Quella e' una normativa per le amm.zioni statali e cmq dopo la L.cost.3/2001 gli enti locali fanno come ***** gli pare...
Sfiorano i limiti della trasparenza ed imparzialita' senza superarli dando al tutto un aurea di legittimita'.
Favorendo sempre o quasi gli amici degli amici..
Possiam opporci solo in caso di gravi inadempienze ma in qst caso la cosa e' ambigua...
Poi cio' non toglie che si puo' sempre far ricorso...il fatto che e' siam tra incudine e martello...
La procedura e' ambigua ai limiti della parzialita' ma i ricorsi costano e non solo in termini econimici e non saprei se il gioco vale la candela.
Io farei ricorso solo in caso di PALESI casi di illegittimita' cmq...
MORALE DELLA FAVOLA?
Per vincere un cocorso oggi
a)o sei raccomandato
b)o hai una preparazione ai limiti della perfezione che ,forse, ti permette di scavalcare i raccomandati
c)o hai una preparazione nella media ma speri di sfruttare "circostanze fortunate"
Quella e' una normativa per le amm.zioni statali e cmq dopo la L.cost.3/2001 gli enti locali fanno come ***** gli pare...
Sfiorano i limiti della trasparenza ed imparzialita' senza superarli dando al tutto un aurea di legittimita'.
Favorendo sempre o quasi gli amici degli amici..
Possiam opporci solo in caso di gravi inadempienze ma in qst caso la cosa e' ambigua...
Poi cio' non toglie che si puo' sempre far ricorso...il fatto che e' siam tra incudine e martello...
La procedura e' ambigua ai limiti della parzialita' ma i ricorsi costano e non solo in termini econimici e non saprei se il gioco vale la candela.
Io farei ricorso solo in caso di PALESI casi di illegittimita' cmq...
MORALE DELLA FAVOLA?
Per vincere un cocorso oggi
a)o sei raccomandato
b)o hai una preparazione ai limiti della perfezione che ,forse, ti permette di scavalcare i raccomandati
c)o hai una preparazione nella media ma speri di sfruttare "circostanze fortunate"
io sono nel caso c) purtroppo...
Completamente d'accordo con te
Pure io IT sono nella c ma aspiro alla b
Mettiamocela tutta e con un pizzico di fortuna ce la possiamo fare
Mic
...è vero che, dopo la riforma costituzionale, gli enti locali possono fare quanto credono...ma non deve essere eluso il principio della giustizia, della democrazia. La Provincia di Torino, attraveso questo modo macchinoso, tende ad eludere i principi costituzionali... Questa non è autonomia...questa è cosa ben diversa dell'agire nel rispetto della legge costituzionale...
comunque questa è l'Italia e questi gli italiani...pronti a mettersi a 90 gradi
buona fortua!
...è vero che, dopo la riforma costituzionale, gli enti locali possono fare quanto credono...ma non deve essere eluso il principio della giustizia, della democrazia. La Provincia di Torino, attraveso questo modo macchinoso, tende ad eludere i principi costituzionali... Questa non è autonomia...questa è cosa ben diversa dell'agire nel rispetto della legge costituzionale...
comunque questa è l'Italia e questi gli italiani...pronti a mettersi a 90 gradi
buona fortua!
Fuarda fosse la prova finale farei pure ricorso se avessi partecipato, ma ora alla preselezione?
pure se lo vincessi poi ti aprirebbero in due nelle successive prove visto che sei quello cattivo che ha fatto ricorso
non ci perderesti niente lo stesso...però si otterrebbe una cosa molto importante... e cioè si comprenderebbe in modo chiaro che questi concorsi sono completamenti viziati...inoltre, peccano di illogicità, per quanto riguarda i criteri di valutazione...comunque l'obiettivo non è il concorso in se...ma l'esigenza di ribadire un principio...l'Italia si trova in questa situazione per colpa di persone che la pensano come te...sempre pronti a rassegnarsi, a mettersi a 90 gradi...
Gabriele D'Annunzio diceva "memento audere semper"
Attenzione a non scrivere fesserie...
Nulla vieta che i componenti della Commissione di concorso siano tutti interni all'Ente che bandisce il concorso. Non hai letto bene l'articolo del regolamento che citi.
Di "viziato" in questa procedura c'è, in primis, una norma del regolamento provinciale relativo all'accesso agli impieghi: http://tinyurl.com/yzbqpzv
Il nocciolo sta nell'art. 14, comma 1. bis, che a proposito di preselezioni afferma:
La preselezione può avvenire:
a) per titoli; b) per prova preselettiva tesa all’accertamento della preparazione dei candidati nelle materie indicate nel bando; c) per prova preselettiva e titoli; in tale caso la preselezione consiste in: c.1 prova preselettiva tesa all’accertamento della preparazione dei candidati nelle materie indicate nel bando; oppure c.2 nel possesso del requisito dell’aver prestato servizio con rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato presso la Provincia di Torino, anche con contratti costituiti ai sensi dell’art. 110, commi 1 e 2, del D. L.vo 267/2000, con un’anzianità di servizio di almeno tre anni anche non consecutivi nell’ultimo quinquennio, decorrente dalla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande, nello stesso profilo professionale o profilo assimilabile a quello del posto messo a concorso.
Il criterio c1 è inserito, a mio avviso illegittimamente, in tutti i bandi relativi ai concorsi provinciali.
Perche' illegittimamente? Perche' non vedo come possa considerarsi come "preselezione" il fatto di avere un’anzianità di servizio di almeno tre anni anche non consecutivi nell’ultimo quinquennio.
Mi sembra particolarmente rilevante questo punto: "La legge non prevede l’obbligo dell’Amministrazione di esonerare dall’eventuale preselezione i candidati “interni” dell’ente, ed anzi l’ordinamento giuridico, alla luce delle coordinate costituzionali, mostra un chiaro favor per l’accesso concorsuale esterno e per l’affermazione della piena par condicio fra i concorrenti, esterni o interni che siano. E persino nei casi in cui è stata ritenuta legittima la riserva in favore degli interni di alcuni dei posti messi a concorso, la giurisprudenza ha ritenuto che, non di meno, essa possa essere applicata soltanto all’esito dell’intera procedura concorsuale e non possa implicare, in particolare, l’esonero degli interni dall’espletamento della prova preselettiva, atteso il carattere ontologicamente unitario della procedura concorsuale (Cons. St., sez. V, 26 agosto 2009, n. 5080)"
Capito????
Se c'è una riserva di posti per gli interni, questa non esime gli interni dal fare la preselezione!!! Lo dice il TAR Piemonte nel riprendere il Consiglio di Stato.
A maggior ragione, sostengo io, questa regola si applica quando non c'è una riserva agli interni, come nel caso dei concorsi provinciali!
Qui trovate il testo della sentenza del Consiglio di Stato citata dal TAR Piemonte: http://tinyurl.com/y8ljvcw
Però, se mi è consentito offrire un suggerimento, bisogna essere in tanti a fare un ricorso al TAR (a meno che non si sia ricchissimi) perche', a prescindere dalle mie considerazioni, l'esito dell'impugnazione in questo caso non è scontato, dal momento che la Provincia dispone di fior di avvocati. Occorre quindi chiedere un consulto a un avvocato il piu' possibile serio (anche e soprattutto deontologicamente) e molto MOLTO preparato nel campo del diritto amministrativo. Altrimenti ci si brucia le piume, e tanti bei soldini!
Non trascurerei inoltre la via "politica", come scrivere in forma non anonima (e soprattutto senza insultare!) ai vertici dirigenziali (li trovate qui: Brunetta ha voluto che venissero pubblicati su internet gli indirizzi? Sì, e allora usiamoli!! ) e politici provinciali (es. a chi dice di avere pronta una "interrogazione urgente", come si evince da qui: Palazzo Cisterna, un concorso tra amici di Facebook ecco: qui c'è un indirizzo email Provincia di Torino - Organi, Nomine e designazioni )
Agendo in maniera coordinata e civile sui tre fronti (giudiziario, politico e mediatico), forse qualcosa si puo' ottenere.
A patto però, anche, di seguire la "quarta via"... ossia di continuare a studiare, e studiare molto, per tutti i concorsi cui riteniamo di partecipare. Senza demordere, senza insultarci, senza cedere al disfattismo, ma incoraggiandoci reciprocamente e affrontando lucidamente la situazione.
Un caro saluto
Unhappy
p.s. concorderei sul punto 1 delle considerazioni di Luca_88 (che coincidono peraltro con i rilievi da me gia' espressi precedentemente in altri post...); riguardo al punto 3 ho gia' espresso le mie perplessita'; sul punto 2, infine, tutti i bandi fanno riferimento all'accertamento della conoscenza della lingua straniera in sede di prova orale)
Se arrivassi alla prova finale non potresti impugnare le fasi precedenti se sono gia' trascorsi sessanta giorni dallo svolgimento delle medesime!
Inoltre se tu vincessi il ricorso tutta la procedura sarebbe da rifare... diverso sarebbe il caso se tu gia' ora lavorassi in Provincia (magari con un contrattino in scadenza, come me)...per ovvie ragioni
Fuarda fosse la prova finale farei pure ricorso se avessi partecipato, ma ora alla preselezione?
pure se lo vincessi poi ti aprirebbero in due nelle successive prove visto che sei quello cattivo che ha fatto ricorso
Se arrivassi alla prova finale non potresti impugnare le fasi precedenti se sono gia' trascorsi sessanta giorni dallo svolgimento delle medesime!
Inoltre se tu vincessi il ricorso tutta la procedura sarebbe da rifare... diverso sarebbe il caso se tu gia' ora lavorassi in Provincia (magari con un contrattino in scadenza, come me)...per ovvie ragioni
unhappy
Grazie, Unhappy, per le tue delucidazioni.
Però se tu leggessi attentamente il D. P. R 487/94, all'art. 9 "Commissioni esaminatrici" ti accorgeresti che ho ragione io.
Infatti il D. P. R 487/94 allo stesso articolo, pargrafo 2, recita "Le commissioni esaminatrici di concorso sono composte da tecnici esperti nelle materie oggetto del concorso, scelti tra funzionari delle amministrazioni, docenti ed estranei alle medesime..." Ciò significa che, perchè la commissione esaminatrice sia legittama, i funzionari di commissione devono essere esterni (estranei) all'amministrazione pubblica che bandisce il concorso
No, ti ribadisco che non è così come dici tu...purtroppo!
la norma vuol dire semplicemente che i commissari devono essere tecnici esperti, che devono rientrare in una di queste categorie: 1) funzionari delle amministrazioni; 2) docenti; 3) soggetti esterni alle amministrazioni.
"I principi generali in materia di astensione e ricusazione del giudice, come previsti dall'art. 51 e dall'art. 52 del codice di procedura civile, tra l'altro, principi valevoli per tutti gli organi collegiali, trovano applicazione anche nello svolgimento delle procedure concorsuali, sono rivolti specificatamente alle commissioni di concorso e, quindi, strettamente connessi al trasparente e corretto esercizio delle funzioni pubbliche. Pertanto, qualora un componente della commissione concorsuale dovesse trovarsi in una situazione di incompatibilita' ha il dovere di astenersi dal compimento di atti inerenti la procedura stessa".
quindi occorre fare riferimento ai principi in materia di astensione del giudice civile, desumibili dal c.p.c.
ossia: Art. 51 (Astensione del giudice)
Il giudice ha l'obbligo di astenersi:
1) se ha interesse nella causa o in altra vertente su identica questione di diritto;
2) se egli stesso o la moglie e' parente fino al quarto grado o legato da vincoli di affiliazione, o e' convivente o commensale abituale di una delle parti o di alcuno dei difensori;
3) se egli stesso o la moglie ha causa pendente o grave inamicizia o rapporti di credito o debito con una delle parti o alcuno dei suoi difensori;
4) se ha dato consiglio o prestato patrocinio nella causa, o ha deposto in essa come testimone, oppure ne ha conosciuto come magistrato in altro grado del processo o come arbitro o vi ha prestato assistenza come consulente tecnico;
5) se e' tutore, curatore, procuratore, agente o datore di lavoro di una delle parti; se, inoltre, e' amministratore o gerente di un ente, di un'associazione anche non riconosciuta, di un comitato, di una societa' o stabilimento che ha interesse nella causa.
In ogni altro caso in cui esistono gravi ragioni di convenienza, il giudice puo' richiedere al capo dell'ufficio l'autorizzazione ad astenersi: quando l'astensione riguarda il capo dell'ufficio, l'autorizzazione e' chiesta al capo dell'ufficio superiore.
Art. 52 (Ricusazione del giudice)
Nei casi in cui e' fatto obbligo al giudice di astenersi, ciascuna delle parti puo' proporne la ricusazione mediante ricorso contenente i motivi specifici e i mezzi di prova.
Il ricorso, sottoscritto dalla parte o dal difensore, deve essere depositato in cancelleria due giorni prima dell'udienza, se al ricusante e' noto il nome dei giudici che sono chiamati a trattare o decidere la causa, e prima dell'inizio della trattazione o discussione di questa nel caso contrario.
La ricusazione sospende il processo.
Ma bisogna vedere come si applicano le norme citate ai concorsi pubblici, e qui ci vuole un avvocato serio esperto e specializzato nel campo del diritto amministrativo...
Grazie, Unhappy, per le tue delucidazioni.
Però se tu leggessi attentamente il D. P. R 487/94, all'art. 9 "Commissioni esaminatrici" ti accorgeresti che ho ragione io.
Infatti il D. P. R 487/94 allo stesso articolo, pargrafo 2, recita "Le commissioni esaminatrici di concorso sono composte da tecnici esperti nelle materie oggetto del concorso, scelti tra funzionari delle amministrazioni, docenti ed estranei alle medesime..." Ciò significa che, perchè la commissione esaminatrice sia legittama, i funzionari di commissione devono essere esterni (estranei) all'amministrazione pubblica che bandisce il concorso
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