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ancora il limite di eta'

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    #21
    Re: ancora il limite di eta'

    <table border="0" align="center" width="90%" cellpadding="3" cellspacing="1"><tr><td class="SmallText">azalea ha scritto gio, 12 aprile 2007 16&#58;21</td></tr><tr><td class="quote">
    ciao ragazzi. compio 32 anni ad ottobre, per qualsiasi iniziativa sono dei vostri
    </td></tr></table>





    VAI A DARE FUOCO A PALAZZO CHIGI

    ....TANTO ORMAI PER LORO SEI UN VECCHIO KE NN MERITA NIENTE.....



    ...IO METTEREI IL LIMITE DEI 32 ANNI PER PRESENTARSI ALLE ELEZIONI....RESTEREBBERO IN PARLAMENTO SOLO IN TRE.......

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      #22
      Re: ancora il limite di eta'

      Concordo con quanti sostengono che il limite di età per entrare nella PA fa schifo. Ma vi dirò di più secondo me è anche incostituzionale. Regge soltanto perchè viene giustificato con la scusa della formazione. Ma secondo voi a 33 anni una persona non ha diritto ad una formazione??? E' già merce da buttare? Io ho compiuto 32 anni a marzo e facevo parte degli idonei del precedente concorso in AE. Non sono rientrata tra i vincitori per meno di una trentina di posti. Non ho partecipato all'iniziativa del comitato degli idonei perchè condividevo solo in parte le loro richieste. Non mi sembrava corretta e soprattutto giuridicamente sostenibile l'idea di volere a tutti i costi lo scorrimento. Ritenevo più opportuno lottare per assicurare a tutti il diritto di partecipare ai concorsi che sarebbero stati banditi in futuro. Purtroppo nessuno mi ha ascoltata, quindi ho continuato a lottare da sola ma senza risultati. Ho scritto a sindacati, a partiti politici, ministri, esponenti dell'attuale maggioranza e persino a trasmissioni televisive. Forse un'iniziativa corale potrebbe avere più successo. Del resto Cesare Damiano nella recente intervista nel sole 24 ore on-line aveva ammesso lui stesso l'assurdità del limite di età per i concorsi ed aveva affermato che i CFL erano destinati a scomparire. Quindi se volete lottare....io sono disponibile!!!

      Claudia

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        #23
        Re: ancora il limite di eta'

        Brava Claudia!Ti fa onore quello che hai fatto per tutti!!!Chiedo a chi è in grado di mettere insieme teste ben pensanti di farlo,perchè anch'io non ritengo giusto ed opportuno limitare ci concorsi a chi ha meno di 32 anni!!Anche secondo me è incostituzionale...Ma tieni presente una cosa:una sola voce non fa testo,ma tante voci si...E mi riferisco soprattutto ai politici e sindacati...che secondo me solo in parte appoggiano gli idonei,così come altre richieste...Dovrebbere essere i primi a puntare i piedi per terra!!!E dire:ma che c....fate!!!Allora,visto che sei una delle più attive,prova tu a decidere qualcosa da fare,e proviamo ad organizzare quante più persone possibili!!!Invito tutti coloro che vogliono far prvalere le proprie ragioni (e me per primo):RAGAZZI NON DORMIAMO!!!
        Spalletti uno di noi

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          #24
          Re: ancora il limite di eta'

          Ciao, nei limiti delle mie possibilità sono con voi.E' uno scandalo che nell'anno europeo contro le discriminazioni nel lavoro l'a.e. si comporti in questo modo.Chi ha più di 29 anni

          non solo deve subire la discriminazione illegale del settore privato ma deve sopportare questi comportamenti da parte anche del pubblico.

          Esiste una legge chiarissima: DECRETO LEGISLATIVO 9 luglio 2003, n.216 .Attuazione della direttiva 2000/78/CE per la parita' di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro.



          Art. 2.

          Nozione di discriminazione

          1. Ai fini del presente decreto e salvo quanto disposto

          dall'articolo 3, commi da 3 a 6, per principio di parita' di

          trattamento si intende l'assenza di qualsiasi discriminazione diretta

          o indiretta a causa della religione, delle convinzioni personali,

          degli handicap, dell'eta' o dell'orientamento sessuale. Tale

          principio comporta che non sia praticata alcuna discriminazione

          diretta o indiretta, cosi' come di seguito definite:

          a) discriminazione diretta quando, per religione, per convinzioni

          personali, per handicap, per eta' o per orientamento sessuale, una

          persona e' trattata meno favorevolmente di quanto sia, sia stata o

          sarebbe trattata un'altra in una situazione analoga;

          b) discriminazione indiretta quando una disposizione, un

          criterio, una prassi, un atto, un patto o un comportamento

          apparentemente neutri possono mettere le persone che professano una

          determinata religione o ideologia di altra natura, le persone

          portatrici di handicap, le persone di una particolare eta' o di un

          orientamento sessuale in una situazione di particolare svantaggio

          rispetto ad altre persone.

          2. E' fatto salvo il disposto dell'articolo 43, commi 1 e 2 del

          testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina

          dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, approvato

          con decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.

          3. Sono, altresi', considerate come discriminazioni, ai sensi del

          comma 1, anche le molestie ovvero quei comportamenti indesiderati,

          posti in essere per uno dei motivi di cui all'articolo 1, aventi lo

          scopo o l'effetto di violare la dignita' di una persona e di creare

          un clima intimidatorio, ostile, degradante, umiliante od offensivo.

          4. L'ordine di discriminare persone a causa della religione, delle

          convinzioni personali, dell'handicap, dell'eta' o dell'orientamento

          sessuale e' considerata una discriminazione ai sensi del comma 1.





          Nota all'art. 2:

          - Il testo dell'art. 43, commi 1 e 2 del citato decreto

          legislativo n. 286 del 1998, e' il seguente:

          «Art. 43 (Discriminazione per motivi razziali, etnici,

          nazionali o religiosi). - 1. Ai fini del presente capo,

          costituisce discriminazione ogni comportamento che,

          direttamente o indirettamente, comporti una distinzione,

          esclusione, restrizione o preferenza basata sulla razza, il

          colore, l'ascendenza o l'origine nazionale o etnica, le

          convinzioni e le pratiche religiose, e che abbia lo scopo o

          l'effetto di distruggere o di compromettere il

          riconoscimento, il godimento o l'esercizio, in condizioni

          di parita', dei diritti umani e delle liberta' fondamentali

          in campo politico, economico, sociale e culturale e in ogni

          altro settore della vita pubblica.

          2. In ogni caso compie un atto di discriminazione:

          a) il pubblico ufficiale o la persona incaricata di

          pubblico servizio o la persona esercente un servizio di

          pubblica necessita' che nell'esercizio delle sue funzioni

          compia od ometta atti nei riguardi di un cittadino

          straniero che, soltanto a causa della sua condizione di

          straniero o di appartenente ad una determinata razza,

          religione, etnia o nazionalita', lo discriminino

          ingiustamente;

          b) chiunque imponga condizioni piu' svantaggiose o si

          rifiuti di fornire beni o servizi offerti al pubblico ad

          uno straniero soltanto a causa della sua condizione di

          straniero o di appartenente ad una determinata razza,

          religione, etnia o nazionalita';

          c) chiunque illegittimamente imponga condizioni piu'

          svantaggiose o si rifiuti di fornire l'accesso

          all'occupazione, all'alloggio, all'istruzione, alla

          formazione e ai servizi sociali e socio-assistenziali allo

          straniero regolarmente soggiornante in Italia soltanto in

          ragione della sua condizione di straniero o di appartenente

          ad una determinata razza, religione, etnia o nazionalita';

          d) chiunque impedisca, mediante azioni od omissioni,

          l'esercizio di un'attivita' economica legittimamente

          intrapresa da uno straniero regolarmente soggiornante in

          Italia, soltanto in ragione della sua condizione di

          straniero o di appartenente ad una determinata razza,

          confessione religiosa, etnia o nazionalita';

          e) il datore di lavoro o i suoi preposti i quali, ai

          sensi dell'art. 15 della legge 20 maggio 1970, n 300, come

          modificata e integrata dalla legge 9 dicembre 1977, n. 903,

          e dalla legge 11 maggio 1990, n. 108, compiano qualsiasi

          atto o comportamento che produca un effetto pregiudizievole

          discriminando, anche indirettamente, i lavoratori in

          ragione della loro appartenenza ad una razza, ad un gruppo

          etnico o linguistico, ad una confessione religiosa, ad una

          cittadinanza. Costituisce discriminazione indiretta ogni

          trattamento pregiudizievole conseguente all'adozione di

          criteri che svantaggino in modo proporzionalmente maggiore

          i lavoratori appartenenti ad una determinata razza, ad un

          determinato gruppo etnico o linguistico, ad una determinata

          confessione religiosa o ad una cittadinanza e riguardino

          requisiti non essenziali allo svolgimento dell'attivita'

          lavorativa.».





          Art. 3.

          Ambito di applicazione

          1. Il principio di parita' di trattamento senza distinzione di

          religione, di convinzioni personali, di handicap, di eta' e di

          orientamento sessuale si applica a tutte le persone sia nel settore

          pubblico che privato ed e' suscettibile di tutela giurisdizionale

          secondo le forme previste dall'articolo 4, con specifico riferimento

          alle seguenti aree:

          a) accesso all'occupazione e al lavoro, sia autonomo che

          dipendente, compresi i criteri di selezione e le condizioni di

          assunzione;

          b) occupazione e condizioni di lavoro, compresi gli avanzamenti

          di carriera, la retribuzione e le condizioni del licenziamento;

          c) accesso a tutti i tipi e livelli di orientamento e formazione

          professionale, perfezionamento e riqualificazione professionale,

          inclusi i tirocini professionali;

          d) affiliazione e attivita' nell'ambito di organizzazioni di

          lavoratori, di datori di lavoro o di altre organizzazioni

          professionali e prestazioni erogate dalle medesime organizzazioni.

          2. La disciplina di cui al presente decreto fa salve tutte le

          disposizioni vigenti in materia di:

          a) condizioni di ingresso, soggiorno ed accesso all'occupazione,

          all'assistenza e alla previdenza dei cittadini dei Paesi terzi e

          degli apolidi nel territorio dello Stato;

          b) sicurezza e protezione sociale;

          c) sicurezza pubblica, tutela dell'ordine pubblico, prevenzione

          dei reati e tutela della salute;

          d) stato civile e prestazioni che ne derivano;

          e) forze armate, limitatamente ai fattori di eta' e di handicap.





          E' chiarissimo che in questi anni l'a.e. ha posto in essere una politica discriminatoria nei confronti degli over 31.Sono 5 anni che nell'a.e. non entra nessuno che abbia + di 31 anni!

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            #25
            Re: ancora il limite di eta'

            Ragazzi, io sono disponibile per un ricorso. Organizziamoci!

            Commenta


              #26
              Re: ancora il limite di eta'

              partiamo da due considerazioni che sono QUASI certe. Nel senso che non ci metto la mano sul fuoco, però....



              1) questo bando di concorso verrà sottoposto a ricorsi da parte del comitato idonei, supportati da quasi tutte le oo.ss. (che pagheranno loro gli avvocati amministrativisti)



              2) le oo.ss. sono sicuramente favorevoli all'abolizione del limite di età nei concorsi, per mille motivi che non vi sto a dire



              3) non è mai facile dal punto di vista oggettivo, ottenere l'annullamento o la revoca di un bando di concorso tramite ricorso giurisdizionale al t.a.r. Di fatto il bandire o il revocare un bando di concorso è una decisione strettamente discrezionale dell'amministrazione



              4) i ricorsi molto probabilmente faranno &quot;smuovere&quot; qualcosa all'interno della dirigenza ae, facendo venire a galla i numerosi problemi nell'ambito della selezione e gestione delle risorse umane, che si collegheranno ad altri problemi



              5) personalmente ritengo che un obiettivo OGGETTIVAMENTE RAGGIUNGIBILE potrebbe essere una momentanea sospensione del procedimento concorsuale, con conseguente rinvio della pubblicazione delle date degli scritti. Ciò consentirà una eventuale &quot;pausa di riflessione&quot; da parte dell'amministrazione, che dovrà necessariamente prendere una decisione in merito. Una decisione di revoca o di annullamento del bando di concorso è sempre una decisione difficile da prendere da parte dell'amministrazione perché significa semplicemente aver buttato via un impegno di spesa, ormai non recuperabile per l'esercizio in corso, ovvero una perdita di tempo onerosa per l'amministrazione. questo ve lo dico perché anche a noi è già accaduto, e i miei dirigenti erano fuori che non vi dico, per tutto il nostro lavoro andato in fumo...

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                #27
                Re: ancora il limite di eta'

                Ma come si fa a fare un ricorso? io mai avuto esperienza in merito

                Commenta


                  #28
                  Re: ancora il limite di eta'

                  <table border="0" align="center" width="90%" cellpadding="3" cellspacing="1"><tr><td class="SmallText">vecchiascuola ha scritto gio, 12 aprile 2007 22&#58;41</td></tr><tr><td class="quote">
                  partiamo da due considerazioni che sono QUASI certe. Nel senso che non ci metto la mano sul fuoco, però....



                  1) questo bando di concorso verrà sottoposto a ricorsi da parte del comitato idonei, supportati da quasi tutte le oo.ss. (che pagheranno loro gli avvocati amministrativisti)



                  2) le oo.ss. sono sicuramente favorevoli all'abolizione del limite di età nei concorsi, per mille motivi che non vi sto a dire



                  3) non è mai facile dal punto di vista oggettivo, ottenere l'annullamento o la revoca di un bando di concorso tramite ricorso giurisdizionale al t.a.r. Di fatto il bandire o il revocare un bando di concorso è una decisione strettamente discrezionale dell'amministrazione



                  4) i ricorsi molto probabilmente faranno &quot;smuovere&quot; qualcosa all'interno della dirigenza ae, facendo venire a galla i numerosi problemi nell'ambito della selezione e gestione delle risorse umane, che si collegheranno ad altri problemi



                  5) personalmente ritengo che un obiettivo OGGETTIVAMENTE RAGGIUNGIBILE potrebbe essere una momentanea sospensione del procedimento concorsuale, con conseguente rinvio della pubblicazione delle date degli scritti. Ciò consentirà una eventuale &quot;pausa di riflessione&quot; da parte dell'amministrazione, che dovrà necessariamente prendere una decisione in merito. Una decisione di revoca o di annullamento del bando di concorso è sempre una decisione difficile da prendere da parte dell'amministrazione perché significa semplicemente aver buttato via un impegno di spesa, ormai non recuperabile per l'esercizio in corso, ovvero una perdita di tempo onerosa per l'amministrazione. questo ve lo dico perché anche a noi è già accaduto, e i miei dirigenti erano fuori che non vi dico, per tutto il nostro lavoro andato in fumo...
                  </td></tr></table>



                  Permettimi qualche considerazione sulle tue affermazioni:

                  Sulla n.1

                  Ritieni realisticamente che abbia qualche speranza di riuscita il ricorso degli idonei? Io non credo, lo scorrimento della graduatoria è una facoltà dell'Amministrazione, non c'è scritto da nessuna parte che vi è obbligata, solo qualche TAR particolarmente comprensivo potrebbe sostenerlo non certo il TAR Lazio. Inoltre l'eventuale ricorso degli idonei mirerebbe ad un risultato diverso dal nostro, noi vogliamo un concorso aperto a tutti, loro non vogliono nessun nuovo concorso.



                  Sulla n.2

                  Se è così allora perché la volta scorsa le oo.ss. si tirarono indietro alla proposta di sostegno al ricorso degli over 32 avverso il bando da 1500 posti...dissero che non volevano turbare le relazioni sindacali alla vigilia del rinnovo del contratto. Non è che stavolta c'è qualche idoneo figlio di..?



                  Sulla 3

                  Se il TAR accerta che il bando è illegittimo lo annulla e l'Amministrazione o lo revoca e basta altrimenti è tenuta a riformularlo in base alle prescrizioni contenute nella sentenza consumando la discrezionalità sul punto deciso dal giudice.



                  Sulla 5

                  L'obiettivo da te indicato però è realisticamente raggiungibile solo se l'AE si vedesse notificare un bel ricorso, magari da un noto avvocato romano, ed il TAR accogliesse l'istanza cautelare dei ricorrenti.

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                    #29
                    Re: ancora il limite di eta'

                    Gia' per il precedente concorso CFL dell'ag.entrate alcuni ragazzi si erano mossi per un eventuale ricorso, poi pero' nn se ne fece nulla.

                    Questa volta pero' e' diverso, di gente scontenta, come dice vecchiascuola c'e'ne davvero tanta, quanto basta forse per raggiungere la massa critica necessaria a smuovere le cose a livello politico.

                    Il problema grosso e' pero' quello di passare dalle parole ai fatti, serve qualcuno in gamba e con un po' di tempo a disposizione che faccia da riferimento per tutti organizzando l'azione ed i contatti con altri gruppi come per esempio il comitato degli idonei.

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                      #30
                      Re: ancora il limite di eta'

                      Infatti io ho detto esattamente tutto ciò che tu hai riportato in modo puntuale. Ripeto che non è MAI facile ottenere la revoca o l'annullamento di un bando di concorso di per sé, INDIPENDENTEMENTE dal ricorso, proprio perché si tratta di un risultato gravoso per l'amministrazione e il giudice può decidere in tal senso solo se si tratta oggettivamente di un bando contenente errori materiali gravi o che pregiudica notevolmente i diritti di partecipazione dei singoli oppure i principi di pubblicità, imparzialità, buon andamento ecc..



                      Io ho semplicemente detto che ci può essere la possibilità, abbastanza alta, di un eventuale ricorso da parte degli idonei, che magari avranno altre motivazioni, però se loro fanno ricorso allora l'amministrazione si ritrova già abbastanza alle strette, e in questo senso è molto più agevole fare ricorso perché metteremmo in evidenza TUTTI gli errori compiuti dall'amministrazione in questi anni.



                      Inoltre, lo scorso anno ho avuto testimonianze da candidati che hanno svolto la prova scritta nelle diverse regioni: in alcune di queste le oo.ss. protestavano, all'esterno delle sedi in cui si svolgevano le prove, esattamente CONTRO la decisione da parte dell'ae di utilizzare i c.f.l., 1) per via del limite di età che escludeva in modo illegittimo altri candidati e 2) perché aumentava in modo esponenziale la flessibilità dei contratti, quando invece i c.f.l. (come ho detto più volte) dovrebbero essere utilizzati come eccezione, NON come regola di accesso al pubblico impiego, addirittura ai fini di assunzione di migliaia di persone. Poco importa se poi c'è la &quot;possibilità&quot; di trasformare a tempo indeterminato, perché quello è un evidente caso di ABUSO delle forme flessibili di contratto.



                      Informatevi su quest'ultimo punto e vedrete che non mi sono inventato niente.

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