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Asl 8 cagliari 11 collaboratori

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    #41
    per capirci, visto che ci sono...così magari prima di parlare e pensare solo a se stessi ci si mette anche nei panni altrui (io nei vostri ci sono già stata per anni) eppure non ho smesso di vedere ingiustizie..e prendere ovviamente schiaffi:

    TAR SARDEGNA, SEZ. I - sentenza 22 dicembre 2008 n. 2204
    Sent. n.2204/2008
    REPUBBLICA ITALIANA
    IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
    IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
    PER LA SARDEGNA
    SEZIONE PRIMA
    ha pronunciato la seguente
    SENTENZA
    sul ricorso n° 855/2008 proposto da Alberto Piergianni Manunta, rappresentato e difeso dagli avv.ti
    Mauro Barberio e Stefano Porcu, ed elettivamente domiciliato presso il loro studio in Cagliari, via
    Garibaldi n. 105;
    contro
    l’Azienda Sanitaria Locale n. 3 di Nuoro, in persona del Direttore Generale pro tempore,
    rappresentato e difeso dall’avv. Lorenzo Inzaina, ed elettivamente domiciliato in Nuoro, via
    Demurtas n. 1, presso l’Ufficio Legale Aziendale;
    per l’annullamento, previa sospensione
    della deliberazione del Direttore Generale dell’Azienda Sanitaria Locale n. 3 di Nuoro, n. 965 del
    30.06.2008;
    del bando di concorso per titoli ed esami emanato dall’Azienda Sanitaria di Nuoro, per la copertura
    a tempo indeterminato di n. 5 posti di Dirigente Veterinario – Disciplina Sanità Animale; n. 8 posti
    di Dirigente veterinario, Disciplina Igiene della Produzione, Trasformazione, Commercializzazione,
    Conservazione e Trasporto degli Alimenti di Origine Animale; n. 3 posti di Dirigente veterinario,
    Disciplina Igiene Allevamenti e delle Produzioni Zootecniche.
    Visto
    il ricorso con i relativi allegati.

    Visto
    l’atto di costituzione in giudizio dell’A.S.L. n. 3 di Nuoro;

    Viste
    le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese.

    Visti
    gli atti tutti della causa.

    Nominato
    relatore per la camera di consiglio del 26 novembre 2008 il referendario Giorgio Manca e
    uditi gli avvocati delle parti, come da separato verbale.

    Ritenuto
    che sussistano i presupposti per definire il ricorso con sentenza semplificata ai sensi
    dell’art. 26, commi 4 e 5, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, introdotti dall’art. 9, comma 1, della
    legge 21 luglio 2000, n. 205;

    Sentite
    sul punto le parti costituite e presenti;
    Ritenuto in fatto:
    che il ricorrente, dirigente veterinario con contratto a tempo indeterminato presso l’A.S.L. n. 9 di
    Grossetto, nel maggio 2008 ha presentato all’A.S.L. n. 3 di Nuoro domanda di mobilità;
    che l’A.S.L. intimata ha pubblicato il bando di concorso per dirigenti veterinari, di cui in epigrafe;
    che con il ricorso in esame il ricorrente impugna il suddetto bando di concorso, deducendo la
    violazione degli artt. 6 e 30 del D.lgs. n. 165 del 2001, nonché eccesso di potere per violazione del
    giusto procedimento, in quanto l’indizione della procedura di assunzione non è stata preceduta dal
    previo esperimento delle procedure di mobilità tra enti, come imposto dalle norme richiamate;
    che con atto depositato il 24 novembre 2008 si è costituita in giudizio l’Azienda Sanitaria intimata,
    chiedendo preliminarmente che il ricorso sia dichiarato inammissibile per il difetto di interesse a
    ricorrere, considerato che l’amministrazione in data 27 ottobre 2008 ha informato il ricorrente che
    resta fermo «il diritto prioritario all’assunzione di coloro che … hanno inoltrato istanza di mobilità»;
    Considerato in diritto:
    che non può essere accolta l’eccezione di inammissibilità del ricorso, formulata dall’A.S.L.
    resistente, atteso che dalla nota del 27 ottobre 2008, citata, emerge con chiarezza l’intenzione
    dell’amministrazione di non prendere in considerazione la domanda di mobilità presentata dal
    ricorrente e di procedere allo svolgimento del concorso pubblico indetto, evento che – nella
    prospettazione di parte ricorrente – costituisce il fatto lesivo che concreta l’interesse alla tutela
    giurisdizionale;
    che, nel merito, il ricorso è fondato;
    che secondo l’art. 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (come modificato dall’art. 5,
    comma 1-quater, del decreto legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito nella legge 31 marzo 2005, n.
    43):
    «1. Le amministrazioni possono ricoprire posti vacanti in organico mediante cessione del
    contratto di lavoro di dipendenti appartenenti alla stessa qualifica in servizio presso altre
    amministrazioni, che facciano domanda di trasferimento. (…). 2. (…) In ogni caso sono nulli gli
    accordi, gli atti o le clausole dei contratti collettivi volti ad eludere l'applicazione del principio del
    previo esperimento di mobilità rispetto al reclutamento di nuovo personale. 2-bis. Le
    amministrazioni, prima di procedere all'espletamento di procedure concorsuali, finalizzate alla
    copertura di posti vacanti in organico, devono attivare le procedure di mobilità di cui al comma 1
    (…)»
    ;
    che dalle disposizioni sopra richiamate discende l’obbligo per le pubbliche amministrazioni, che
    intendano effettuare assunzioni di personale, di avviare le procedure di trasferimento mediante
    mobilità da altre amministrazioni, prima di indire il concorso pubblico;
    che, conseguentemente, nel caso di specie, l’A.S.L. n. 3 di Nuoro illegittimamente ha dato corso
    alla procedura concorsuale di cui trattasi;
    che le spese del giudizio debbono essere poste a carico dell’amministrazione comunale resistente,
    secondo la regola della soccombenza, e liquidate come in dispositivo;
    Per Questi Motivi
    Il Tribunale Amministrativo per la Sardegna, Sezione Prima, pronunciandosi sul ricorso in epigrafe
    ai sensi dell’art. 26, commi 4 e 5, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, introdotti dall’art. 9 della
    legge 21 luglio 2000, n. 205, lo accoglie e, per l’effetto, annulla i provvedimenti impugnati.
    Condanna l’Azienda Sanitaria Locale n. 3 di Nuoro al pagamento delle spese del presente giudizio
    a favore del ricorrente, liquidate in complessivi euro 1.500,00=.
    Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.
    Così deciso in Cagliari, nella Camera di Consiglio del 26 novembre 2008, dal Tribunale
    Amministrativo Regionale per la Sardegna con l’intervento dei Signori:
    Silvio Ignazio Silvestri Presidente
    Alessandro Maggio Consigliere
    Giorgio Manca Referendario – estensore

    Depositata in segreteria oggi 22/12/2008.

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      #42
      Non trovo giusto ciò che ha scritto jjanas, è vero che la legge dice questo, ma è sbagliata come principio, in quanto una persona che non ha mai lavorato si trova in una posizione di svantaggio verso un' altra che magari è stata aiutata per trovare il posto di lavoro, se uno perde il posto di lavoro deve lottare come tutti gli altri disoccupati, con le stesse armi senza privilegi.

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        #43
        sentanza Tar

        Mi permetto di inserirmi in questa discussione. Sono anch'io una delle tante idonne a questo "sfortunato" concorso. Credo che ci troviamo, nostro malgrado, vittime di una guerra intestina tra direzione generale della Asl ed assessorato, come avviene sempre ad ogni cambio di giunta che porterà quasi certamente alla rimozione dell'attuale direttore generale. Penso che il riferimento dell'assessore, al momento in cui ha chiesto la sospensione del concorso, alla sentenza Tar (e non a quella postata in questo forum, ma a quella che riguarda proprio la Asl 8), sia solo un pretesto per revocare con giusta causa il direttore generale. E' vero che la sentenza dà torto all'Azienda sulla mancata attivazione della procedura di mobilità, ma ritngo che sia frutto di una cattiva interpretazione dei giudici amministrativi sempre un pò refrattari ad accettare pienamente la privatizzazione degli ex enti pubblici. La Asl è ormai, come tutti sanno, un ente dotato di autonomia imprenditoriale che in materia di mobilità si è dato un regolamento apposito retto dal principio dell'istanza di parte senza obbligo di avviso pubblico. Voglio credere che con ogni probabilità la sentenza verrà ribaltata in Consiglio di Stato.. Tanto più che i giudici amministrativi nemmeno sono competenti in una materia ormai interamente devoluta al giudice ordinario (la mobilità, infatti, esula dalla procedura concorsuale vera e propria). In ogni caso, credo che l'assessore arrivi un pò in ritardo. Perchè non ha mosso obiezioni dopo il bando? Tra l'altro, nessun ricorso al Tar da parte di nessuno è stato presentato. Non c'è dubbio che oggi, a concorso espletato, debba essere considerato prevalente il diritto degli idonei all'inserimento in graduatoria e ad un concreto posto di lavoro sul diritto di Tizio ad un trasferimento! No.. se si dovesse arrivare all'annullamento non esiterò a fare ricorso, non lascerò che vengano calpestati i miei diritti passivamente, lo devo a me stessa e ai miei anni di sacrifici senza risultati..

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          #44
          Concordo con Lunapiena80 e contro chi sostiene la necessaria e previa esperibilità della procedura di mobilità leggete quanto riportato sul sito della funzione pubblica CGIL:

          Sentenze Tar e mobilità vs concorso


          Quesito
          Per quanto riguarda la procedura di mobilità vs concorso nella risposta ad un quesito posto viene detto che l'azienda non ha obblighi, ma piena facoltà di scelta tra le due procedure. Vorrei sapere se cambia qualcosa alla luce delle recenti sentenze TAR Friuli n 552 del 29 agosto 07 e TAR Puglia n 12 del 5 gennaio 08 che sembrano indirizzare verso una interpretazione del Dlgs 165 30 marzo 2001 (successivamente ripreso nella finanziaria 2005) che imporrebbe il ricorso preventivo alla mobilità, pena nullità del concorso. Vorrei sapere il parere della FPCGIL a proposito e se non sarebbe il caso di prendere posizione affinchè le ASL rispettino questo indirizzo a salvaguardia di chi attende anni per poter ottenere un avvicinamento al nucleo familiare e vede passare sempre avanti l'ultimo arrivato "sponsorizzato" destinato a vincere a priori il concorso o comunque permettere a chi dopo anni di gavetta vorrebbe per mille motivi ambire
          ad altre destinazioni?.

          Risposta
          Le sentenze del TAR in sostanza ribadiscono quanto già riportato nella nostra rubrica. Cioè che non esiste nessun obbligo di utilizzare la mobilità rispetto al concorso o allo scorrimento delle graduatoria, ma solo una priorità che può essere disattesa se l'Asl pone motivate esigenze di servizio. Pertanto l'interessato e/o il sindacato può solo eventualmente contestare le addotte esigenze di servizio.

          Si riportano comunque la parte della sentenza del Tar Friuli che affronta la questione:
          "in giurisprudenza, pur riconoscendosi costantemente la priorità della copertura di posti mediante mobilità nel comparto sanitario rispetto alla normale provvista mediante concorso(priorità la quale pure trova una sua specifica ratio nella volontà di legge di garantire il buon andamento della P.A., semplicemente facendo venir meno il disagio in cui operano dipendenti costretti a lavorare lontano dai propri centri di interessi familiari e personali), si è affermato che tale priorità non è assoluta e tollera eccezioni, purchè naturalmente motivate e giustificate".

          Si riporta altresì la parte della sentenza del Tar Puglia sezione Lecce che affronta la questione:
          "Per il personale sanitario, oltretutto la copertura dei posti per mobilità ha priorità rispetto ad altri tipi di conferimento dei posti stessi, salvo che l'Unità sanitaria Locale non reputi di operare diversamente per motivate esigenze di servizio" .

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            #45
            male andiamo male sui giudici e le loro competenze. perchè parlare di ciò che non si conosce?
            i sacrifici li abbiamo fatti tutti. se si pone la questione su scontro frontale tra perdenti...beh non val neppure la pena di discuterne..no.
            ma domanda visto che dico un sacco di cose per voi inutili ed errate in linea di principio, qualcuno è tanto carino da spiegarmi quali siano le "presunte motivate esigenze di servizio"???
            conosco bene la sezione inserita dal sito FP CGIL...e mi spiace dirvi che regge la mia tesi.

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              #46
              non ho mai insinuato o invitato nessuno ad arrendersi. anzi!!!

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                #47
                messaggio per eastowood: potresti contattarmi all'indirizzo mail marionanni05@gmail.com?

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                  #48
                  Credo che per come si stanno mettendo le cose dovremmo veramente muoverci con una reazione collettiva e pretendere a gran voce l'approvazione della graduatoria. Solo in questo modo saremmo messi nelle condizioni di tutelare le nostre posizioni di candidati idonei. Trovo molto grave che deliberatamente sia sia deciso di sospendere l'approvazione della graduatoria che è l'atto finale della procedura concorsuale, oltre il quale posiamo rivolgerci al giudice ordinario.

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                    #49
                    Se siete interessati ad una reazione di gruppo (che è forse l'unica speranza che abbiamo per evitare l'annullamento arbitrario di questo concorso) contattatemi a questo indirizzo: ziapicchiatella@gmail.com Vi aspetto in tanti, non lasciamo calpestare i nostri sacrifici!

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                      #50
                      Mi potete dire che traccia è stata estratta nella prova pratica e le due tracce che non sono state estratte?grazie.

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