per capirci, visto che ci sono...così magari prima di parlare e pensare solo a se stessi ci si mette anche nei panni altrui (io nei vostri ci sono già stata per anni) eppure non ho smesso di vedere ingiustizie..e prendere ovviamente schiaffi:
TAR SARDEGNA, SEZ. I - sentenza 22 dicembre 2008 n. 2204
Sent. n.2204/2008
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER LA SARDEGNA
SEZIONE PRIMA
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso n° 855/2008 proposto da Alberto Piergianni Manunta, rappresentato e difeso dagli avv.ti
Mauro Barberio e Stefano Porcu, ed elettivamente domiciliato presso il loro studio in Cagliari, via
Garibaldi n. 105;
contro
l’Azienda Sanitaria Locale n. 3 di Nuoro, in persona del Direttore Generale pro tempore,
rappresentato e difeso dall’avv. Lorenzo Inzaina, ed elettivamente domiciliato in Nuoro, via
Demurtas n. 1, presso l’Ufficio Legale Aziendale;
per l’annullamento, previa sospensione
della deliberazione del Direttore Generale dell’Azienda Sanitaria Locale n. 3 di Nuoro, n. 965 del
30.06.2008;
del bando di concorso per titoli ed esami emanato dall’Azienda Sanitaria di Nuoro, per la copertura
a tempo indeterminato di n. 5 posti di Dirigente Veterinario – Disciplina Sanità Animale; n. 8 posti
di Dirigente veterinario, Disciplina Igiene della Produzione, Trasformazione, Commercializzazione,
Conservazione e Trasporto degli Alimenti di Origine Animale; n. 3 posti di Dirigente veterinario,
Disciplina Igiene Allevamenti e delle Produzioni Zootecniche.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER LA SARDEGNA
SEZIONE PRIMA
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso n° 855/2008 proposto da Alberto Piergianni Manunta, rappresentato e difeso dagli avv.ti
Mauro Barberio e Stefano Porcu, ed elettivamente domiciliato presso il loro studio in Cagliari, via
Garibaldi n. 105;
contro
l’Azienda Sanitaria Locale n. 3 di Nuoro, in persona del Direttore Generale pro tempore,
rappresentato e difeso dall’avv. Lorenzo Inzaina, ed elettivamente domiciliato in Nuoro, via
Demurtas n. 1, presso l’Ufficio Legale Aziendale;
per l’annullamento, previa sospensione
della deliberazione del Direttore Generale dell’Azienda Sanitaria Locale n. 3 di Nuoro, n. 965 del
30.06.2008;
del bando di concorso per titoli ed esami emanato dall’Azienda Sanitaria di Nuoro, per la copertura
a tempo indeterminato di n. 5 posti di Dirigente Veterinario – Disciplina Sanità Animale; n. 8 posti
di Dirigente veterinario, Disciplina Igiene della Produzione, Trasformazione, Commercializzazione,
Conservazione e Trasporto degli Alimenti di Origine Animale; n. 3 posti di Dirigente veterinario,
Disciplina Igiene Allevamenti e delle Produzioni Zootecniche.
Visto
il ricorso con i relativi allegati.
Visto
l’atto di costituzione in giudizio dell’A.S.L. n. 3 di Nuoro;
Viste
le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese.
Visti
gli atti tutti della causa.
Nominato
relatore per la camera di consiglio del 26 novembre 2008 il referendario Giorgio Manca e
uditi gli avvocati delle parti, come da separato verbale.
uditi gli avvocati delle parti, come da separato verbale.
Ritenuto
che sussistano i presupposti per definire il ricorso con sentenza semplificata ai sensi
dell’art. 26, commi 4 e 5, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, introdotti dall’art. 9, comma 1, della
legge 21 luglio 2000, n. 205;
dell’art. 26, commi 4 e 5, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, introdotti dall’art. 9, comma 1, della
legge 21 luglio 2000, n. 205;
Sentite
sul punto le parti costituite e presenti;
Ritenuto in fatto:
che il ricorrente, dirigente veterinario con contratto a tempo indeterminato presso l’A.S.L. n. 9 di
Grossetto, nel maggio 2008 ha presentato all’A.S.L. n. 3 di Nuoro domanda di mobilità;
che l’A.S.L. intimata ha pubblicato il bando di concorso per dirigenti veterinari, di cui in epigrafe;
che con il ricorso in esame il ricorrente impugna il suddetto bando di concorso, deducendo la
violazione degli artt. 6 e 30 del D.lgs. n. 165 del 2001, nonché eccesso di potere per violazione del
giusto procedimento, in quanto l’indizione della procedura di assunzione non è stata preceduta dal
previo esperimento delle procedure di mobilità tra enti, come imposto dalle norme richiamate;
che con atto depositato il 24 novembre 2008 si è costituita in giudizio l’Azienda Sanitaria intimata,
chiedendo preliminarmente che il ricorso sia dichiarato inammissibile per il difetto di interesse a
ricorrere, considerato che l’amministrazione in data 27 ottobre 2008 ha informato il ricorrente che
resta fermo «il diritto prioritario all’assunzione di coloro che … hanno inoltrato istanza di mobilità»;
Considerato in diritto:
che non può essere accolta l’eccezione di inammissibilità del ricorso, formulata dall’A.S.L.
resistente, atteso che dalla nota del 27 ottobre 2008, citata, emerge con chiarezza l’intenzione
dell’amministrazione di non prendere in considerazione la domanda di mobilità presentata dal
ricorrente e di procedere allo svolgimento del concorso pubblico indetto, evento che – nella
prospettazione di parte ricorrente – costituisce il fatto lesivo che concreta l’interesse alla tutela
giurisdizionale;
che, nel merito, il ricorso è fondato;
che secondo l’art. 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (come modificato dall’art. 5,
comma 1-quater, del decreto legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito nella legge 31 marzo 2005, n.
43): «1. Le amministrazioni possono ricoprire posti vacanti in organico mediante cessione del
contratto di lavoro di dipendenti appartenenti alla stessa qualifica in servizio presso altre
amministrazioni, che facciano domanda di trasferimento. (…). 2. (…) In ogni caso sono nulli gli
accordi, gli atti o le clausole dei contratti collettivi volti ad eludere l'applicazione del principio del
previo esperimento di mobilità rispetto al reclutamento di nuovo personale. 2-bis. Le
amministrazioni, prima di procedere all'espletamento di procedure concorsuali, finalizzate alla
copertura di posti vacanti in organico, devono attivare le procedure di mobilità di cui al comma 1
(…)»;
che dalle disposizioni sopra richiamate discende l’obbligo per le pubbliche amministrazioni, che
intendano effettuare assunzioni di personale, di avviare le procedure di trasferimento mediante
mobilità da altre amministrazioni, prima di indire il concorso pubblico;
che, conseguentemente, nel caso di specie, l’A.S.L. n. 3 di Nuoro illegittimamente ha dato corso
alla procedura concorsuale di cui trattasi;
che le spese del giudizio debbono essere poste a carico dell’amministrazione comunale resistente,
secondo la regola della soccombenza, e liquidate come in dispositivo;
Per Questi Motivi
Il Tribunale Amministrativo per la Sardegna, Sezione Prima, pronunciandosi sul ricorso in epigrafe
ai sensi dell’art. 26, commi 4 e 5, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, introdotti dall’art. 9 della
legge 21 luglio 2000, n. 205, lo accoglie e, per l’effetto, annulla i provvedimenti impugnati.
Condanna l’Azienda Sanitaria Locale n. 3 di Nuoro al pagamento delle spese del presente giudizio
a favore del ricorrente, liquidate in complessivi euro 1.500,00=.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.
Così deciso in Cagliari, nella Camera di Consiglio del 26 novembre 2008, dal Tribunale
Amministrativo Regionale per la Sardegna con l’intervento dei Signori:
Silvio Ignazio Silvestri Presidente
Alessandro Maggio Consigliere
Giorgio Manca Referendario – estensore
Ritenuto in fatto:
che il ricorrente, dirigente veterinario con contratto a tempo indeterminato presso l’A.S.L. n. 9 di
Grossetto, nel maggio 2008 ha presentato all’A.S.L. n. 3 di Nuoro domanda di mobilità;
che l’A.S.L. intimata ha pubblicato il bando di concorso per dirigenti veterinari, di cui in epigrafe;
che con il ricorso in esame il ricorrente impugna il suddetto bando di concorso, deducendo la
violazione degli artt. 6 e 30 del D.lgs. n. 165 del 2001, nonché eccesso di potere per violazione del
giusto procedimento, in quanto l’indizione della procedura di assunzione non è stata preceduta dal
previo esperimento delle procedure di mobilità tra enti, come imposto dalle norme richiamate;
che con atto depositato il 24 novembre 2008 si è costituita in giudizio l’Azienda Sanitaria intimata,
chiedendo preliminarmente che il ricorso sia dichiarato inammissibile per il difetto di interesse a
ricorrere, considerato che l’amministrazione in data 27 ottobre 2008 ha informato il ricorrente che
resta fermo «il diritto prioritario all’assunzione di coloro che … hanno inoltrato istanza di mobilità»;
Considerato in diritto:
che non può essere accolta l’eccezione di inammissibilità del ricorso, formulata dall’A.S.L.
resistente, atteso che dalla nota del 27 ottobre 2008, citata, emerge con chiarezza l’intenzione
dell’amministrazione di non prendere in considerazione la domanda di mobilità presentata dal
ricorrente e di procedere allo svolgimento del concorso pubblico indetto, evento che – nella
prospettazione di parte ricorrente – costituisce il fatto lesivo che concreta l’interesse alla tutela
giurisdizionale;
che, nel merito, il ricorso è fondato;
che secondo l’art. 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (come modificato dall’art. 5,
comma 1-quater, del decreto legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito nella legge 31 marzo 2005, n.
43): «1. Le amministrazioni possono ricoprire posti vacanti in organico mediante cessione del
contratto di lavoro di dipendenti appartenenti alla stessa qualifica in servizio presso altre
amministrazioni, che facciano domanda di trasferimento. (…). 2. (…) In ogni caso sono nulli gli
accordi, gli atti o le clausole dei contratti collettivi volti ad eludere l'applicazione del principio del
previo esperimento di mobilità rispetto al reclutamento di nuovo personale. 2-bis. Le
amministrazioni, prima di procedere all'espletamento di procedure concorsuali, finalizzate alla
copertura di posti vacanti in organico, devono attivare le procedure di mobilità di cui al comma 1
(…)»;
che dalle disposizioni sopra richiamate discende l’obbligo per le pubbliche amministrazioni, che
intendano effettuare assunzioni di personale, di avviare le procedure di trasferimento mediante
mobilità da altre amministrazioni, prima di indire il concorso pubblico;
che, conseguentemente, nel caso di specie, l’A.S.L. n. 3 di Nuoro illegittimamente ha dato corso
alla procedura concorsuale di cui trattasi;
che le spese del giudizio debbono essere poste a carico dell’amministrazione comunale resistente,
secondo la regola della soccombenza, e liquidate come in dispositivo;
Per Questi Motivi
Il Tribunale Amministrativo per la Sardegna, Sezione Prima, pronunciandosi sul ricorso in epigrafe
ai sensi dell’art. 26, commi 4 e 5, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, introdotti dall’art. 9 della
legge 21 luglio 2000, n. 205, lo accoglie e, per l’effetto, annulla i provvedimenti impugnati.
Condanna l’Azienda Sanitaria Locale n. 3 di Nuoro al pagamento delle spese del presente giudizio
a favore del ricorrente, liquidate in complessivi euro 1.500,00=.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.
Così deciso in Cagliari, nella Camera di Consiglio del 26 novembre 2008, dal Tribunale
Amministrativo Regionale per la Sardegna con l’intervento dei Signori:
Silvio Ignazio Silvestri Presidente
Alessandro Maggio Consigliere
Giorgio Manca Referendario – estensore
Depositata in segreteria oggi 22/12/2008.
Commenta