Re: LIMITI ETA' CONCORSI
ho trovato una direttiva europea n. 2000/78 del 27 Novembre 2000 sul 'General framework for equal tratment in employment and occupation' all'art 11 dice: 'Discriminazioni basate su religione, credenze, eta', orientamento sessuale...possono dannegiare l'ottenimento degli scopi dei trattati dell'Unione europea, etc, etc...e all'art 12..'a questo tutte le discriminazioni di cui sopra sono proibite dalle leggi europee..
Purtroppo pero' nelle provisioni generali di adozione della seguente direttiva si recita all'art 6 'Giustificazioni di discriminazione in base all'eta': le discriminazioni di eta' sono giustificate per uno scopo legittimo come alcune politiche del lavoro, mercato del lavoro, training e orientamento..se questi scopi sono necessari. Le differenze in trattamento possono includere: ...c)stabilire una eta' massima per il recruitment in base al training richiesto dalla posizione di lavoro o la necessita' di un ragionevole periodo di lavoro prima dell'eta' pensionistica.
Ora bisogna vedere cosa costituisce 'ragionevole periodo' pensate che una persona di 35 anni con un massimo di 30 di lavoro debba rientrare in questa eccezione? Le direttive si devono intendere in forza in un qualsiasi Stato membro il quale puo' avere delle leggi nazionali ma meno restritive...chi e' che stabilisce questi limiti specifici? avete qualche legge in proposito? chi esercita la discrezione in materia?
A presto
Silvia
ho trovato una direttiva europea n. 2000/78 del 27 Novembre 2000 sul 'General framework for equal tratment in employment and occupation' all'art 11 dice: 'Discriminazioni basate su religione, credenze, eta', orientamento sessuale...possono dannegiare l'ottenimento degli scopi dei trattati dell'Unione europea, etc, etc...e all'art 12..'a questo tutte le discriminazioni di cui sopra sono proibite dalle leggi europee..
Purtroppo pero' nelle provisioni generali di adozione della seguente direttiva si recita all'art 6 'Giustificazioni di discriminazione in base all'eta': le discriminazioni di eta' sono giustificate per uno scopo legittimo come alcune politiche del lavoro, mercato del lavoro, training e orientamento..se questi scopi sono necessari. Le differenze in trattamento possono includere: ...c)stabilire una eta' massima per il recruitment in base al training richiesto dalla posizione di lavoro o la necessita' di un ragionevole periodo di lavoro prima dell'eta' pensionistica.
Ora bisogna vedere cosa costituisce 'ragionevole periodo' pensate che una persona di 35 anni con un massimo di 30 di lavoro debba rientrare in questa eccezione? Le direttive si devono intendere in forza in un qualsiasi Stato membro il quale puo' avere delle leggi nazionali ma meno restritive...chi e' che stabilisce questi limiti specifici? avete qualche legge in proposito? chi esercita la discrezione in materia?
A presto
Silvia
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