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    ma lo sapete quanto ricorsi vengono proposti per ogni concorso pubblico?se ogni concorso bloccasse le assunzioni nessuna amministrazione potrebbe più assumere. immaginate il danno che creerebbe all'Amministrazione il blocco totale delle assunzioni.L'unico che rischia è l'ultimo vincitore, ammesso che non si assumano anche i non idonei. e poi il ricorrente deve pur risostenere l'esame...e non so come andrà...

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      Originariamente inviato da tirocinanteMilano Visualizza il messaggio
      ciao Evelins, posso sapere in che regione concorri? e se in Dre ti hanno detto come intendono muoversi? No, perchè ad aspettare il giudizio di merito ci passano anche anni....
      Marche.... ai controinteressati che hanno chiamato per sapere cosa fare hano detto che se loro volevano costituirsi in giudizio lo dovevano fare per i cavoli loro perchè l'AE, o meglio l'avvocatura dello Stato non li avrebbere difesi, se non indirettamente difendendo la posizione della commissione esaminatrice dell'AE. Hanno detto che difficilmente ci sarà l'annullamento di tutta la gradatoria (come chiedeva la ricorrente) ma che se daranno la sospensiva la nostra firma potrebbe slittare.

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        Originariamente inviato da mask83 Visualizza il messaggio
        ma lo sapete quanto ricorsi vengono proposti per ogni concorso pubblico?se ogni concorso bloccasse le assunzioni nessuna amministrazione potrebbe più assumere. immaginate il danno che creerebbe all'Amministrazione il blocco totale delle assunzioni.L'unico che rischia è l'ultimo vincitore, ammesso che non si assumano anche i non idonei. e poi il ricorrente deve pur risostenere l'esame...e non so come andrà...

        Nonostante tutto questo casino, concordo con te.Diciamo che questi ricorsi sono nel preventivo e fanno parte del gioco, ma di certo non bloccano nulla e a gennaio si firma, se il governo sblocca tutto.

        Pur tuttavia, io prenderei in considerazione l'ipotesi di un pellegrinaggio al Santuario della Vergine del Rosario di Chinquinquirá, in Colombia, con un cero in mano e a piedi scalzi.
        Ultima modifica di efran; 19-10-2009, 21:58.

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          Originariamente inviato da Evelins Visualizza il messaggio
          Marche.... ai controinteressati che hanno chiamato per sapere cosa fare hano detto che se loro volevano costituirsi in giudizio lo dovevano fare per i cavoli loro perchè l'AE, o meglio l'avvocatura dello Stato non li avrebbere difesi, se non indirettamente difendendo la posizione della commissione esaminatrice dell'AE. Hanno detto che difficilmente ci sarà l'annullamento di tutta la gradatoria (come chiedeva la ricorrente) ma che se daranno la sospensiva la nostra firma potrebbe slittare.
          In Lombardia a quanto pare l'hanno già concessa....ora si tratta di sapere di quanto potrebbe slittare sta benedetta firma....

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            Mi sembra evidente.di certo l'agenzia, o meglio l'avvocatura non può difendere direttamente i controinteressati al ricorso.

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              Originariamente inviato da mask83 Visualizza il messaggio
              ma lo sapete quanto ricorsi vengono proposti per ogni concorso pubblico?se ogni concorso bloccasse le assunzioni nessuna amministrazione potrebbe più assumere. immaginate il danno che creerebbe all'Amministrazione il blocco totale delle assunzioni.L'unico che rischia è l'ultimo vincitore, ammesso che non si assumano anche i non idonei. e poi il ricorrente deve pur risostenere l'esame...e non so come andrà...
              Io sinceramente non ci sto capendo più niente..... Anche io credo che non slitterà nulla ma chi dice una cosa, chi ne dice un'altra, c'è una confusione assurda sia tra di noi tirocinanti che nell'AE stessa..... MAH..... Chi ci capisce è bravo!!!!

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                DAL SITO DEL SALFI DI OGGI 20 OTTOBRE 2009


                COORDINAMENTO NAZIONALE ENTRATE CFL/TIROCINANTI
                NOTIZIE D’INTERESSE
                TIROCINANTI BIS - STABILIZZAZIONE IN GENNAIO

                Per smentire le tante voci contrastanti che si stanno susseguendo
                in questi giorni riguardo al futuro dei colleghi Tirocinanti, nel corso
                dell'incontro tenutosi lo scorso giovedì 15 ottobre presso la
                Direzione Centrale del Personale, sono stati chiesti esplicitamente
                chiarimenti ed informazioni in merito.
                É stato confermato da parte dell'Agenzia, che la sottoscrizione del contratto a
                tempo indeterminato dei colleghi è prevista entro il prossimo mese di gennaio
                2010. Difatti, agli inizi del nuovo anno, l'Agenzia sarà chiamata ad assolvere a degli
                adempimenti burocratici, che necessitano dei dovuti tempi tecnici.
                Tuttavia, come Sigla Sindacale non abbasseremo la guardia e continueremo a
                sostenere le iniziative che vogliono al più presto la stabilizzazione dei colleghi
                tirocinanti.
                TIROCINANTI BIS – CHIARIMENTI SUI GIORNI DI
                ASSENZA

                Per rispondere ai dubbi sollevati da alcuni colleghi, per vie brevi si sono
                chieste delucidazioni anche in merito ai giorni di assenza spettanti nel
                periodo del tirocinio-bis.
                Ogni collega tirocinante ha a disposizione massimo 8 giorni,
                comprensivi non solo di ferie, ma anche qualunque altra tipologia di permesso
                retribuito (donazioni di sangue, donatori di midollo osseo, attività elettorali,
                assolvimento di funzioni di giudice di pace, permesso matrimoniale, ecc.).
                Per quanto riguarda, invece, le assenze giustificate da certificato medico, l'Agenzia
                ha stabilito di retribuire fino ad un massimo di 10 giorni di assenza per malattia,
                senza alcuna decurtazione della borsa di studio.
                Tuttavia, se per necessità si dovrebbero superare tali limiti, si può comunque
                usufruire di permessi non retribuiti, con relativa riduzione della retribuzione.
                9C
                2009
                Prot. 1753
                20/10/2009
                Sindacato Autonomo Lavoratori Finanziari – Via Nazionale 243 – 00184 Roma - Tel. 06-48 19 507 Fax. 06-48 74 618
                EMENDAMENTO ALLA FINANZIARIA 2010

                Si riporta il testo integrale dell'Emendamento all'A.S. 1790, presentato
                dal Sen. Adriano Musi, “
                finalizzato ad includere l'amministrazione
                proposta al contrasto all'evasione fiscale nella deroga alle assunzioni di
                personale già previsto per il personale diplomatico, per i corpi di polizia,
                per i vigili del fuoco, per le amministrazioni preposte al controllo delle frontiere,
                università, enti di ricerca, magistratura e per il comparto della scuola”.

                TESTO EMENDAMENTO:
                All'art. 2, dopo il comma 12 aggiungere il seguente:
                "12 bis. All'art.17 del decreto legge del 1° luglio 2009, n. 78, convertito con legge 3
                agosto 2009, n. 102
                - al comma 7, secondo capoverso, dopo le parole "controllo delle frontiere" inserire
                le parole "dell'Agenzia delle Entrate risultato vincitore ed idoneo ai concorsi già
                espletati".
                A tutti i più affettuosi saluti.
                IL SEGRETARIO GENERALE
                Sebastiano Callipo

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                  Originariamente inviato da efran Visualizza il messaggio
                  DAL SITO DEL SALFI DI OGGI 20 OTTOBRE 2009


                  COORDINAMENTO NAZIONALE ENTRATE CFL/TIROCINANTI
                  NOTIZIE D’INTERESSE
                  TIROCINANTI BIS - STABILIZZAZIONE IN GENNAIO

                  Per smentire le tante voci contrastanti che si stanno susseguendo
                  in questi giorni riguardo al futuro dei colleghi Tirocinanti, nel corso
                  dell'incontro tenutosi lo scorso giovedì 15 ottobre presso la
                  Direzione Centrale del Personale, sono stati chiesti esplicitamente
                  chiarimenti ed informazioni in merito.
                  É stato confermato da parte dell'Agenzia, che la sottoscrizione del contratto a
                  tempo indeterminato dei colleghi è prevista entro il prossimo mese di gennaio
                  2010. Difatti, agli inizi del nuovo anno, l'Agenzia sarà chiamata ad assolvere a degli
                  adempimenti burocratici, che necessitano dei dovuti tempi tecnici.
                  Tuttavia, come Sigla Sindacale non abbasseremo la guardia e continueremo a
                  sostenere le iniziative che vogliono al più presto la stabilizzazione dei colleghi
                  tirocinanti.
                  TIROCINANTI BIS – CHIARIMENTI SUI GIORNI DI
                  ASSENZA

                  Per rispondere ai dubbi sollevati da alcuni colleghi, per vie brevi si sono
                  chieste delucidazioni anche in merito ai giorni di assenza spettanti nel
                  periodo del tirocinio-bis.
                  Ogni collega tirocinante ha a disposizione massimo 8 giorni,
                  comprensivi non solo di ferie, ma anche qualunque altra tipologia di permesso
                  retribuito (donazioni di sangue, donatori di midollo osseo, attività elettorali,
                  assolvimento di funzioni di giudice di pace, permesso matrimoniale, ecc.).
                  Per quanto riguarda, invece, le assenze giustificate da certificato medico, l'Agenzia
                  ha stabilito di retribuire fino ad un massimo di 10 giorni di assenza per malattia,
                  senza alcuna decurtazione della borsa di studio.
                  Tuttavia, se per necessità si dovrebbero superare tali limiti, si può comunque
                  usufruire di permessi non retribuiti, con relativa riduzione della retribuzione.
                  9C
                  2009
                  Prot. 1753
                  20/10/2009
                  Sindacato Autonomo Lavoratori Finanziari – Via Nazionale 243 – 00184 Roma - Tel. 06-48 19 507 Fax. 06-48 74 618
                  EMENDAMENTO ALLA FINANZIARIA 2010

                  Si riporta il testo integrale dell'Emendamento all'A.S. 1790, presentato
                  dal Sen. Adriano Musi, “
                  finalizzato ad includere l'amministrazione
                  proposta al contrasto all'evasione fiscale nella deroga alle assunzioni di
                  personale già previsto per il personale diplomatico, per i corpi di polizia,
                  per i vigili del fuoco, per le amministrazioni preposte al controllo delle frontiere,
                  università, enti di ricerca, magistratura e per il comparto della scuola”.

                  TESTO EMENDAMENTO:
                  All'art. 2, dopo il comma 12 aggiungere il seguente:
                  "12 bis. All'art.17 del decreto legge del 1° luglio 2009, n. 78, convertito con legge 3
                  agosto 2009, n. 102
                  - al comma 7, secondo capoverso, dopo le parole "controllo delle frontiere" inserire
                  le parole "dell'Agenzia delle Entrate risultato vincitore ed idoneo ai concorsi già
                  espletati".
                  A tutti i più affettuosi saluti.
                  IL SEGRETARIO GENERALE
                  Sebastiano Callipo
                  Tuttavia, se per necessità "si dovrebbero" superare tali limiti............evviva i congiuntivi!!!!!!!!!!!!!!!!!!

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                    Originariamente inviato da aristotele Visualizza il messaggio
                    Tuttavia, se per necessità "si dovrebbero" superare tali limiti............evviva i congiuntivi!!!!!!!!!!!!!!!!!!
                    ahahah! stanno messi proprio bene

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                      Delineato come sopra l’ambito di indagine, al fine di rispondere al
                      quesito posto, occorre verificare la portata e l’efficacia delle ordinanza cautelari in
                      forza delle quali vengono interinalmente sospesi gli effetti di un atto amministrativo di
                      portata generale, quale è la delibera n. 298/02005 dell’AEEG.
                      A) l’efficacia delle ordinanza cautelari.
                      Sotto un profilo generale, è principio pacifico quello secondo il quale
                      degli effetti della pronuncia cautelare non si possono giovare soggetti terzi rispetto a
                      quelli costituiti nel giudizio in cui la stessa interviene (cfr. Cons. Stato, VI, sent. n.
                      49/1982; sent. TAR Lazio, I, n. 1168/1985; sent. Cons. Stato, V, sent. n. 548/1986).
                      In tali termini, si parla della c.d. “efficacia intuitu personae
                      dell’ordinanza cautelare.
                      Poiché, dunque, l’ordinanza del Consiglio di Stato n. 1076/2006 ha
                      espressamente annullato la sola ordinanza del TAR Lombardia, Milano, n. 275/06 – né
                      diversamente avrebbe potuto essere – ne consegue che si devono ritenere vigenti gli
                      effetti delle altre ordinanze di primo grado, che hanno accolto le diverse domande
                      cautelari interposte dagli altri operatori nell’ambito dei relativi ricorsi promossi
                      avverso la delibera n. 298/02005 dell’AEEG.
                      In prima battuta, dunque, si può ritenere che l’ordinanza del Consiglio
                      di Stato n. 1076/2006 non abbia efficacia generalizzata e, dunque, non implichi anche
                      rispetto agli altri soggetti ricorrenti in primo grado la “reviviscenza” dell’efficacia
                      della detta delibera n. 298/02005.
                      B) l’efficacia delle ordinanza cautelari rispetto agli atti generali.
                      Chiarito quanto sopra sotto un profilo sistematico, si deve valutare se
                      dalla natura di “atto generale” della delibera n. 298/05, oggetto del contenzioso nel
                      cui ambito è intervenuta la pronuncia del Consiglio di Stato che ha annullato
                      l’Ordinanza cautelare del TAR Lombardia, Milano, n. 275/06, possa discendere una
                      “efficacia generalizzata” della detta ordinanza del Consiglio di Stato n. 1076/2006.
                      In questi termini, si rinviene un precedente giurisprudenziale del TAR
                      Lombardia, Milano, secondo il quale “la sospensione degli effetti dell’atto impugnato
                      disposta dal Giudice Amministrativo riguarda solo i soggetti ricorrenti, anche se
                      l’atto sospeso abbia carattere generale” (ord. TAR Lombardia, Milano, 11.2.1987, n.
                      326).
                      Nel medesimo senso, è affermato sempre rispetto ad atti con valenza
                      generale e indivisibile che “il contenuto decisorio dell'ordinanza cautelare del giudice
                      amministrativo non acquista mai efficacia definitiva che, in ordine al caso concreto,
                      acquisisce la sentenza finale inoppugnabile; legittimamente pertanto
                      l'amministrazione regionale applica l'art. 28 d.P.R. 25 giugno 1983 n. 348, in tema di
                      obbligo di opzione dell'orario per gli ex medici condotti, a quei sanitari della
                      categoria che non erano stati i destinatari di precedenti sospensive accordate dal TAR
                      Lazio o da altri TAR nei riguardi della medesima disposizione” (T.A.R. Lazio, sez. I,
                      16 ottobre 1985, n. 1188).
                      Ed, ancora, si è affermato che “se è vero che l’efficacia erga omnes
                      caratterizza il giudizio di annullamento del provvedimento amministrativo, non
                      potendo logicamente l’atto annullato non esistere per alcuni soggetti ed esistere per
                      altri, è anche vero che non sussistono ostacoli logici e giuridici a concepire la
                      ‘sospensione dell’esecuzione’…di un atto (sia pure a contenuto generale) come
                      naturaliter limitata tra le parti in causa ed a beneficio soltanto di alcuni soggetti e
                      cioè di quelli che l’abbiano richiesta, e che tale è la (limitata) funzione che si deve
                      riconoscere in linea di principio alle ordinanze sospensive” (TAR Calabria, sent. n.
                      340 del 22.7.1987).
                      D’altra parte, conforme a tali principi è altresì la conclusione per cui
                      “l'effetto c.d. caducante sull'atto conseguenziale può conseguire solamente a seguito
                      di una pronunzia di annullamento dell'atto presupposto e non ad una semplice
                      ordinanza cautelare di sospensiva dell'efficacia del provvedimento medesimo”
                      (Consiglio Stato, sez. IV, 8 luglio 2002, n. 3774).
                      Alla luce di quanto sopra, dunque, non pare possa ritenersi che dalla
                      natura di “atto generale” della delibera n. 298/05 possa discendere una “efficacia
                      generalizzata” della detta ordinanza del Consiglio di Stato n. 1076/2006, che ha
                      annullato una soltanto delle ordinanze cautelari con cui il TAR Lombardia, Milano, ha
                      sospeso gli effetti della delibera n. 298/2005 dell’AEEG.
                      Se così fosse, infatti, sarebbe da ritenersi violato il principio secondo il
                      quale le ordinanze cautelari esplicano i propri effetti in ambito circoscritto al solo
                      giudizio nel quale sono emesse e non anche rispetto a giudizi differenti.
                      *
                      Alla luce di quanto sopra esposto, dunque, ancorché la delibera n.
                      298/05 dell’AEEG abbia di per sé efficacia generale, sembra potersi ritenere che
                      all’intervenuta ordinanza del Consiglio di Stato n. 1076/2006, che ha annullato la sola
                      ordinanza del TAR Lombardia, Milano, n. 275/06, non possa riconoscersi efficacia
                      generalizzata.

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