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Regione Lazio POST UNICO

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    Grazie Company.
    Qualche vincitore aiuta Company???
    Per Aibr e altri: ho telefonato all'ufficio concorsi e un impiegato mi ha detto che è tutto fermo!
    Si attendono decisioni politiche! Forse si inzia entro l'anno, ha aggiunto. Forse!
    A questo punto ognuno faccia quello che vuole.
    Io penso che una delegazione dei vincitori debba recarsi a paralre con l'assessore.
    C'è il grosso rischio che entro quest'anno entri solo una parte dei vincitori.
    Forse sarebbe il caso di metter da parte la prudenza e cominciare ad agire.
    Sono un pò più pessimista dopo questa lefonata, ma ormai ad ogni telefonata dicono qualcosa di diverso.

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      Ho mandato il "NOSTRO MESSAGGIO" a tutti i riferimenti che ho trovato nella sezione segreteria di Di Stefano.

      Sempre col "nostro Account"

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        sto iscrivendo il nostro account ad un servizio di inoltro fax gratuito... non so se funziona .. ne provero alcuni

        PER INVIARE UN FAX DEL NOSTRO MESSAGGIO ALLA SEGRETERIA DI DI STEFANO

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          per i vincitori

          Avete letto quello che ha fatto company? E' stata gentilissima nei vostri confronti , vi pregherei quindi di chiamare e chiedere questo benedetto appuntamento con l'assessore , perchè è questa l'unica via per ottenere qualcosa.Possiamo mandare mail a tutto il mondo , non ci risponderanno MAI.! Vi pregherei cari VINCITORI di chiamare e molto educatamente chiedere appuntamento con l'assessore , poi non vi preoccupate per il numero ci saremo anche noi idonei a sostenervi e magari ci portiamo pure qualcuno per fare numero ! L'importante e che siate voi a chiamare per ottenere questo appuntamento con l'assessore .Grazie
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            Buon giorno a tutti.
            anche io sono una vincitrice di concorso ed è da molto poco che sono venuta a conoscenza di questo forum.
            Vi ringrazio per gli sforzi fin d'ora fatti a nome di tutti ed anche se non potrò far parte della delegazione per parlare con l'assessore sappiate che è, a parer mio, un'ottima idea per smuovere ulteriormente le acque.
            Grazie ancora a tutti!

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              leggevo su internet..una riflessione

              L’ordinanza 29 settembre 2003 n.14529 [1] delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione interviene nella materia dell’individuazione della linea di demarcazione fra la giurisdizione del giudice amministrativo e quella del giudice ordinario (ex artt. 63, commi 1 e 4, d. lgs. n. 165/2001), nell’ambito delle controversie inerenti le procedure concorsuali per l’assunzione alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni [2].
              In una chiave di lettura già ripresa, in precedenti pronunzie della medesima Corte di Cassazione [3], viene difatti statuita la giurisdizione del giudice ordinario sul rilievo che, una volta esaurita la fase pubblicistica del concorso con l’approvazione della graduatoria e l’individuazione dei soggetti da assumere, la pubblica amministrazione è destinata ad operare secondo la capacità ed i poteri del privato datore di lavoro (art. 5, co. 2, d. lgs. 30 marzo 2001 n. 165) [4]; cosicché la posizione soggettiva del candidato vincitore assurge a vero e proprio diritto soggettivo cui si correla l’obbligo dell’amministrazione di prestare il proprio consenso all’assunzione; obbligo non a caso sanzionato dal legislatore dalla espressa previsione del potere del giudice di emettere pronunzie costitutive del diritto all’assunzione (art. 63, comma 2, d. lgs. n. 165/2001) [5].<?XML:NAMESPACE PREFIX = O /><O:P> </O:P>
              Nella medesima prospettiva, una volta esaurita la procedura concorsuale con la approvazione della graduatoria, viene qualificata in termini di vero e proprio diritto soggettivo la posizione del candidato idoneo che, durante la vigenza della graduatoria [6], rivendichi a sua volta il diritto all’assunzione con conseguente devoluzione della domanda alla giurisdizione del giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro [7]; con la precisazione che si tratta di una situazione soggettiva che diviene giuridicamente rilevante (id est: da mera aspettativa di fatto assurge al rango di vero e proprio diritto soggettivo) soltanto allorché l’amministrazione decida di procedere alla copertura dal posto (ad esempio bandendo un nuovo concorso o decidendo di scorrere la graduatoria [8]), non essendo viceversa a ciò sufficiente il mero verificarsi di una vacanza nella pianta organica dell’ente di un posto di profilo analogo a quello per il quale era stato bandito il concorso della graduatoria vigente [9].<O:P> </O:P>
              Merita casomai evidenziare che per il perfezionarsi della fattispecie attributiva del diritto all’assunzione occorre un’ulteriore elemento: deve trattarsi di posti preesistenti all’indizione del concorso e non di nuova istituzione [10]. Ciò al fine di impedire che l'amministrazione possa essere indotta a creare nuovi posti ad personam per taluni candidati risultati idonei all’esito della procedura concorsuale [11]. Si coglie, in questo secondo profilo, uno degli aspetti della eccezionalità dell’istituto cd. dello “scorrimento della graduatoria” che aveva indotto, per lo più, la giurisprudenza amministrativa a negare la sussistenza in capo al candidato idoneo di un vero e proprio diritto soggettivo alla assunzione, attribuendo allo stesso tutt’al più una situazione di interesse legittimo al corretto uso del potere discrezionale dell’amministrazione in ordine alla decisione circa la decisione di attingere o meno della graduatoria vigente [12].
              Nella prospettazione pienamente privatistica, nella quale correttamente si colloca la sentenza in commento, la p.a. datrice di lavoro ha, quindi, ormai definitivamente perduto un simile potere non a caso qualificato come «provvedimentale». Ed è, viceversa, proprio la sussistenza di tale potere che, nell’ambito dei rapporti di lavoro in regime di diritto pubblico (art. 3 d. lgs. n. 165/2001), conduce quella stessa sentenza a negare, in quel caso, la sussistenza di un diritto all’assunzione in capo al candidato vincitore o all’idoneo [13]. Aleggia, però, sullo sfondo la questione –tutt’altro che risolta- della specialità del rapporto di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni [14]. <O:P></O:P>
              Lasciando da parte la dubbia categoria degli interessi legittimi di diritto privato [15], v’è, quindi, da chiedersi se la situazione soggettiva vantata dal candidato idoneo, riconducibile all’ampia categoria dei diritti di cui all’art. 2907 c.c. [16] delinei davvero un diritto soggettivo perfetto all’assunzione, precludendo in ogni caso l’indizione di nuovi concorsi [17]. La sentenza in commento sembra fondare tale conclusione sull’interesse pubblico a che l’amministrazione operi secondo principi di economicità, efficienza ed efficacia (art.97 Costituzione ed art. 1 legge n. 241/1990), individuando immediatamente il soggetto da assumere (senza bisogno del costoso e lungo procedimento concorsuale) e rispettando al contempo la regola inderogabile della scelta del personale mediante concorso [18].<O:P> </O:P>
              Sennonché, proprio l’esigenza di salvaguardare il principio dell’efficienza e del buon andamento della pubblica amministrazione, può condurre a ravvisare, in capo all’idoneo, non già un diritto perfetto all’assunzione ma a verificare la rispondenza del potere datoriale (privatistico) –di avvalersi o meno di una graduatoria vigente- ai canoni della correttezza e della buona fede (artt.1175 e 1375 c.c.) oltrechè a quelli dell’imparzialità e del buon andamento (art. 97 Costituzione) [19]. Infatti, quelle stesse norme adesso scrutinate dalla Corte di Cassazione e per lo più antecedenti alla cosiddetta seconda privatizzazione, sono state costantemente intese dalla giurisprudenza amministrativa in modo diametralmente opposto proprio in considerazione della opportunità di consentire comunque alla p.a. uno spatium deliberandi in ordine all’opportunità di indire o meno un nuovo concorso [20].<O:P> </O:P>
              Si intende dire che l’intervenuta contrattualizzazione e la privatizzazione del rapporto di lavoro dei dipendenti pubblici, non sembra impedire che le disposizioni di legge, che prevedono una determinata vigenza temporale delle graduatorie concorsuali, non possano essere interpretate nel senso di conservare, in capo al datore di lavoro pubblico, la potestà di decidere se avvalersene o meno. A fronte di siffatta potestà il candidato idoneo, vanta il diritto (ex art. 2907 c.c.) al controllo di quel potere non diversamente da quanto statuito dalla medesima giurisprudenza lavoristica in tema, ad esempio, di sindacabilità delle note di qualifica [21] o dei trasferimenti [22] o dell’esercizio del potere disciplinare, seppure la natura pubblica del soggetto datore di lavoro consenta di ritenere più penetrante in questa ipotesi la cognizione del giudice. <O:P></O:P>
              Sembrerebbe, quindi, meritare adesione una recente sentenza del TAR del Lazio che, nell’affermare la sussistenza dell’obbligo di procedere all’assunzione del candidato idoneo, conserva comunque in capo p.a. la facoltà di indire un nuovo concorso nel caso in cui si ritenga indispensabile un accertamento professionale o scientifico in parte diverso da quello effettuato con la prima procedura concorsuale [23]. <O:P></O:P>
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                Correlativamente, in presenza di una graduatoria vigente, il candidato idoneo, che aspiri all’assunzione, sarà onerato di allegare e provare l’identità del posto (rectius: del profilo professionale), cui si riferisce la graduatoria predetta, con quello messo successivamente a concorso, gravando sulla pubblica amministrazione l’onere di allegare e provare un fatto impeditivo al perfezionarsi della relativa fattispecie; fatto impeditivo che potrebbe essere costituito, oltreché dalla novità del posto messo a concorso, anche dalla estrinsecazione di ragioni oggettive che debbano condurre a ritenere preferibile l’indizione di nuova procedura concorsuale.
                Ed in termini analoghi sembrerebbe possibile sostenere che la sussistenza di una graduatoria vigente non impedisca all’Amministrazione di poter coprire un eventuale posto che si rendesse vacante anche attraverso il ricorso all’istituto della mobilità cd. esterna (rectius: del trasferimento a domanda) ai sensi dell’art. 30 d. lgs. n. 165/2001. In altre parole, la graduatoria precluderebbe all’ente pubblico di attivare una nuova procedura concorsuale diretta all’assunzione di un soggetto terzo ma non, nell’ambito della propria autonomia organizzativa e “imprenditoriale”, di poter utilizzare altri istituti per ricoprire i posti vacanti come la mobilità che, proprio il legislatore, ha significativamente mostrato di voler rendere obbligatoria prima di procedere all’assunzione dall’esterno quanto meno con riferimento ai dipendenti collocati in disponibilità [24].
                La riconduzione della posizione soggettiva del candidato idoneo, nell’ambito dell’ampia categoria dei diritti, ex art. 2907 c. c., assume, infine, un particolare rilievo -almeno sotto un profilo di stretta praticità - anche con riferimento al termine entro il quale quest’ultimo può rivendicare il proprio diritto all’assunzione. <?XML:NAMESPACE PREFIX = O /><O:P></O:P>
                La soggezione del relativo “diritto” all’ordinario termine prescrizionale, e non più al breve termine decadenziale impugnatorio di cui all’art. 21 della legge tar, comporta che, anche a distanza di molti anni, l’idoneo possa contestare la mancata assunzione o il mancato inquadramento nel superiore profilo professionale. Si tratta, pertanto, di una evenienza che impone alla p.a., nella gestione dei concorsi e delle relative graduatorie, un’attenzione indubbiamente maggiore rispetto al passato.
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                Avv. Mauro Montini


                Partner Studio Lessona in Firenze <CENTER>

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                  Fax

                  Come potete vedere nella nostra casella email ho inviato un FAX , con il testo originariamente concordato per avere informazioni.

                  Il servizo è gratuito (in prova) ..cmq ci dorvrebbero recapitare il rapporto di invio.

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                    E tu che ne pensi Pastorius di tale giurisprudenza?
                    IO mi sono convinto che la PA fa un pò quello che vuole. L'unica cosa è che in genere non vengono banditi nuovi concorsi se c'è una graduatoria con ancora persone idonee e ancor più adesso per il principio di razioanlizzazione delle spese.

                    I vincitori telefonino e prendano un appuntamento.
                    Non aspettiamo altro tempo. C'è ancora un pò di margine per sbloccare la situazione prima dell'estate.
                    Se l'immobilismo e l'assenza di decisioni perdura fino a settembre il riscghio che se ne riparli nel 2008 è reale!

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                      Prendete questo benedetto appuntamento, alle mail e ai fax non risponono.
                      Solo al telefono rispondono!

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