Originariamente inviato da GEROB82
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Originariamente inviato da antolian Visualizza il messaggioPER KI HA IL LIBRO SIMONE:ma il capitolo 8 va fatto???ho letto di no....ma non è tutto concatenato???bah...lo fate???
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Originariamente inviato da antolian Visualizza il messaggioGARBI...e visto ke tutti si rivolgono a te...lo faccio ank'io
dissesto e lo squilibrio...sono la stessa cosa ????
di seguito ho cercato di chiarirti alcune cose....
SQUILIBRI DI BILANCIO
La condizione di DISSESTO non è dovuta solamente all’incapacità di mantenere gli equilibri di bilancio, ma anche in relazione ad una previsione di disavanzo (in sede di ricognizione dello stato di attuazione dei programmi da effettuare entro il 30/09 di ogni anno) o ad accertato disavanzo in sede di rendiconto , oppure per improvvisi debiti fuori bilancio.
Il consiglio prima di deliberare il DISSESTO deve verificare che i suddetti squilibri possano essere ripianati con le modalità previste dall’ art. 193 c.3 o con le modalità di cui all’art.194 c.2 (il comma 3 riguardante i Mutui è possibile solo per gli investimenti)
In caso affermativo il Consiglio approva una DELIBERA DI RIEQUILIBRIO, in caso negativo adotta la DELIBERA DI DISSESTO.
ENTI STRUTTURALMENTE DEFICITARI
Ogni anno al rendiconto deve essere allegata la TABELLA della situazione di deficit strutturale (vedi Pag.917). Si tratta in particolare di 10 parametri stabiliti con D.M. 24/09/2009.
L’Ente è dichiarato strutturalmente deficitario quando non riesce a rientrare in almeno metà dei suddetti paramenti. In tale caso il TUEL afferma che l’Ente si trova in CONDIZIONI DI SQUILIBRIO, che non fa riferimento agli SQUILIBRI DI BILANCIO, bensi’ a CONDIZIONI DI SQUILIBRIO rispetto ai parametri.
In tale caso l’Ente non è tenuto a deliberare il dissesto ed a seguire il relativo procedimento, ma è tenuto è tenuto a rispettare alcuni vincoli e controlli di cui all’art.243.
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ragazzi scusatemi ma il caso citato al punto 3 credo sia un errore del libro SIMONE, se leggete l'art.268 Bis non contempla il caso??''
concordate????
LA PROCEDURA STRORDINARIA
Si ricorre alla procedura straordinaria quando:
1) l’organo straordinario di liquidazione non riesce a chiudere entro 24 mesi la procedura affidatagli;
2) l’organo straordinario di liquidazione si rende conto ancor prima dei 24 mesi che la massa attiva non riesce a coprire la massa passiva;
3) Nei casi previsti dall’art.268 (ricostituzione di disavanzo di amm.ne o debiti f.b…. (a dirti il vero non ho ben capito cosa s’intende con “ricostituzione di disavanzo” etc etc…
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[QUOTE=garbi;510530]ragazzi scusatemi ma il caso citato al punto 3 credo sia un errore del libro SIMONE, se leggete l'art.268 Bis non contempla il caso??''
concordate????
no no... mio errore lo prevede al comma 2.
non so perchè ma c'è qualcosina che non mi quandra sull'art.268 - Ricosturuz. di disavanzo
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ragazzi ci sono... fatemi una statua
LA PROCEDURA STRORDINARIA
Si ricorre alla procedura straordinaria quando:
1) l’organo straordinario di liquidazione non riesce a chiudere entro 24 mesi la procedura affidatagli;
2) l’organo straordinario di liquidazione si rende conto ancor prima dei 24 mesi che la massa attiva non riesce a coprire la massa passiva;
3) Nei casi previsti dall’art.268 (ricostituzione di disavanzo di amm.ne o debiti f.b…. (Trattasi di quegli enti che dichiarano un secondo dissesto)
chiarimento prelevato da una relazione del Min. Interno sul dissesto
In tali casi il Ministro dell’Interno dispone una chiusura anticipata e semplificata della procedura di dissesto. E’ un atto formale in quanto il DISSESTO nonché gli SQUILIBRI di bilancio continuano a permanere.
Con D.P.R. su proposta del Ministero dell’interno infatti viene nominata un apposita commissione, che ha fondamentalmente il compito di continuare l’attività di RISANAMENTO (procedura di dissesto) intrapresa dall’organo straordinario di liquidazione e prevedendo ulteriori nuovi vincoli all’Ente,
La novità introdotta dalla norma consiste nella possibilità da parte
dell'ente locale di destinare al ripiano dell'indebitamento ulteriori risorse che
si rendano disponibili nel futuro, mentre nell'ordinaria procedura di
risanamento si fa fronte con quelle esistenti al momento della gestione del
dissesto.
Ultima modifica di garbi; 22-10-2010, 12:02.
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Originariamente inviato da garbi Visualizza il messaggioragazzi ci sono... fatemi una statua
LA PROCEDURA STRORDINARIA
Si ricorre alla procedura straordinaria quando:
1) l’organo straordinario di liquidazione non riesce a chiudere entro 24 mesi la procedura affidatagli;
2) l’organo straordinario di liquidazione si rende conto ancor prima dei 24 mesi che la massa attiva non riesce a coprire la massa passiva;
3) Nei casi previsti dall’art.268 (ricostituzione di disavanzo di amm.ne o debiti f.b…. (Trattasi di quegli enti che dichiarano un secondo dissesto)
chiarimento prelevato da una relazione del Min. Interno sul dissesto
In tali casi il Ministro dell’Interno dispone una chiusura anticipata e semplificata della procedura di dissesto. E’ un atto formale in quanto il DISSESTO nonché gli SQUILIBRI di bilancio continuano a permanere.
Con D.P.R. su proposta del Ministero dell’interno infatti viene nominata un apposita commissione, che ha fondamentalmente il compito di continuare l’attività di RISANAMENTO (procedura di dissesto) intrapresa dall’organo straordinario di liquidazione e prevedendo ulteriori nuovi vincoli all’Ente,
La novità introdotta dalla norma consiste nella possibilità da parte
dell'ente locale di destinare al ripiano dell'indebitamento ulteriori risorse che
si rendano disponibili nel futuro, mentre nell'ordinaria procedura di
risanamento si fa fronte con quelle esistenti al momento della gestione del
dissesto.
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salve ragazzi,
mi potreste aiutare a capire se c'è differenza tra "ordinamento contabile e finanziario del Comune", "gestione del bilancio" e "programmazione economica finanziaria del comune".
io ho notato che nel tuel sotto la voce " ordinamento finanziario e contabile" racchiude anche le altre 2 voci. sbaglio io?????
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Originariamente inviato da Lady Hawk Visualizza il messaggioquindi... da un lato si chiude la procedura e l'ente continua la sua attività e dall'altra la nuova commissione si occupa di reperire risorse per il risanamento?
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