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LIMITI ETA' CONCORSI

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    #51
    Re: LIMITI ETA' CONCORSI

    ho trovato una direttiva europea n. 2000/78 del 27 Novembre 2000 sul 'General framework for equal tratment in employment and occupation' all'art 11 dice: 'Discriminazioni basate su religione, credenze, eta', orientamento sessuale...possono dannegiare l'ottenimento degli scopi dei trattati dell'Unione europea, etc, etc...e all'art 12..'a questo tutte le discriminazioni di cui sopra sono proibite dalle leggi europee..

    Purtroppo pero' nelle provisioni generali di adozione della seguente direttiva si recita all'art 6 'Giustificazioni di discriminazione in base all'eta': le discriminazioni di eta' sono giustificate per uno scopo legittimo come alcune politiche del lavoro, mercato del lavoro, training e orientamento..se questi scopi sono necessari. Le differenze in trattamento possono includere: ...c)stabilire una eta' massima per il recruitment in base al training richiesto dalla posizione di lavoro o la necessita' di un ragionevole periodo di lavoro prima dell'eta' pensionistica.

    Ora bisogna vedere cosa costituisce 'ragionevole periodo' pensate che una persona di 35 anni con un massimo di 30 di lavoro debba rientrare in questa eccezione? Le direttive si devono intendere in forza in un qualsiasi Stato membro il quale puo' avere delle leggi nazionali ma meno restritive...chi e' che stabilisce questi limiti specifici? avete qualche legge in proposito? chi esercita la discrezione in materia?



    A presto



    Silvia

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      #52
      Re: LIMITI ETA' CONCORSI

      Per me siete fuori..

      Premetto che non ho nulla a che vedere con questo concorso.

      Ma voi credete che al TAR ci si vada per denunciare delle ingiustizie? dei problemi sociali, per quanto rilevanti siano? No signori, al tar si va se c'è vizio di legittimità, cioè se è stata violata una legge.Ora se c'è una legge che per i CFL prevede la soglia dei 32 anni, non hanno fatto niente di illegittimo.

      Se andate al tar a dirgli che è ingiusto, vi risponderà che però non è illegittimo perchè rispetta la legge e quindi vi attaccate.

      Quello dove dovete battere sono i politici, perchè venga cambiata in parlamento la legge che prevede il limite dei 32 anni (che io sono d'ACCORDISSIMO a giudicare ingiusta e discriminatoria).Vi lascio immaginare quanto sia facile.Ma se quella legge c'è ed è in vigore, al Tar non risolvete proprio nulla, anzi sprecate solo soldi.

      Meditate gente..meditate..

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        #53
        Re: LIMITI ETA' CONCORSI

        X TOM JOAD

        L'AGENZIA DELLE ENTRATE SE NON ESERCITA DISCRIMINAZIONE DIRETTa determina di certo discriminazione indiretta, poichè è ormai una prassi assumere con un contratto detto di formazione lavoro x laureati che in quanto tali sono già formati.



        Decreto Legislativo 9 luglio 2003 n. 216



        93Attuazione della Direttiva 200/78/CE per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro."

        (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 luglio 2003 n. 216 )



        Il Presidente della Repubblica



        Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

        Vista la direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro;

        Vista la legge 1° marzo 2002, n. 39, ed in particolare l'allegato B;

        Vista la legge 20 maggio 1970, n. 300, recante "Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell'attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento";

        Visto il testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, approvato con decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;

        Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 marzo 2003;

        Acquisiti i pareri delle Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

        Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 3 luglio 2003;

        Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie, del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro per le pari opportunità, di concerto con il Ministro degli affari esteri, con il Ministro della giustizia e con il Ministro dell'economia e delle finanze;



        Emana il seguente decreto legislativo:



        Art. 1.



        Oggetto



        1. Il presente decreto reca le disposizioni relative all'attuazione della parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla religione, dalle convinzioni personali, dagli handicap, dall'età e dall'orientamento sessuale, per quanto concerne l'occupazione e le condizioni di lavoro, disponendo le misure necessarie affinché tali fattori non siano causa di discriminazione, in un'ottica che tenga conto anche del diverso impatto che le stesse forme di discriminazione possono avere su donne e uomini.



        Art. 2.



        Nozione di discriminazione



        1. Ai fini del presente decreto e salvo quanto disposto dall'articolo 3, commi da 3 a 6, per principio di parità di trattamento si intende l'assenza di qualsiasi discriminazione diretta o indiretta a causa della religione, delle convinzioni personali, degli handicap, dell'età o dell'orientamento sessuale. Tale principio comporta che non sia praticata alcuna discriminazione diretta o indiretta, così come di seguito definite:



        a. discriminazione diretta quando, per religione, per convinzioni personali, per handicap, per età o per orientamento sessuale, una persona é trattata meno favorevolmente di quanto sia, sia stata o sarebbe trattata un'altra in una situazione analoga;



        b. discriminazione indiretta quando una disposizione, un criterio, una prassi, un atto, un patto o un comportamento apparentemente neutri possono mettere le persone che professano una determinata religione o ideologia di altra natura, le persone portatrici di handicap, le persone di una particolare età o di un orientamento sessuale in una situazione di particolare svantaggio rispetto ad altre persone.



        2. E' fatto salvo il disposto dell'articolo 43, commi 1 e 2 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, approvato con decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.



        3. Sono, altresì, considerate come discriminazioni, ai sensi del comma 1, anche le molestie ovvero quei comportamenti indesiderati, posti in essere per uno dei motivi di cui all'articolo 1, aventi lo scopo o l'effetto di violare la dignità di una persona e di creare un clima intimidatorio, ostile, degradante, umiliante od offensivo.



        4. L'ordine di discriminare persone a causa della religione, delle convinzioni personali, dell'handicap, dell'età o dell'orientamento sessuale é considerata una discriminazione ai sensi del comma 1.



        Art. 3.



        Ambito di applicazione



        1. Il principio di parità di trattamento senza distinzione di religione, di convinzioni personali, di handicap, di età e di orientamento sessuale si applica a tutte le persone sia nel settore pubblico che privato ed é suscettibile di tutela giurisdizionale secondo le forme previste dall'articolo 4, con specifico riferimento alle seguenti aree:



        a. accesso all'occupazione e al lavoro, sia autonomo che dipendente, compresi i criteri di selezione e le condizioni di assunzione;



        b. occupazione e condizioni di lavoro, compresi gli avanzamenti di carriera, la retribuzione e le condizioni del licenziamento;



        c. accesso a tutti i tipi e livelli di orientamento e formazione professionale, perfezionamento e riqualificazione professionale, inclusi i tirocini professionali;



        d. affiliazione e attività nell'ambito di organizzazioni di lavoratori, di datori di lavoro o di altre organizzazioni professionali e prestazioni erogate dalle medesime organizzazioni.



        2. La disciplina di cui al presente decreto fa salve tutte le disposizioni vigenti in materia di:



        a. condizioni di ingresso, soggiorno ed accesso all'occupazione, all'assistenza e alla previdenza dei cittadini dei Paesi terzi e degli apolidi nel territorio dello Stato;



        b. sicurezza e protezione sociale;



        c. sicurezza pubblica, tutela dell'ordine pubblico, prevenzione dei reati e tutela della salute;



        d. stato civile e prestazioni che ne derivano;



        e. forze armate, limitatamente ai fattori di età e di handicap.



        3. Nel rispetto dei principi di proporzionalità e ragionevolezza, nell'ambito del rapporto di lavoro o dell'esercizio dell'attività di impresa, non costituiscono atti di discriminazione ai sensi dell'articolo 2 quelle differenze di trattamento dovute a caratteristiche connesse alla religione, alle convinzioni personali, all'handicap, all'età o all'orientamento sessuale di una persona, qualora, per la natura dell'attività lavorativa o per il contesto in cui essa viene espletata, si tratti di caratteristiche che costituiscono un requisito essenziale e determinante ai fini dello svolgimento dell'attività medesima. Parimenti, non costituisce atto di discriminazione la valutazione delle caratteristiche suddette ove esse assumano rilevanza ai fini dell'idoneità allo svolgimento delle funzioni che le forze armate e i servizi di polizia, penitenziari o di soccorso possono essere chiamati ad esercitare.



        4. Sono, comunque, fatte salve le disposizioni che prevedono accertamenti di idoneità al lavoro per quanto riguarda la necessità di una idoneità ad uno specifico lavoro e le disposizioni che prevedono la possibilità di trattamenti differenziati in merito agli adolescenti, ai giovani, ai lavoratori anziani e ai lavoratori con persone a carico, dettati dalla particolare natura del rapporto e dalle legittime finalità di politica del lavoro, di mercato del lavoro e di formazione professionale.



        5. Non costituiscono atti di discriminazione ai sensi dell'articolo 2 le differenze di trattamento basate sulla professione di una determinata religione o di determinate convinzioni personali che siano praticate nell'ambito di enti religiosi o altre organizzazioni pubbliche o private, qualora tale religione o tali convinzioni personali, per la natura delle attività professionali svolte da detti enti o organizzazioni o per il contesto in cui esse sono espletate, costituiscano requisito essenziale, legittimo e giustificato ai fini dello svolgimento delle medesime attività.



        6. Non costituiscono, comunque, atti di discriminazione ai sensi dell'articolo 2 quelle differenze di trattamento che, pur risultando indirettamente discriminatorie, siano giustificate oggettivamente da finalità legittime perseguite attraverso mezzi appropriati e necessari. In particolare, resta ferma la legittimità di atti diretti all'esclusione dallo svolgimento di attività lavorativa che riguardi la cura, l'assistenza, l'istruzione e l'educazione di soggetti minorenni nei confronti di coloro che siano stati condannati in via definitiva per reati che concernono la libertà sessuale dei minori e la pornografia minorile.



        Art. 4.



        Tutela giurisdizionale dei diritti



        1. All'articolo 15, comma 2, della legge 20 maggio 1970, n. 300, dopo la parola "sesso" sono aggiunte le seguenti: ", di handicap, di età o basata sull'orientamento sessuale o sulle convinzioni personali".



        2. La tutela giurisdizionale avverso gli atti e i comportamenti di cui all'articolo 2 si svolge nelle forme previste dall'articolo 44, commi da 1 a 6, 8 e 11, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, approvato con decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.



        3. Chi intende agire in giudizio per il riconoscimento della sussistenza di una delle discriminazioni di cui all'articolo 2 e non ritiene di avvalersi delle procedure di conciliazione previste dai contratti collettivi, può promuovere il tentativo di conciliazione ai sensi dell'articolo 410 del codice di procedura civile o, nell'ipotesi di rapporti di lavoro con le amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 66 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, anche tramite le rappresentanze locali di cui all'articolo 5.



        4. Il ricorrente, al fine di dimostrare la sussistenza di un comportamento discriminatorio a proprio danno, può dedurre in giudizio, anche sulla base di dati statistici, elementi di fatto, in termini gravi, precisi e concordanti, che il giudice valuta ai sensi dell'articolo 2729, primo comma, del codice civile.



        5. Con il provvedimento che accoglie il ricorso il giudice, oltre a provvedere, se richiesto, al risarcimento del danno anche non patrimoniale, ordina la cessazione del comportamento, della condotta o dell'atto discriminatorio, ove ancora sussistente, nonché la rimozione degli effetti. Al fine di impedirne la ripetizione, il giudice può ordinare, entro il termine fissato nel provvedimento, un piano di rimozione delle discriminazioni accertate.



        6. Il giudice tiene conto, ai fini della liquidazione del danno di cui al comma 5, che l'atto o comportamento discriminatorio costituiscono ritorsione ad una precedente azione giudiziale ovvero ingiusta reazione ad una precedente attività del soggetto leso volta ad ottenere il rispetto del principio della parità di trattamento.



        7. Il giudice può ordinare la pubblicazione del provvedimento di cui ai commi 5 e 6, a spese del convenuto, per una sola volta su un quotidiano di tiratura nazionale.



        8. Resta salva la giurisdizione del giudice amministrativo per il personale di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.



        Art. 5.



        Legittimazione ad agire



        1. Le rappresentanze locali delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale, in forza di delega, rilasciata per atto pubblico o scrittura privata autenticata, a pena di nullità, sono legittimate ad agire ai sensi dell'articolo 4, in nome e per conto o a sostegno del soggetto passivo della discriminazione, contro la persona fisica o giuridica cui é riferibile il comportamento o l'atto discriminatorio.



        2. Le rappresentanze locali di cui al comma 1 sono, altresì, legittimate ad agire nei casi di discriminazione collettiva qualora non siano individuabili in modo diretto e immediato le persone lese dalla discriminazione.



        Art. 6.



        Relazione



        1. Entro il 2 dicembre 2005 e successivamente ogni cinque anni, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali trasmette alla Commissione europea una relazione contenente le informazioni relative all'applicazione del presente decreto.



        Art. 7.



        Copertura finanziaria



        1. Dall'attuazione del presente decreto non derivano oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato.



        Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. é fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

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          #54
          Re: LIMITI ETA' CONCORSI

          Ma cosa dici?

          il fatto di conseguire una laurea non vuol dire essere già formato: la formazione sul lavoro viene acquisita con il lavoro.Sono tue banalissime interpretazioni, che non trovano riscontro nella legge.

          La legge che citi va vista nel contesto delle altre leggi speciali: se guardi solo quella non sarebbero nemmeno legittimi i limiti di età che ci sono per i militari, poliziotti, finanzieri, tutta la loro categoria.Ho i limiti di altezza..mica sono handicap? E invece ci sono se sono legittimi, perchè regolati da leggi specifiche.

          Quelli sono CFL, indipendentemente dal fatto che per te non lo siano!! quindi rispettano la legge speciale che li regola, che dice fino a 32 anni.

          Poi se sei convinto vai pure al Tar buttaci soldi e sbattici i denti, contento tu!!! [img]images/smiley_icons/icon_eek.gif[/img]

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            #55
            Re: LIMITI ETA' CONCORSI

            x VINCE



            Ank'io ho scaricato la medesima normativa,tentar non nuoce, sono con te,con voi!!

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              #56
              Re: LIMITI ETA' CONCORSI

              sono d'accordo e disposta a versare un contributo

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                #57
                Re: LIMITI ETA' CONCORSI

                per JON TOAD,



                debbo dire che l'impeto con cui rispondi, il modo poco cortese, per usare un eufemismo, e le espressioni denigrative e di preoccupazione per i soldi altrui, evidenziano che dissimuli molto male l'assenza di un tuo interesse ad evitare l'impugnazione.





                x tutti coloro che non hanno problemi di limiti d'età



                Per carità,l'interesse di chi spera di poter lavorare presto, magari dopo tanti sacrifici è più che legittimo , comprensibile e condivisibile.

                ciò che invece appare assai deprecabile è il tentativo di mostrarsi un "osservatore disinteressato".



                per ACQUALUNA e (mi pare) LOLLONA



                care ragazze (e ragazzi interessati)mi pare che voi abbiate capito perfettamente l'inconsistenza del maldestre osservazioni del furbetto di turno.

                Specifico, però, a favore di qualche lettore poco attento che le eccezioni sull'illegittimità dei limit d'età nell'accesso alle carriere militari e paramilitari,usate in modo sarcastico ma a ragion miope, dal furbetto di turno, non hanno un minimo di costrutto poichè il d.lgs 216/03 prevede esplicitamente che in quei settori ed in altri specificati la disciplina antidiscriminatoria non si applica.



                le ragioni per cui il bando può essere impugnato sono principalmente due: la prima e' la discriminazione diretta.



                un bravo avvocato potrebbe argomentare chiaramente che il limite d'eta inserito nelle norma istitutiva del contrattom di formazione e lavoro è stato tacitamente abrogato dal citato d.lgs. 216/96, in virtù del fondamentale principio cronologico di prevalenza tra norme contrastanti.

                questa è la strada più difficile, ma non impossibile.



                il motivo d'impugnazione più forte è a mio parere la discriminazione indiretta



                è ormai una prassi consolidata x l'ae l'assunzione con cfl. dal 2002 piu' di 3000 ingressi c/o l'ae sono stati fatti con questo contratto.

                x questo si potrebbe facilmente eccepire la discriminazione indiretta. peraltro l'agenzia x formare il proprio personale all'ingresso nel 2001 ed inizio 2002 ha bandito i corsi-concorsi, con i tirocini formativi, la cui capacità formativa era se non migliore almeno uguale rispetto ai cfl, poichè nel tirocinio il concorsista non aveva alcun obbligo lavorativo in senso proprio, ma veniva inserito nella struttura solo per fare formazione pratica. il Cfl invece su perato un primo periodo di sei mesi per un anno e sei mesi svolge solo lavoro ed ha pari diritti e doveri di ogni altro dipendente a tempo indeterminato. in altre parole dopo sei mesi il suo contrato diviene un contratto a tempo determinato trasformabile in un t.i.

                lo stesso risultato l'a.e. potrebbe raggiungerlo facendo dei tirocinei semestrali seguiti da contratti a tempo determinato di un anno e mezzo e decidendo solo dopo se assumere o meno.



                mi fermo...



                voglio dirvi che cmq, L'ESITO DI UN EVENTUALE RICORSO E' ASSOLUTAMENTE INCERTO, POICHE' OLTRE CHE DA RAGIONI SQUISITAMENTE GIURIDICHE POTREBBE ESSERE DETERMINATO DA MOTIVI POLITICI(INTESO IN SENSO LATO).



                X QUESTO IO CONSIGLIO UN RICORSO FATTO CON IL CONTRIBUTO DI TANTI 20/30 EURO X 100/200 PERSONE.



                MA OCCORRE CHE SI FACCIA AVANTI UNO DEI CONCORSISTI CHE RICEVE IL PROVVEDIMENTO D'ESCLUSIONE.



                INTANTO XO' POSSIAMO COMINCIARE A CONTARCI: chi e' disposto a versare 20 euro (il modo lo vedremo dopo) risponda a questo messaggio scrivendo "IO CI SONO".

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                  #58
                  Re: LIMITI ETA' CONCORSI

                  X VINCE



                  IO CI SONO!....Avrei l'orale il 17 maggio, il 23 aprile compio 32 anni. Appena mi escludono "metto a disposizione" (!) il provvedimento "contro di me" xkè venga impugnato. L'ultima volta ke ho tel.all'Ufficio Personale Agenzia Entrate ho parlato col dott.Rezza, segretario della commissione, il quale mi diceva:"ho appena eliminato 3 suoi colleghi" Pertanto credo ke escludano dall'elenco man mano ke si compiono gli anni; il punto è se escludono con un atto motivato....

                  Ma tu hai partecipato a questo concorso o combatti solo xkè sia tolto il limite d'età in generale x il nostro futuro?

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                    #59
                    Re: LIMITI ETA' CONCORSI

                    Anche io ho superato i 32 anni e per tale motivo non ho partecipato al concorso per 1500 posti indetto dall'AE. Avrei avuto pure qualche possibilità visto che nel concorso indetto nel 2004 sono tra gli idonei non vincitori, infatti, ho superato lo scritto ed ottenuto l'idoneità all'orale in Emilia Romagna non classificandomi, purtroppo, tra i vincitori nè in posizione utile per essere ripescato, sono arrivato 224 e prima che compissi i 32 anni erano arrivati al 185 della graduatoria.

                    In verità Vince aveva proposto di fare ricorso contro il bando all'AE, ma ma ci volevano troppi soldi per me. Io penso che l'idea migliore sia quella di Aloisius73 dovremmo contarci tutti quelli che hanno superato i 32 anni o che si accingono a farlo e fare delle iniziative incisive dal punto di vista politico per far sentire la nostra voce.

                    I limiti di età non sono stati inseriti solo nei concorsi all'AE ma anche nei concorsi alle dogane per i laureati, inoltre nel privato alle selezioni non ti prendono in considerazione se hai superato i 29 anni, se non ci muoviamo rischiamo di rimanere disoccupati a vita perchè anche le altre amministrazioni potrebbero assumere con CFL e tagliarci fuori dalla possibilità di accedere ai concorsi, inoltre al momento non abbiamo alcuna possibilità di essere assunti in banche o grosse aziende private.

                    Secondo me noi che siamo in questa situazione dovremmo sentirci innanzi tutto tramite mail, vedere quanti siamo, scambiandoci magari i numeri di telefono o creando un comitato su internet come quello degli idonei non vincitori al precedente concorso all'AE e stabilire quali iniziative di lotta intraprendere, mandare e-mail ai parlamentari, scrivere lettere ai giornali, organizzare una manifestazione a Roma o di fronte a qualche direzione regionale dell'Agenzia Entrate, ma dobbiamo essere in tanti e dobbiamo agire insieme, se uno manda le e-mails al parlamentare, un altro scrive una lettera ad un giornale, altri ancora fanno altre iniziative non concluderemo mai niente, se invece agiamo insieme forse riusciremo ad eliminare questi limiti d'età che non dovrebbero esistere in base alla legge ma che purtroppo nel privato e nell'agenzie fiscali esistono e sono la regola.

                    Fare abolire i Cfl è difficile ma si potrebbero innalzare i limiti per accedere ai Cfl.

                    Ragazzi se non ci svegliamo soprattutto noi che veniamo dalle laure quadriennali ci troveremo di fronte ad un esercito di poco più che 20enni che hanno ottenuto la laurea triennale, che per alcuni concorsi è sufficiente, ed inoltre con la riforma dell'università anche prendersi la laurea specialistica, vale a dire completare il biennio è più semplice rispetto a qualche anno fa.

                    Vorrei anche dare un consiglio agli over 32 come me: quando esce un concorso anche per diplomati non soggetto a limiti d'età conviene farlo, perchè se si entra in una pubblica amministrazione anche in un livello per il quale non è richiesta la laurea, avendo già la laurea è più facile fare carriera all'interno.

                    Io ho fatto i quiz questa estate per il concorso di assistente amm.vo al ministero dell'interno per il quale era suff.il diploma

                    e sono stato ammesso agli scritti dei quali attendo l'esito e non me ne frega niente di quelli che dicono " sei un laureato che ti metti a fare i concorsi per diplomati"

                    Scusate lo sfogo. la mai mail è giuseppemusolino1@yahoo.it

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                      #60
                      Re: LIMITI ETA' CONCORSI

                      x Giuseppe M



                      ...ma è vero ke l'idoneità ad un concorso serve pure x successivi eventuali altri concorsi?? E dovrei superarlo l'orale, no??? anke non rientrando eventualmente nella rosa dei 425 (Lombardia)?



                      grazie!

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