si e come???
annuncio
Comprimi
Ancora nessun annuncio.
CF7 che cosa studiamo?
Comprimi
X
-
Originariamente inviato da lezrael Visualizza il messaggioSi, certo
Puoi parlare di cosa sono le decisioni in forma semplificata, sono solo i possibili ricorsi o estinzioni del processo e come vengono emanati.
Nel caso in cui ravvisino la manifesta fondatezza ovvero la manifesta irricevibilità, inammissibilità, improcedibilità o infondatezza del ricorso, il tribunale amministrativo regionale e il Consiglio di Stato decidono con sentenza succintamente motivata. La motivazione della sentenza può consistere in un sintetico riferimento al punto di fatto o di diritto ritenuto risolutivo, ovvero, se del caso, ad un precedente conforme. In ogni caso, il giudice provvede anche sulle spese di giudizio, applicando le norme del codice di procedura civile.
La decisione in forma semplificata è assunta, nel rispetto della completezza del contraddittorio, nella camera di consiglio fissata per l'esame dell'istanza cautelare ovvero fissata d'ufficio a seguito dell'esame istruttorio previsto dal secondo comma dell'articolo 44 del testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato, approvato con regio decreto 26 giugno 1924, n.1054, e successive modificazioni.
Le decisioni in forma semplificata sono soggette alle medesime forme di impugnazione previste per le sentenze.
La rinuncia al ricorso, la cessazione della materia del contendere, l'estinzione del giudizio e la perenzione sono pronunciate, con decreto, dal presidente della sezione competente o da un magistrato da lui delegato. Il decreto è depositato in segreteria, che ne dà formale comunicazione alle parti costituite. Nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione ciascuna delle parti costituite può proporre opposizione al collegio, con atto notificato a tutte le altre parti e depositato presso la segreteria del giudice adìto entro dieci giorni dall'ultima notifica. Nei trenta giorni successivi il collegio decide sulla opposizione in camera di consiglio, sentite le parti che ne facciano richiesta, con ordinanza che, in caso di accoglimento della opposizione, dispone le reiscrizione del ricorso nel ruolo ordinario. Nel caso di rigetto, le spese sono poste a carico dell'opponente e vengono liquidate dal collegio nella stessa ordinanza, esclusa la possibilità di compensazione anche parziale. L'ordinanza è depositata in segreteria, che ne dà comunicazione alle parti costituite. Avverso l'ordinanza che decide sulla opposizione può essere proposto ricorso in appello. Il giudizio di appello procede secondo le regole ordinarie, ridotti alla metà tutti i termini processuali
Commenta
-
Originariamente inviato da marina77 Visualizza il messaggiobrunetta incide anche sugli EL, perchè l'OIV ci sarà negli EL affianco ai nuclei, e oltre a formulare le proposte per la valutazione dei dirigenti, vigilerà sulla corretta applicazione delle norme in materia di sistema di gestione delle performance emanate dalla CIVITd'intesa con l'anci, e fornirà le valutazioni sull'organizzazione nel suo complesso (performance dell'ente nel suo insieme ai fini della comparabiità con quelle degli altri enti) .Si tratta di processi che mentre per la PA sono già in fase di attuazione,per gli EL cominceranno dal 2011 (entro dicembre 2010 gli EL devono provvedere a nominare gli OIV) e occorrerà adeguare le disposizioni del d.lgs 150/09 all'ordinamento degli EL. Parliamo di adeguamento poichè il piano delle performance e la relativa relazione attualmente sono già adottati dagli EL anche se andranno completati per rispondere meglio a ciò che chiede brunetta ( RPP+PDO+Piano Standards+PEG e relazione a rendiconto e alla RPP+ tabella annessa al CB relativa ai parametri gestionali di efficacia ed efficienza, referto del controllo di gestione) quello che è innovativo per gli EL è il fatto che il risultato viene monitorato "in progress"...non solo in fase consuntiva, grazie all'operato degli OIV, e soprattutto quello che manca ad oggi sono la misurazione della performance organizzativa ed individuale che perciò andrà fatta.
Allora ..ho trovato un articolo su internet ke mi ha un attimo scombussolata...e vi kiedo dei kiarimenti...
Si dice ke gli enti locali devono adattarsi alle novità in termini di misurazione delle performance entro il 31 dicembre del 2010...e fin qui tutto ok...
Ma poi si dice ke per gli EE.LL non muta il complesso degli organismi interni preposti al controllo...e cioè nucleo di valutazione e servizio di controllo interno(secin)
Ma non si era detto ke erano stati completamente eliminati con gli OIV? Forse si fa riferimento al periodo ke resta fino al 31 dicembre ?
Inoltre non ho trovato da nessuna parte ke si parla di "collaborazione"tra nuclei di valutazione e oiv dopo il 31 dicembre...ma non sono kiari...nel senso ke informazioni sul sito del sole 24 ore sottolineano ke poi gli enti dovranno definire eventualmente il rapporto...
Ma poi ho trovato ke La Commissione indipendente per la valutazione, la trasparenza e l’integrità delle amministrazione pubbliche, con un parere del 29 aprile scorso ha chiarito il rapporto tra il Nucleo di Valutazione e l’Organismo Indipendente di Valutazione e gli obblighi di adeguamento degli Enti Locali...i Nuclei di valutazione in carica presso gli enti locali continueranno a operare fino al 31 dicembre 2010, poiché è questa la data entro la quale tali enti sono tenuti a provvedere alla nomina dell’OIV.
sembra quasi una sostituzione e nn una collaborazione?
Mi kiarite questi punti?
Grazie.
Commenta
-
Originariamente inviato da anna1984 Visualizza il messaggioPrometto ke dopo questo...non parlerò più della riforma brunetta..
Allora ..ho trovato un articolo su internet ke mi ha un attimo scombussolata...e vi kiedo dei kiarimenti...
Si dice ke gli enti locali devono adattarsi alle novità in termini di misurazione delle performance entro il 31 dicembre del 2010...e fin qui tutto ok...
Ma poi si dice ke per gli EE.LL non muta il complesso degli organismi interni preposti al controllo...e cioè nucleo di valutazione e servizio di controllo interno(secin)
Ma non si era detto ke erano stati completamente eliminati con gli OIV? Forse si fa riferimento al periodo ke resta fino al 31 dicembre ?
Inoltre non ho trovato da nessuna parte ke si parla di "collaborazione"tra nuclei di valutazione e oiv dopo il 31 dicembre...ma non sono kiari...nel senso ke informazioni sul sito del sole 24 ore sottolineano ke poi gli enti dovranno definire eventualmente il rapporto...
Ma poi ho trovato ke La Commissione indipendente per la valutazione, la trasparenza e l’integrità delle amministrazione pubbliche, con un parere del 29 aprile scorso ha chiarito il rapporto tra il Nucleo di Valutazione e l’Organismo Indipendente di Valutazione e gli obblighi di adeguamento degli Enti Locali...i Nuclei di valutazione in carica presso gli enti locali continueranno a operare fino al 31 dicembre 2010, poiché è questa la data entro la quale tali enti sono tenuti a provvedere alla nomina dell’OIV.
sembra quasi una sostituzione e nn una collaborazione?
Mi kiarite questi punti?
Grazie.
Ora, sicuramente entro dicembre 2010 devono nominare gli OIV, ma che i nuclei decadano non è ancora chiaro e definitivo, 'anci appunto sta trattando e fornirà indicazioni. io questo ho appreso....
Commenta
-
Originariamente inviato da marina77 Visualizza il messaggioin effetti può confondere. Tuttavia l'ANCI che sta trattando con la CIVIT a nome dei comuni per stabilire cosa fare e cosa no, ha emanato delle linee guida per gli enti locali sull'applicazione del D.lgs 150 , sostenendo che poichè non è prevista nessuna esplicita abrogazione di articoli del tuel, non si ritiene di dover sopprimere i nuclei, ma affiancare ad essi gli OIV.
Ora, sicuramente entro dicembre 2010 devono nominare gli OIV, ma che i nuclei decadano non è ancora chiaro e definitivo, 'anci appunto sta trattando e fornirà indicazioni. io questo ho appreso....
e sul SECIN invece?Non studiando da un testo in particolare mi sn trovata dinanzi un articolo nel quale si diceva ke i controlli interni negli enti locali restavano intatti con nucleo di v e secin...
Scusami...forse mi riterrai ottusa...ma vorrei soltanto capire bene.
Commenta
-
da quello che ho capito la materia è ancora in itinere. Cmq secondo l'ANCI e sembrerebbe questa la conclusione: gli OIV non sostituiscono i Nuclei di valutazione, ma questi ultimi devono semplicemente uniformarsi ai requisiti previsti dall'art 7 d.lsg 150/09.
semplificando al massimo per gli enti locali si applicano gli articoli richiamati nell'art. 16 e viste le peculiarità degli e.l. non tutto si applica, ci sono molti distinguo, tra cui quello succitato.
Commenta
-
Originariamente inviato da VALEdino Visualizza il messaggioma te eri seduta all'ultima fila a dx quella vicina ai bagni????????????????????????
ragazzi sto prorio rovinata...................
piuttosto al centro,di fronte alla commissione!!
perchè????
Commenta
-
Originariamente inviato da anna1984 Visualizza il messaggioOk...
e sul SECIN invece?Non studiando da un testo in particolare mi sn trovata dinanzi un articolo nel quale si diceva ke i controlli interni negli enti locali restavano intatti con nucleo di v e secin...
Scusami...forse mi riterrai ottusa...ma vorrei soltanto capire bene.
allora, in ogni ente c'è l'ufficio controllo di gestione ( servizio di controllo interno) che "raccoglie" tutti i dati che servono a chi ne ha bisogno ( in primis ai nuclei di valutazione, poi alla giunta serve quacosa, al sindaco serve qualcosa, ai dirigenti serve qualcosa, al resp del servizio finanziario serve qualcosa, agli organi di revisione serve qualcosa.....perchè in pratica il controllo interno si realizza così).
Ora l'ufficio resta così com'è e accanto ai nuclei ( o in loro sostituzione poi lo sapremo l'anno prossimo) ci saranno gli OIV che faranno quello che facevano i nuclei ( quindi valutazione dirigenti e verifica performance dell'ente per efficacia efficienza e economicità) .
Ok????
Commenta
Commenta