Il giorno della prova, all’atto dell’identificazione, il candidato - consapevole che, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000 (Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia - sarà chiamato ad autocertificare, ai sensi degli artt. 46 e 47 del citato D.P.R. n. 445/2000, il possesso dei requisiti e dei titoli dichiarati nella domanda. A tal fine, una copia della domanda stessa - stampata a cura della Banca d’Italia - verrà sottoposta a ciascun candidato per acquisirne la firma autografa. Il candidato dovrà essere munito di uno dei documenti di cui all’art. 7 e, qualora non sia in grado di esibire alcuno dei suddetti documenti, non verrà ammesso a sostenere la prova. Parimenti non verrà ammesso a sostenere la prova il candidato che rifiuti o non sia in grado di confermare mediante l’autocertificazione di cui al presente comma i requisiti e i titoli dichiarati nella domanda presentata mediante l’applicazione internet di cui al comma 1.
direttamente da sito BI... quindi la domanda la stampano loro!
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