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  • enzo74
    ha risposto
    Originariamente inviato da Povero Maronna Visualizza il messaggio
    domanda banale (o no?)

    Ma il Procedimento amministrativo
    fase dell'iniziativa,
    fase istruttoria,
    fase decisoria,
    fase integrativa dell'efficacia
    riguarda solo il Provvedimento amminsitrativo o vale per tutti gli atti?
    Da come leggo quà e là, pare che valga per tutti gli atti...
    ma quindi anche gli atti che non sono provvedimenti, come i pareri e gli atti di controllo, hanno queste fasi?
    Maronna e che confusione
    I pareri e gli atti di controllo non possono realizzarsi attraverso le suddette fasi, xchè sono parte integrante di esse: i pareri rientrano nella fase istruttoria e gli atti di controllo nella fase integrativa dell'efficacia.
    Il procedimento amm.vo riguarda la formazione dell'atto amm.vo o provv. amm.vo, ma il parere é solo un mero atto di ammin.ne e non un atto amm.vo xchè chi lo emana esprime solo un giudizio di valutazione ma non agisce nell'esercizio di una potestà amm.va.
    Adesso sono anche io confuso, ma non ti preoccupare anche la dottrina al riguardo é moolto confusa

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  • Povero Maronna
    ha risposto
    domanda banale (o no?)

    Ma il Procedimento amministrativo
    fase dell'iniziativa,
    fase istruttoria,
    fase decisoria,
    fase integrativa dell'efficacia
    riguarda solo il Provvedimento amminsitrativo o vale per tutti gli atti?
    Da come leggo quà e là, pare che valga per tutti gli atti...
    ma quindi anche gli atti che non sono provvedimenti, come i pareri e gli atti di controllo, hanno queste fasi?

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  • enzo74
    ha risposto
    Originariamente inviato da LaPerlaNera Visualizza il messaggio
    e io che ne so!!grazieeee
    Prego......

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  • enzo74
    ha risposto
    Originariamente inviato da Dudù Visualizza il messaggio
    sei già là per la sera del 21?
    No, ho prenotato solo la sera del 22.....Sono in crisi economica e devo risparmiare!

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  • LaPerlaNera
    ha risposto
    Originariamente inviato da enzo74 Visualizza il messaggio
    Perla non fare il pirla La l.247/07 lo ha soppresso, ma la successiva l.133/08 lo ha nuovamente riammesso, quindi non creare confusione!
    e io che ne so!!grazieeee

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  • Dudù
    ha risposto
    Originariamente inviato da enzo74 Visualizza il messaggio
    Ho prenotato nel posto suggerito dalla Perla Nera
    Se qualcuno é interessato, quando chiama specificasse che é x un concorso all' ERGIFE, xchè hanno una convenzione a favore dei concorsisti che vi permette di risparmiare 10 euro: il prezzo é 40, voi pagate 30
    sei già là per la sera del 21?

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  • dgar
    ha risposto
    aaaaah! panico...
    quindi c'è!

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  • enzo74
    ha risposto
    Originariamente inviato da LaPerlaNera Visualizza il messaggio
    scusate,mi rettifico: è la Legge 247 del 2007 non il decreto legislativo..ad ogni modo ho letto anche in altri siti la notizia quindi suppongo sia così,strano che nelle mie ricerche non fosse già saltato fuori prima..comunque per chi non lo sapesse (solo io di certo!):

    Deve essere, infatti, letta in questo senso la disposizione di cui al comma 47, la quale, con il dichiarato intento di contrastare il possibile ricorso a forme di lavoro irregolare o sommerso per sopperire ad esigenze di impiego di personale per lo svolgimento di prestazioni di carattere discontinuo, non più lecite a seguito dell’abrogazione di cui al comma 45, consente, ovvero autorizza, con ciò implicitamente escludendo una generalizzata disciplinabilità pattizia della fattispecie, i contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative a livello nazionale, nel solo settore del turismo e dello spettacolo, a prevedere la stipulazione di specifici rapporti di lavoro intermittente.
    Il rinvio operato dal legislatore alla contrattazione collettiva del settore del turismo e dello spettacolo per la regolamentazione dell’intermittenza lavorativa, prevede alcune ipotesi predeterminate di svolgimento di prestazioni di lavoro discontinuo da rendersi durante il fine settimana, nelle festività, nei periodi di vacanze scolastiche (come gia faceva l’art. 37 del D.Lgs. 276/2003), rivolgendosi con tutta evidenza ai giovani studenti, ma lascia aperta la possibilità di prevedere ulteriori casi, ovvero ulteriori esigenze di discontinuità lavorativa, che potranno giustificare la stipulazione di contratti di lavoro intermittente, comprese le fattispecie già individuate ai sensi dell’articolo 10, comma 3, del D.Lgs. 368/2001, vale a dire le fattispecie di assunzione diretta di manodopera per speciali servizi di durata non superiore a tre giorni previsti dalla contrattazione collettiva del settore del turismo e dei pubblici esercizi, le quali, pertanto, potranno anche essere “riunificate” in un unico contratto di lavoro intermittente a chiamata .
    Francesco Bacchini - Ricercatore - Professore incaricato di Diritto del Lavoro, Facoltà di Economia, Università degli Studi di Milano-Bicocca
    Perla non fare il pirla La l.247/07 lo ha soppresso, ma la successiva l.133/08 lo ha nuovamente riammesso, quindi non creare confusione!

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  • Povero Maronna
    ha risposto
    Originariamente inviato da frankie75 Visualizza il messaggio
    ciao, scusa, potresti dirmi se nel nel codice che hai comprato della Tribuna c'è il DPR 97 del 2003...
    ciao, sì c'è

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  • dgar
    ha risposto
    quindi è stato abrogato?!?

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