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Trust 2.0

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    L'eccessivo controllo sulla gestione dei beni in trust può condurre all'inesistenza del trust (disconoscimento FISCALE) NON SOLO QUANDO è ESERCITATO DAL dISPONENTE, MA ANCHE QUANDO VEDE PROTAGONISTI GUARDIANI E BENEFICIARI.
    State dicendo che non sia possibile far coincidere, le figure di disponente, trustee e beneficiario, in un unica persona?

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      28-02-2014, 10:11
      Se non vi basta vi riporto…… delle affermazioni di chi era presente ai lavori: le osservazioni del segretario dei paesi del Commonwealth in A.E VON OVERBECK report…, cit p.214 per le quali la norma in esame prevede unicamente “that the settlor con reserve certain powers and can also be a benefeciary; the case of settlor/trustee in not expressly stated” ovvero quelle dello stesso segretario in Expplantory Report, in Hague Conference on private International law. Proceedings of the 15th Session,II, la Haye 1985, p.380, il quale dopo aver evidenziato che in base alla norma in esame “the roles of different persons involved may be mingled”, in relazione alla figura del disponente si limita ad affermare che costui “may still retain for himself certain decisions” con ciò implicitamente escludendo qualunque riferibilità al trust auto dichiarato di detta porzione dell’art 2.
      Questi i FATTI.

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        Ma che bisogno c'è di stroppiarmi le parole? io sono innoquo

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          Il trustee non deve però nemmeno abdicare, di fatto, al proprio ruolo, lasciando che la gestione del fondo e l’esercizio dei suoi poteri siano eterodiretti da soggetti terzi: ove ciò avvenisse, al di là dei profili di responsabilità , il trust stesso potrebbe infatti essere ritenuto “sham” e invalido, difettando il tradizionale presupposto della cosiddetta “prima certezza” (ossia la certezza di voler effettivamente creare un trust), oltre che il requisito che il fondo sia “sotto il controllo” del trustee previsto dall’art. 2 della Convenzione de L’Aja del 1985, ai fini della riconoscibilità del trust nell’ordinamento interno.

          Nondimeno, la circostanza che il trustee si attenga regolarmente alle indicazioni espresse nelle lettere di desiderio non è di per sé motivo di invalidità , allorché si accerti che il trustee ha comunque correttamente esercitato le proprie prerogative nei confronti dei beneficiari, effettuando autonome valutazioni discrezionali

          ma come si fa as appurare che abbia fatto autonome valutazioni?

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            https://www.italiaoggi.it/news/trust...tro-ue-2596347

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              https://www-italiaoggi-it.cdn.amppro...tretto-2585857

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                Originariamente inviato da ROL Visualizza il messaggio


                Di seguito si indicano alcune anomalie segnalate dall’A.E., con le relative repliche del ricorrente accolte dalla CTP di Novara:

                1. Le disponenti del trust, socie di una S.p.a., e che conferiscono le loro partecipazioni societarie in trust, sono indicate anche quali beneficiarie del trust medesimo.

                Replica: tale circostanza, sebbene sia indicata dalla Circolare 61E/2010 come indicativa di un trust interposto, è viceversa ammessa dalla prassi operativa dei trust e dalla migliore dottrina, come del resto afferma la stessa sentenza in commento.

                Replica Rol
                : Il fatto che lo dica la migliore dottrina non vuole dire nulla…è la legge che deve essere rispettata. Art 2 comma 3 legge Convenzione dell’Aja. (poi…pure L’A.E….il trust non è interposto ma semplicemente non esiste fiscalmente proprio perché non rispetta le norme della convenzione)

                Comprendo le difficoltà…la colpa è anche del legislatore, il quale non solo ha ratificato la Convenzione prima di prendere posizione all’interno del proprio ordinamento, ma non ha nemmeno tentato di chiarire, in sede di legge di ratifica, che, ai fini dell’applicazione della Convenzione, si sarebbe dovuto derogare alla normativa interna incompatibile, né si è preoccupato, tra l’altro, del coordinamento con la disciplina contenuta nella Convenzione di Roma (1980) ratificata con la legge n 975/1984 recepita poi con la legge n 218/1995. Un paese normale avrebbe dovuto prima procedere ad una regolamentazione interna del trust ….con tanto di registri pubblici in camera di commercio come per le società)

                2. Le disponenti del trust hanno la possibilità di ottenere l’anticipata estinzione del trust.

                Replica: anche tale circostanza è tra quelle indicate dalla Circolare 61E/2010 quale causa di interposizione, tuttavia nel caso di specie si tratta di un potere di anticipazione della durata del trust non esercitabile liberamente ma congiuntamente, e comunque non previsto nell’atto istitutivo come vero e proprio diritto.

                3. Le disponenti hanno il potere di manifestare le loro volontà al trustee.

                Replica: tali manifestazioni di volontà, o desideri, non sono vincolanti per il trustee che conserva, pertanto, poteri discrezionali avendo sempre riguardo alle finalità del trust.

                Replica Rol : è come se lo vincola…(lo tiene per le palle)…se non esegue esattamente la volontà del disponente la conseguenza è bene descritta al punto 4. (appunto… potere di revoca del trustee)

                4. E’ previsto un potere di revoca del trustee.

                Replica: si tratta di un potere giustificato dalla lunga durata prevista per il trust stesso, e dalla opportunità di mantenere nel tempo un rapporto di fiducia con il soggetto incaricato.
                Replica Rol: leggi sopra.

                Precisazione prima che arrivi il mantra….: i Poteri attribuiti al disponente non sono fiduciari MA PERSONALI.
                https://www.eutekne.info/Sezioni/Art...pi_poteri.aspx

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                  https://www.filodiritto.com/trust-in...ico-ii-parte-0

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                    https://altreconomia.it/carlo-iii-e-...stice-network/

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                      https://www.cdt.ch/news/economia/tru...lvetico-316287

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                      Sto operando...
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