registro (art. 2330 c.c.).
Con l'iscrizione nel registro delle imprese la società cooperativa acquista personalità giuridica.
Iscrizione all'Albo nazionale degli enti cooperativi
L'iscrizione nell'Albo nazionale degli enti cooperativi, tenuto presso gli uffici territoriali del Governo nell'ambito provinciale, costituisce un presupposto essenziale per il godimento delle agevolazioni tributarie e degli incentivi previsti dalle leggi vigenti.
In caso di constatate gravi irregolarità, il Ministero delle attività produttive ha la facoltà, previa diffida e sentita la Commissione centrale istituita presso il Ministero, di decretare la cancellazione della cooperativa dall'Albo.
Si attende l'emanazione del decreto ministeriale con cui verranno definite le modalità organizzative dell'Albo.
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Originariamente inviato da enrico Visualizza il messaggioQuoto la tua risposta ed il tuo ragionamento....che è lo stesso che ho fatto io in pochi secondi...speriamo!
Mi associo a voi....
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"Per le cessioni di beni concernenti contratti estimatori l’imposta diviene esigibile al momento della rivendita dei beni a terzi ovvero, per i beni non restituiti, alla scadenza del termine convenuto tra le parti e comunque decorso un anno dalla consegna o spedizione (art. 6, comma 2, DPR 633/1972)."
scusatemi se mi intrometto... però anche io concordo sui trenta giorni,... infatti la domanda non chiedeva dell'esigibilità dell'imposta, ma più semplicemente chiedeva "qual'è il termine massimo entro cui la merce deve essere fatturata ovvero restituita"...
per quanto la domanda 63 sul contratto di società, ho controllato un po' in giro, e questo contratto non rientra nell'elenco dei contratti "tipici"... quindi la risposta più plausibile (anche con riferimento alle società unipersonali) credo che sia "atipico",... che ne pensate???
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