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    Originariamente inviato da GEROB82 Visualizza il messaggio
    in che senso sospensiva
    un non idoneo ha fatto ricorso richiedendo anche la sospensiva della graduatoria.... Fino a quando non viene definito il ricorso non si firma!!!!

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      Originariamente inviato da Evelins Visualizza il messaggio
      un non idoneo ha fatto ricorso richiedendo anche la sospensiva della graduatoria.... Fino a quando non viene definito il ricorso non si firma!!!!
      Penso, sbagliando forse, che la sospensiva della graduatoria debba essere intesa nei confronti della singola posizione (il ricorrente non idoneo) per cui l'assunzione avverrà a gennaio, mentre il ricorrente aspetterà l'esito dell'eventuale nuovo orale (avendo, al massino, come controinteressato il solo ultimo in graduatoria).

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        Originariamente inviato da Plynskin Visualizza il messaggio
        Penso, sbagliando forse, che la sospensiva della graduatoria debba essere intesa nei confronti della singola posizione (il ricorrente non idoneo) per cui l'assunzione avverrà a gennaio, mentre il ricorrente aspetterà l'esito dell'eventuale nuovo orale (avendo, al massino, come controinteressato il solo ultimo in graduatoria).
        dovrebbe valere per il singolo, spero... ho trovato nel forum questo (anche se datato)... poi anche qualche sindacato (vedi FLP.IT - FEDERAZIONE LAVORATORI PUBBLICI ) dice la stessa cosa. Speriamo bene, ci manca anche questa

        “la sospensione degli effetti dell’atto impugnato
        disposta dal Giudice Amministrativo riguarda solo i soggetti ricorrenti, anche se
        l’atto sospeso abbia carattere generale” (ord. TAR Lombardia, Milano, 11.2.1987, n.
        326).
        “se è vero che l’efficacia erga omnes
        caratterizza il giudizio di annullamento del provvedimento amministrativo, non
        potendo logicamente l’atto annullato non esistere per alcuni soggetti ed esistere per
        altri, è anche vero che non sussistono ostacoli logici e giuridici a concepire la
        ‘sospensione dell’esecuzione’…di un atto (sia pure a contenuto generale) come
        naturaliter limitata tra le parti in causa ed a beneficio soltanto di alcuni soggetti e
        cioè di quelli che l’abbiano richiesta, e che tale è la (limitata) funzione che si deve
        riconoscere in linea di principio alle ordinanze sospensive” (TAR Calabria, sent. n.
        340 del 22.7.1987).

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          Originariamente inviato da Plynskin Visualizza il messaggio
          Penso, sbagliando forse, che la sospensiva della graduatoria debba essere intesa nei confronti della singola posizione (il ricorrente non idoneo) per cui l'assunzione avverrà a gennaio, mentre il ricorrente aspetterà l'esito dell'eventuale nuovo orale (avendo, al massino, come controinteressato il solo ultimo in graduatoria).
          Purtroppo non è così. è arrivato un ricorso nella mia regione e i non idono chiede di rifare l'orale e la sospensiva... Ci siamo informati e anche in DRE c hanno detto che se concedono la sospensiva la firma slitta

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            Originariamente inviato da Evelins Visualizza il messaggio
            Purtroppo non è così. è arrivato un ricorso nella mia regione e i non idono chiede di rifare l'orale e la sospensiva... Ci siamo informati e anche in DRE c hanno detto che se concedono la sospensiva la firma slitta
            più che la DRE è meglio sentire la DC nazionale.... ripeto, ci manca anche questa, ci potrebbero volere mesi e mesi e nel frattempo che facciamo????

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              Originariamente inviato da tirocinante75 Visualizza il messaggio
              più che la DRE è meglio sentire la DC nazionale.... ripeto, ci manca anche questa, ci potrebbero volere mesi e mesi e nel frattempo che facciamo????

              con la stessa logica i ricorsi (verso voto laurea e quello degli idonei al tirocinio) chiedevano tutti l'annullamento, previa sospensiva, della graduatoria e non mi pare che il concorso si sia fermato. Ma spero di non sbagliarmi

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                ciao a tutti, tirocinanti bis. Novità? Non entro dal 18 settembre visto che, per arrotondare la borsa di studio,la sera faccio la drag queen!!

                Ho letto nel sito del salfi che si parla di assunzioni a gennaio e ho letto nella costituzione che l'italia è una repubblica fondata sul lavoro. Di questi tempi di cazzate se ne leggono, eh!....

                cmq, procede bene a voi il tiro-bis? State risollevando le sorti dell'agenzia cosi come previsto da chi ci ha fatto rientrare da precari nonostante il blocco?

                grazie
                Ultima modifica di ilconteee; 19-10-2009, 20:09.

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                  Ragazzi posto l'ordinanza di sospensione concessa dal Tar.Vediamo, noi giuristi, di confrontarci e di cercare di capire come potrebbero evolversi le cose.

                  N. 01175/2009 REG.ORD.SOSP.
                  N. 02143/2009 REG.RIC.
                  [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/xxxx/IMPOST%7E1/Temp/msoclip1/01/clip_image001.gif[/IMG]
                  REPUBBLICA ITALIANA
                  Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
                  (Sezione Quarta)
                  ha pronunciato la presente
                  ORDINANZA
                  Sul ricorso numero di registro generale 2143 del 2009, proposto da:
                  XXXXXX, rappresentata e difesa dagli avv. Franco Coccoli, Riccardo Salmeri e Mario Sanino, con domicilio eletto presso Riccardo Salmeri in Milano 2813af, corso XXII Marzo, 4;
                  contro
                  Agenzia delle Entrate, rappresentata e difesa dall'Avvocatura dello Stato, domiciliata per legge in Milano, via Freguglia, 1; Agenzia delle Entrate Direzione Regionale della Lombardia;
                  nei confronti di
                  XXXXX, XXXXXX, XXXXXX;
                  per l'annullamento
                  previa sospensione dell'efficacia,
                  - del provvedimento 5 giugno 2009 con la quale la ricorrente è stata valutata "non idonea" all'esito della prova orale sostenuta nella selezione pubblica per l'assunzione a tempo indeterminato di 1180 unità per la terza area funzionale, fascia retributiva F1, profilo professionale funzionario, per attività amministrativo-tributaria" -di cui n.480 per la Regione Lombardia - indetta con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate n. 2008/20893 pubblicato nella G.U. IV serie speciale n.13 del 15.02.2008;
                  -della conseguente graduatoria parziale di merito;
                  - del provvedimento 6.08.2009 prot. 3088/2009 dell'Agenzia delle Entrate - Direzione Regionale della Lombardia, con la quale è stata approvata la graduatoria definitiva dei candidati;
                  -della graduatoria di merito approvata dalla Commissione esaminatrice nella seduta del 29.07.2009;
                  - di tutti gli atti annessi, connessi, presupposti e/o consequenziali;.

                  Visto il ricorso con i relativi allegati;
                  Visti tutti gli atti della causa;
                  Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
                  Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Agenzia delle Entrate;
                  Visti gli artt. 19 e 21, u.c., della legge 6 dicembre 1971, n. 1034;
                  Relatore nella camera di consiglio del giorno 13 ottobre 2009 il dott. Giovanni Zucchini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

                  Considerato, in via preliminare, di rinviare all’udienza di merito ogni questione in ordine all’integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i soggetti controinteressati nella presente causa, tenuto conto che allo stato risulta evocata in giudizio la sola sig.ra XXXXX (n. XXXX della graduatoria dei vincitori, doc. 1 Allegato B), mentre i signori XXXXX e XXXXX non risultano inseriti nella graduatoria dei vincitori;
                  ritenuto, seppure ad un primo sommario esame, che il ricorso appare assistito da fumus boni iuris, con conseguente accoglimento della domanda cautelare ed ammissione con riserva della ricorrente ad una nuova prova orale, in relazione alla quale la Commissione, in composizione diversa rispetto a quella della prova originaria, dovrà tenere conto – motivatamente – del risultato del tirocinio, oltre che esprimere la valutazione finale non con semplice voto numerico ma con un ulteriore specifico giudizio (cfr. Consiglio di Stato, sez. V, 1.9.2009, n. 5145);
                  P.Q.M.
                  Accoglie la suindicata domanda incidentale di sospensione.
                  La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
                  Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 13 ottobre 2009 con l'intervento dei Magistrati:
                  Adriano Leo, Presidente
                  Giovanni Zucchini, Primo Referendario, Estensore
                  Concetta Plantamura, Referendario






                  L'ESTENSORE

                  IL PRESIDENTE









                  DEPOSITATA IN SEGRETERIA
                  Il 14/10/2009
                  IL SEGRETARIO

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                    Originariamente inviato da tirocinante75 Visualizza il messaggio
                    dovrebbe valere per il singolo, spero... ho trovato nel forum questo (anche se datato)... poi anche qualche sindacato (vedi FLP.IT - FEDERAZIONE LAVORATORI PUBBLICI ) dice la stessa cosa. Speriamo bene, ci manca anche questa

                    “la sospensione degli effetti dell’atto impugnato
                    disposta dal Giudice Amministrativo riguarda solo i soggetti ricorrenti, anche se
                    l’atto sospeso abbia carattere generale” (ord. TAR Lombardia, Milano, 11.2.1987, n.
                    326).
                    “se è vero che l’efficacia erga omnes
                    caratterizza il giudizio di annullamento del provvedimento amministrativo, non
                    potendo logicamente l’atto annullato non esistere per alcuni soggetti ed esistere per
                    altri, è anche vero che non sussistono ostacoli logici e giuridici a concepire la
                    ‘sospensione dell’esecuzione’…di un atto (sia pure a contenuto generale) come
                    naturaliter limitata tra le parti in causa ed a beneficio soltanto di alcuni soggetti e
                    cioè di quelli che l’abbiano richiesta, e che tale è la (limitata) funzione che si deve
                    riconoscere in linea di principio alle ordinanze sospensive” (TAR Calabria, sent. n.
                    340 del 22.7.1987).
                    Caringella e Casetta sono dello stesso avviso

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                      Originariamente inviato da Evelins Visualizza il messaggio
                      Purtroppo non è così. è arrivato un ricorso nella mia regione e i non idono chiede di rifare l'orale e la sospensiva... Ci siamo informati e anche in DRE c hanno detto che se concedono la sospensiva la firma slitta
                      ciao Evelins, posso sapere in che regione concorri? e se in Dre ti hanno detto come intendono muoversi? No, perchè ad aspettare il giudizio di merito ci passano anche anni....

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