Originariamente inviato da tirocinante75
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Delineato come sopra l’ambito di indagine, al fine di rispondere al
quesito posto, occorre verificare la portata e l’efficacia delle ordinanza cautelari in
forza delle quali vengono interinalmente sospesi gli effetti di un atto amministrativo di
portata generale, quale è la delibera n. 298/02005 dell’AEEG.
A) l’efficacia delle ordinanza cautelari.
Sotto un profilo generale, è principio pacifico quello secondo il quale
degli effetti della pronuncia cautelare non si possono giovare soggetti terzi rispetto a
quelli costituiti nel giudizio in cui la stessa interviene (cfr. Cons. Stato, VI, sent. n.
49/1982; sent. TAR Lazio, I, n. 1168/1985; sent. Cons. Stato, V, sent. n. 548/1986).
In tali termini, si parla della c.d. “efficacia intuitu personae”
dell’ordinanza cautelare.
Poiché, dunque, l’ordinanza del Consiglio di Stato n. 1076/2006 ha
espressamente annullato la sola ordinanza del TAR Lombardia, Milano, n. 275/06 – né
diversamente avrebbe potuto essere – ne consegue che si devono ritenere vigenti gli
effetti delle altre ordinanze di primo grado, che hanno accolto le diverse domande
cautelari interposte dagli altri operatori nell’ambito dei relativi ricorsi promossi
avverso la delibera n. 298/02005 dell’AEEG.
In prima battuta, dunque, si può ritenere che l’ordinanza del Consiglio
di Stato n. 1076/2006 non abbia efficacia generalizzata e, dunque, non implichi anche
rispetto agli altri soggetti ricorrenti in primo grado la “reviviscenza” dell’efficacia
della detta delibera n. 298/02005.
B) l’efficacia delle ordinanza cautelari rispetto agli atti generali.
Chiarito quanto sopra sotto un profilo sistematico, si deve valutare se
dalla natura di “atto generale” della delibera n. 298/05, oggetto del contenzioso nel
cui ambito è intervenuta la pronuncia del Consiglio di Stato che ha annullato
l’Ordinanza cautelare del TAR Lombardia, Milano, n. 275/06, possa discendere una
“efficacia generalizzata” della detta ordinanza del Consiglio di Stato n. 1076/2006.
In questi termini, si rinviene un precedente giurisprudenziale del TAR
Lombardia, Milano, secondo il quale “la sospensione degli effetti dell’atto impugnato
disposta dal Giudice Amministrativo riguarda solo i soggetti ricorrenti, anche se
l’atto sospeso abbia carattere generale” (ord. TAR Lombardia, Milano, 11.2.1987, n.
326).
Nel medesimo senso, è affermato sempre rispetto ad atti con valenza
generale e indivisibile che “il contenuto decisorio dell'ordinanza cautelare del giudice
amministrativo non acquista mai efficacia definitiva che, in ordine al caso concreto,
acquisisce la sentenza finale inoppugnabile; legittimamente pertanto
l'amministrazione regionale applica l'art. 28 d.P.R. 25 giugno 1983 n. 348, in tema di
obbligo di opzione dell'orario per gli ex medici condotti, a quei sanitari della
categoria che non erano stati i destinatari di precedenti sospensive accordate dal TAR
Lazio o da altri TAR nei riguardi della medesima disposizione” (T.A.R. Lazio, sez. I,
16 ottobre 1985, n. 1188).
Ed, ancora, si è affermato che “se è vero che l’efficacia erga omnes
caratterizza il giudizio di annullamento del provvedimento amministrativo, non
potendo logicamente l’atto annullato non esistere per alcuni soggetti ed esistere per
altri, è anche vero che non sussistono ostacoli logici e giuridici a concepire la
‘sospensione dell’esecuzione’…di un atto (sia pure a contenuto generale) come
naturaliter limitata tra le parti in causa ed a beneficio soltanto di alcuni soggetti e
cioè di quelli che l’abbiano richiesta, e che tale è la (limitata) funzione che si deve
riconoscere in linea di principio alle ordinanze sospensive” (TAR Calabria, sent. n.
340 del 22.7.1987).
D’altra parte, conforme a tali principi è altresì la conclusione per cui
“l'effetto c.d. caducante sull'atto conseguenziale può conseguire solamente a seguito
di una pronunzia di annullamento dell'atto presupposto e non ad una semplice
ordinanza cautelare di sospensiva dell'efficacia del provvedimento medesimo”
(Consiglio Stato, sez. IV, 8 luglio 2002, n. 3774).
Alla luce di quanto sopra, dunque, non pare possa ritenersi che dalla
natura di “atto generale” della delibera n. 298/05 possa discendere una “efficacia
generalizzata” della detta ordinanza del Consiglio di Stato n. 1076/2006, che ha
annullato una soltanto delle ordinanze cautelari con cui il TAR Lombardia, Milano, ha
sospeso gli effetti della delibera n. 298/2005 dell’AEEG.
Se così fosse, infatti, sarebbe da ritenersi violato il principio secondo il
quale le ordinanze cautelari esplicano i propri effetti in ambito circoscritto al solo
giudizio nel quale sono emesse e non anche rispetto a giudizi differenti.
*
Alla luce di quanto sopra esposto, dunque, ancorché la delibera n.
298/05 dell’AEEG abbia di per sé efficacia generale, sembra potersi ritenere che
all’intervenuta ordinanza del Consiglio di Stato n. 1076/2006, che ha annullato la sola
ordinanza del TAR Lombardia, Milano, n. 275/06, non possa riconoscersi efficacia
generalizzata.
quesito posto, occorre verificare la portata e l’efficacia delle ordinanza cautelari in
forza delle quali vengono interinalmente sospesi gli effetti di un atto amministrativo di
portata generale, quale è la delibera n. 298/02005 dell’AEEG.
A) l’efficacia delle ordinanza cautelari.
Sotto un profilo generale, è principio pacifico quello secondo il quale
degli effetti della pronuncia cautelare non si possono giovare soggetti terzi rispetto a
quelli costituiti nel giudizio in cui la stessa interviene (cfr. Cons. Stato, VI, sent. n.
49/1982; sent. TAR Lazio, I, n. 1168/1985; sent. Cons. Stato, V, sent. n. 548/1986).
In tali termini, si parla della c.d. “efficacia intuitu personae”
dell’ordinanza cautelare.
Poiché, dunque, l’ordinanza del Consiglio di Stato n. 1076/2006 ha
espressamente annullato la sola ordinanza del TAR Lombardia, Milano, n. 275/06 – né
diversamente avrebbe potuto essere – ne consegue che si devono ritenere vigenti gli
effetti delle altre ordinanze di primo grado, che hanno accolto le diverse domande
cautelari interposte dagli altri operatori nell’ambito dei relativi ricorsi promossi
avverso la delibera n. 298/02005 dell’AEEG.
In prima battuta, dunque, si può ritenere che l’ordinanza del Consiglio
di Stato n. 1076/2006 non abbia efficacia generalizzata e, dunque, non implichi anche
rispetto agli altri soggetti ricorrenti in primo grado la “reviviscenza” dell’efficacia
della detta delibera n. 298/02005.
B) l’efficacia delle ordinanza cautelari rispetto agli atti generali.
Chiarito quanto sopra sotto un profilo sistematico, si deve valutare se
dalla natura di “atto generale” della delibera n. 298/05, oggetto del contenzioso nel
cui ambito è intervenuta la pronuncia del Consiglio di Stato che ha annullato
l’Ordinanza cautelare del TAR Lombardia, Milano, n. 275/06, possa discendere una
“efficacia generalizzata” della detta ordinanza del Consiglio di Stato n. 1076/2006.
In questi termini, si rinviene un precedente giurisprudenziale del TAR
Lombardia, Milano, secondo il quale “la sospensione degli effetti dell’atto impugnato
disposta dal Giudice Amministrativo riguarda solo i soggetti ricorrenti, anche se
l’atto sospeso abbia carattere generale” (ord. TAR Lombardia, Milano, 11.2.1987, n.
326).
Nel medesimo senso, è affermato sempre rispetto ad atti con valenza
generale e indivisibile che “il contenuto decisorio dell'ordinanza cautelare del giudice
amministrativo non acquista mai efficacia definitiva che, in ordine al caso concreto,
acquisisce la sentenza finale inoppugnabile; legittimamente pertanto
l'amministrazione regionale applica l'art. 28 d.P.R. 25 giugno 1983 n. 348, in tema di
obbligo di opzione dell'orario per gli ex medici condotti, a quei sanitari della
categoria che non erano stati i destinatari di precedenti sospensive accordate dal TAR
Lazio o da altri TAR nei riguardi della medesima disposizione” (T.A.R. Lazio, sez. I,
16 ottobre 1985, n. 1188).
Ed, ancora, si è affermato che “se è vero che l’efficacia erga omnes
caratterizza il giudizio di annullamento del provvedimento amministrativo, non
potendo logicamente l’atto annullato non esistere per alcuni soggetti ed esistere per
altri, è anche vero che non sussistono ostacoli logici e giuridici a concepire la
‘sospensione dell’esecuzione’…di un atto (sia pure a contenuto generale) come
naturaliter limitata tra le parti in causa ed a beneficio soltanto di alcuni soggetti e
cioè di quelli che l’abbiano richiesta, e che tale è la (limitata) funzione che si deve
riconoscere in linea di principio alle ordinanze sospensive” (TAR Calabria, sent. n.
340 del 22.7.1987).
D’altra parte, conforme a tali principi è altresì la conclusione per cui
“l'effetto c.d. caducante sull'atto conseguenziale può conseguire solamente a seguito
di una pronunzia di annullamento dell'atto presupposto e non ad una semplice
ordinanza cautelare di sospensiva dell'efficacia del provvedimento medesimo”
(Consiglio Stato, sez. IV, 8 luglio 2002, n. 3774).
Alla luce di quanto sopra, dunque, non pare possa ritenersi che dalla
natura di “atto generale” della delibera n. 298/05 possa discendere una “efficacia
generalizzata” della detta ordinanza del Consiglio di Stato n. 1076/2006, che ha
annullato una soltanto delle ordinanze cautelari con cui il TAR Lombardia, Milano, ha
sospeso gli effetti della delibera n. 298/2005 dell’AEEG.
Se così fosse, infatti, sarebbe da ritenersi violato il principio secondo il
quale le ordinanze cautelari esplicano i propri effetti in ambito circoscritto al solo
giudizio nel quale sono emesse e non anche rispetto a giudizi differenti.
*
Alla luce di quanto sopra esposto, dunque, ancorché la delibera n.
298/05 dell’AEEG abbia di per sé efficacia generale, sembra potersi ritenere che
all’intervenuta ordinanza del Consiglio di Stato n. 1076/2006, che ha annullato la sola
ordinanza del TAR Lombardia, Milano, n. 275/06, non possa riconoscersi efficacia
generalizzata.
quello sopra per un pò di spunti nostri sulla sospensiva della graduatoria ..... forza, aspetto opinioni dei forumisti avvocati
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