ma lo sapete quanto ricorsi vengono proposti per ogni concorso pubblico?se ogni concorso bloccasse le assunzioni nessuna amministrazione potrebbe più assumere. immaginate il danno che creerebbe all'Amministrazione il blocco totale delle assunzioni.L'unico che rischia è l'ultimo vincitore, ammesso che non si assumano anche i non idonei. e poi il ricorrente deve pur risostenere l'esame...e non so come andrà...
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assunzioni agenzia entrate
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Originariamente inviato da tirocinanteMilano Visualizza il messaggiociao Evelins, posso sapere in che regione concorri? e se in Dre ti hanno detto come intendono muoversi? No, perchè ad aspettare il giudizio di merito ci passano anche anni....
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Originariamente inviato da mask83 Visualizza il messaggioma lo sapete quanto ricorsi vengono proposti per ogni concorso pubblico?se ogni concorso bloccasse le assunzioni nessuna amministrazione potrebbe più assumere. immaginate il danno che creerebbe all'Amministrazione il blocco totale delle assunzioni.L'unico che rischia è l'ultimo vincitore, ammesso che non si assumano anche i non idonei. e poi il ricorrente deve pur risostenere l'esame...e non so come andrà...
Nonostante tutto questo casino, concordo con te.Diciamo che questi ricorsi sono nel preventivo e fanno parte del gioco, ma di certo non bloccano nulla e a gennaio si firma, se il governo sblocca tutto.
Pur tuttavia, io prenderei in considerazione l'ipotesi di un pellegrinaggio al Santuario della Vergine del Rosario di Chinquinquirá, in Colombia, con un cero in mano e a piedi scalzi.Ultima modifica di efran; 19-10-2009, 21:58.
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Originariamente inviato da Evelins Visualizza il messaggioMarche.... ai controinteressati che hanno chiamato per sapere cosa fare hano detto che se loro volevano costituirsi in giudizio lo dovevano fare per i cavoli loro perchè l'AE, o meglio l'avvocatura dello Stato non li avrebbere difesi, se non indirettamente difendendo la posizione della commissione esaminatrice dell'AE. Hanno detto che difficilmente ci sarà l'annullamento di tutta la gradatoria (come chiedeva la ricorrente) ma che se daranno la sospensiva la nostra firma potrebbe slittare.
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Originariamente inviato da mask83 Visualizza il messaggioma lo sapete quanto ricorsi vengono proposti per ogni concorso pubblico?se ogni concorso bloccasse le assunzioni nessuna amministrazione potrebbe più assumere. immaginate il danno che creerebbe all'Amministrazione il blocco totale delle assunzioni.L'unico che rischia è l'ultimo vincitore, ammesso che non si assumano anche i non idonei. e poi il ricorrente deve pur risostenere l'esame...e non so come andrà...
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DAL SITO DEL SALFI DI OGGI 20 OTTOBRE 2009
COORDINAMENTO NAZIONALE ENTRATE CFL/TIROCINANTI
NOTIZIE D’INTERESSE•TIROCINANTI BIS - STABILIZZAZIONE IN GENNAIO
Per smentire le tante voci contrastanti che si stanno susseguendo
in questi giorni riguardo al futuro dei colleghi Tirocinanti, nel corso
dell'incontro tenutosi lo scorso giovedì 15 ottobre presso la
Direzione Centrale del Personale, sono stati chiesti esplicitamente
chiarimenti ed informazioni in merito.
É stato confermato da parte dell'Agenzia, che la sottoscrizione del contratto a
tempo indeterminato dei colleghi è prevista entro il prossimo mese di gennaio
2010. Difatti, agli inizi del nuovo anno, l'Agenzia sarà chiamata ad assolvere a degli
adempimenti burocratici, che necessitano dei dovuti tempi tecnici.
Tuttavia, come Sigla Sindacale non abbasseremo la guardia e continueremo a
sostenere le iniziative che vogliono al più presto la stabilizzazione dei colleghi
tirocinanti.•TIROCINANTI BIS – CHIARIMENTI SUI GIORNI DI
ASSENZA
Per rispondere ai dubbi sollevati da alcuni colleghi, per vie brevi si sono
chieste delucidazioni anche in merito ai giorni di assenza spettanti nel
periodo del tirocinio-bis.
Ogni collega tirocinante ha a disposizione massimo 8 giorni,
comprensivi non solo di ferie, ma anche qualunque altra tipologia di permesso
retribuito (donazioni di sangue, donatori di midollo osseo, attività elettorali,
assolvimento di funzioni di giudice di pace, permesso matrimoniale, ecc.).
Per quanto riguarda, invece, le assenze giustificate da certificato medico, l'Agenzia
ha stabilito di retribuire fino ad un massimo di 10 giorni di assenza per malattia,
senza alcuna decurtazione della borsa di studio.
Tuttavia, se per necessità si dovrebbero superare tali limiti, si può comunque
usufruire di permessi non retribuiti, con relativa riduzione della retribuzione.9C
2009Prot. 175320/10/2009Sindacato Autonomo Lavoratori Finanziari – Via Nazionale 243 – 00184 Roma - Tel. 06-48 19 507 Fax. 06-48 74 618•EMENDAMENTO ALLA FINANZIARIA 2010
Si riporta il testo integrale dell'Emendamento all'A.S. 1790, presentato
dal Sen. Adriano Musi, “finalizzato ad includere l'amministrazione
proposta al contrasto all'evasione fiscale nella deroga alle assunzioni di
personale già previsto per il personale diplomatico, per i corpi di polizia,
per i vigili del fuoco, per le amministrazioni preposte al controllo delle frontiere,
università, enti di ricerca, magistratura e per il comparto della scuola”.
TESTO EMENDAMENTO:
All'art. 2, dopo il comma 12 aggiungere il seguente:
"12 bis. All'art.17 del decreto legge del 1° luglio 2009, n. 78, convertito con legge 3
agosto 2009, n. 102
- al comma 7, secondo capoverso, dopo le parole "controllo delle frontiere" inserire
le parole "dell'Agenzia delle Entrate risultato vincitore ed idoneo ai concorsi già
espletati".
A tutti i più affettuosi saluti.
IL SEGRETARIO GENERALE
Sebastiano Callipo
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Originariamente inviato da efran Visualizza il messaggioDAL SITO DEL SALFI DI OGGI 20 OTTOBRE 2009
COORDINAMENTO NAZIONALE ENTRATE CFL/TIROCINANTI
NOTIZIE D’INTERESSE•TIROCINANTI BIS - STABILIZZAZIONE IN GENNAIO
Per smentire le tante voci contrastanti che si stanno susseguendo
in questi giorni riguardo al futuro dei colleghi Tirocinanti, nel corso
dell'incontro tenutosi lo scorso giovedì 15 ottobre presso la
Direzione Centrale del Personale, sono stati chiesti esplicitamente
chiarimenti ed informazioni in merito.
É stato confermato da parte dell'Agenzia, che la sottoscrizione del contratto a
tempo indeterminato dei colleghi è prevista entro il prossimo mese di gennaio
2010. Difatti, agli inizi del nuovo anno, l'Agenzia sarà chiamata ad assolvere a degli
adempimenti burocratici, che necessitano dei dovuti tempi tecnici.
Tuttavia, come Sigla Sindacale non abbasseremo la guardia e continueremo a
sostenere le iniziative che vogliono al più presto la stabilizzazione dei colleghi
tirocinanti.•TIROCINANTI BIS – CHIARIMENTI SUI GIORNI DI
ASSENZA
Per rispondere ai dubbi sollevati da alcuni colleghi, per vie brevi si sono
chieste delucidazioni anche in merito ai giorni di assenza spettanti nel
periodo del tirocinio-bis.
Ogni collega tirocinante ha a disposizione massimo 8 giorni,
comprensivi non solo di ferie, ma anche qualunque altra tipologia di permesso
retribuito (donazioni di sangue, donatori di midollo osseo, attività elettorali,
assolvimento di funzioni di giudice di pace, permesso matrimoniale, ecc.).
Per quanto riguarda, invece, le assenze giustificate da certificato medico, l'Agenzia
ha stabilito di retribuire fino ad un massimo di 10 giorni di assenza per malattia,
senza alcuna decurtazione della borsa di studio.
Tuttavia, se per necessità si dovrebbero superare tali limiti, si può comunque
usufruire di permessi non retribuiti, con relativa riduzione della retribuzione.9C
2009Prot. 175320/10/2009Sindacato Autonomo Lavoratori Finanziari – Via Nazionale 243 – 00184 Roma - Tel. 06-48 19 507 Fax. 06-48 74 618•EMENDAMENTO ALLA FINANZIARIA 2010
Si riporta il testo integrale dell'Emendamento all'A.S. 1790, presentato
dal Sen. Adriano Musi, “finalizzato ad includere l'amministrazione
proposta al contrasto all'evasione fiscale nella deroga alle assunzioni di
personale già previsto per il personale diplomatico, per i corpi di polizia,
per i vigili del fuoco, per le amministrazioni preposte al controllo delle frontiere,
università, enti di ricerca, magistratura e per il comparto della scuola”.
TESTO EMENDAMENTO:
All'art. 2, dopo il comma 12 aggiungere il seguente:
"12 bis. All'art.17 del decreto legge del 1° luglio 2009, n. 78, convertito con legge 3
agosto 2009, n. 102
- al comma 7, secondo capoverso, dopo le parole "controllo delle frontiere" inserire
le parole "dell'Agenzia delle Entrate risultato vincitore ed idoneo ai concorsi già
espletati".
A tutti i più affettuosi saluti.
IL SEGRETARIO GENERALE
Sebastiano Callipo
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Originariamente inviato da aristotele Visualizza il messaggioTuttavia, se per necessità "si dovrebbero" superare tali limiti............evviva i congiuntivi!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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Delineato come sopra l’ambito di indagine, al fine di rispondere al
quesito posto, occorre verificare la portata e l’efficacia delle ordinanza cautelari in
forza delle quali vengono interinalmente sospesi gli effetti di un atto amministrativo di
portata generale, quale è la delibera n. 298/02005 dell’AEEG.
A) l’efficacia delle ordinanza cautelari.
Sotto un profilo generale, è principio pacifico quello secondo il quale
degli effetti della pronuncia cautelare non si possono giovare soggetti terzi rispetto a
quelli costituiti nel giudizio in cui la stessa interviene (cfr. Cons. Stato, VI, sent. n.
49/1982; sent. TAR Lazio, I, n. 1168/1985; sent. Cons. Stato, V, sent. n. 548/1986).
In tali termini, si parla della c.d. “efficacia intuitu personae”
dell’ordinanza cautelare.
Poiché, dunque, l’ordinanza del Consiglio di Stato n. 1076/2006 ha
espressamente annullato la sola ordinanza del TAR Lombardia, Milano, n. 275/06 – né
diversamente avrebbe potuto essere – ne consegue che si devono ritenere vigenti gli
effetti delle altre ordinanze di primo grado, che hanno accolto le diverse domande
cautelari interposte dagli altri operatori nell’ambito dei relativi ricorsi promossi
avverso la delibera n. 298/02005 dell’AEEG.
In prima battuta, dunque, si può ritenere che l’ordinanza del Consiglio
di Stato n. 1076/2006 non abbia efficacia generalizzata e, dunque, non implichi anche
rispetto agli altri soggetti ricorrenti in primo grado la “reviviscenza” dell’efficacia
della detta delibera n. 298/02005.
B) l’efficacia delle ordinanza cautelari rispetto agli atti generali.
Chiarito quanto sopra sotto un profilo sistematico, si deve valutare se
dalla natura di “atto generale” della delibera n. 298/05, oggetto del contenzioso nel
cui ambito è intervenuta la pronuncia del Consiglio di Stato che ha annullato
l’Ordinanza cautelare del TAR Lombardia, Milano, n. 275/06, possa discendere una
“efficacia generalizzata” della detta ordinanza del Consiglio di Stato n. 1076/2006.
In questi termini, si rinviene un precedente giurisprudenziale del TAR
Lombardia, Milano, secondo il quale “la sospensione degli effetti dell’atto impugnato
disposta dal Giudice Amministrativo riguarda solo i soggetti ricorrenti, anche se
l’atto sospeso abbia carattere generale” (ord. TAR Lombardia, Milano, 11.2.1987, n.
326).
Nel medesimo senso, è affermato sempre rispetto ad atti con valenza
generale e indivisibile che “il contenuto decisorio dell'ordinanza cautelare del giudice
amministrativo non acquista mai efficacia definitiva che, in ordine al caso concreto,
acquisisce la sentenza finale inoppugnabile; legittimamente pertanto
l'amministrazione regionale applica l'art. 28 d.P.R. 25 giugno 1983 n. 348, in tema di
obbligo di opzione dell'orario per gli ex medici condotti, a quei sanitari della
categoria che non erano stati i destinatari di precedenti sospensive accordate dal TAR
Lazio o da altri TAR nei riguardi della medesima disposizione” (T.A.R. Lazio, sez. I,
16 ottobre 1985, n. 1188).
Ed, ancora, si è affermato che “se è vero che l’efficacia erga omnes
caratterizza il giudizio di annullamento del provvedimento amministrativo, non
potendo logicamente l’atto annullato non esistere per alcuni soggetti ed esistere per
altri, è anche vero che non sussistono ostacoli logici e giuridici a concepire la
‘sospensione dell’esecuzione’…di un atto (sia pure a contenuto generale) come
naturaliter limitata tra le parti in causa ed a beneficio soltanto di alcuni soggetti e
cioè di quelli che l’abbiano richiesta, e che tale è la (limitata) funzione che si deve
riconoscere in linea di principio alle ordinanze sospensive” (TAR Calabria, sent. n.
340 del 22.7.1987).
D’altra parte, conforme a tali principi è altresì la conclusione per cui
“l'effetto c.d. caducante sull'atto conseguenziale può conseguire solamente a seguito
di una pronunzia di annullamento dell'atto presupposto e non ad una semplice
ordinanza cautelare di sospensiva dell'efficacia del provvedimento medesimo”
(Consiglio Stato, sez. IV, 8 luglio 2002, n. 3774).
Alla luce di quanto sopra, dunque, non pare possa ritenersi che dalla
natura di “atto generale” della delibera n. 298/05 possa discendere una “efficacia
generalizzata” della detta ordinanza del Consiglio di Stato n. 1076/2006, che ha
annullato una soltanto delle ordinanze cautelari con cui il TAR Lombardia, Milano, ha
sospeso gli effetti della delibera n. 298/2005 dell’AEEG.
Se così fosse, infatti, sarebbe da ritenersi violato il principio secondo il
quale le ordinanze cautelari esplicano i propri effetti in ambito circoscritto al solo
giudizio nel quale sono emesse e non anche rispetto a giudizi differenti.
*
Alla luce di quanto sopra esposto, dunque, ancorché la delibera n.
298/05 dell’AEEG abbia di per sé efficacia generale, sembra potersi ritenere che
all’intervenuta ordinanza del Consiglio di Stato n. 1076/2006, che ha annullato la sola
ordinanza del TAR Lombardia, Milano, n. 275/06, non possa riconoscersi efficacia
generalizzata.
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