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Concorso per 855 funzionari in Agenzia delle Entrate

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    Aspetto interessante quello del personale che migra da altre amministrazioni verso AE. Non l'avevo considerato! C'è da dire, però, che anche all'epoca della stesura del documento programmatico si sapeva dell'opportunità della mobilità per sopperire alla mancanza di personale e nonostante ciò sono state previste ben 3 selezioni con cadenza quasi annuale. Altro aspetto: l'attività svolta dall'AE richiede competenze piuttosto approfondite in materie come il diritto tributario e la contabilità aziendale, che non so fino a che punto siano diffuse presso i dipendenti pubblici di amministrazioni diverse da AE.
    Non sarei così negativo circa il futuro dei concorsi...

    Il 15 cosa si saprà, invece?

    Originariamente inviato da craivau Visualizza il messaggio
    io non sono sicuro di passare la seconda prova (se si farà), chi di voi è interessato ad aprire un gruppo FB per fare ricorso contro i futuri risultati della seconda prova? Anche se è presto, prima ci organizziamo meglio è.
    Ahahah...

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      Originariamente inviato da nogravity Visualizza il messaggio
      Aspetto interessante quello del personale che migra da altre amministrazioni verso AE. Non l'avevo considerato! C'è da dire, però, che anche all'epoca della stesura del documento programmatico si sapeva dell'opportunità della mobilità per sopperire alla mancanza di personale e nonostante ciò sono state previste ben 3 selezioni con cadenza quasi annuale. Altro aspetto: l'attività svolta dall'AE richiede competenze piuttosto approfondite in materie come il diritto tributario e la contabilità aziendale, che non so fino a che punto siano diffuse presso i dipendenti pubblici di amministrazioni diverse da AE.
      Non sarei così negativo circa il futuro dei concorsi...

      Il 15 cosa si saprà, invece?
      Se in passato c'èra la possibilità di bandire concorsi, in futuro non è detto che esista neanche l'AE: fino a qualche mese fa chi aveva immaginato che l'Agenzia del Territorio sarebbe scomparsa? Questo potrà succedere anche all'AE, ad esempio potrebbe essere incorporata nel ministero dell'economia. Anzi l'incorporamento dell'AT in AE potrebbe aver ridotto di molto il fabbisogno del personale.
      Sono daccordo per le competenze, ma si può ovviare benissimo: i dipendenti AE di seconda area diventano di terza con concorso interno, mentre i posti rimasti vuoti in seconda fascia, dove non è necessaria la laurea, vengono coperti con la mobilità. Io se fossi l'AE farei così se tutti i concorsi mi vengono bloccati in questo modo.
      Comunque staremo a vedere, un pregio dell'AE è la faccia tosta: se vuole fare più concorsi farà di tutto per farli, e tutti noi dovremo sperare in tal senso

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        Originariamente inviato da craivau Visualizza il messaggio
        Se in passato c'èra la possibilità di bandire concorsi, in futuro non è detto che esista neanche l'AE: fino a qualche mese fa chi aveva immaginato che l'Agenzia del Territorio sarebbe scomparsa? Questo potrà succedere anche all'AE, ad esempio potrebbe essere incorporata nel ministero dell'economia. Anzi l'incorporamento dell'AT in AE potrebbe aver ridotto di molto il fabbisogno del personale.
        Sono daccordo per le competenze, ma si può ovviare benissimo: i dipendenti AE di seconda area diventano di terza con concorso interno, mentre i posti rimasti vuoti in seconda fascia, dove non è necessaria la laurea, vengono coperti con la mobilità. Io se fossi l'AE farei così se tutti i concorsi mi vengono bloccati in questo modo.
        Comunque staremo a vedere, un pregio dell'AE è la faccia tosta: se vuole fare più concorsi farà di tutto per farli, e tutti noi dovremo sperare in tal senso
        io non sono pessimista sul fatto che l'AE non bandisca altri concorsi o cmq non porti a termine questo...se ci fosse "esubero" di personale l'AE avrebbe già da tempo annullato non la prima prova (come richiesto dai ricorrenti) ma il bando stesso (motivando appunto con il fatto che non c'è più necessità di personale - ed in questo modo si sarebbe sbarazzata in modo elegante anche il problema del ricorso)...evidentemente se non ha ancora annullato il bando è perchè c'è cmq bisogno di personale...ovviamente i fatti potrebbero smentirmi ma fino ad allora rimango fiducioso....

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          Tar Lazio - Sentenza n. 8141 del 26 settembre 2012
          Concorso dirigenti scolastici: prova preselettiva esente da censure d'illegittimità.
          Con recentissima sentenza (TAR del Lazio sez. III^ bis n. 8141/2012 del 26/09/2012) riferita alla prova preselettiva del concorso per DS, in maniera logica e rigorosa il Consesso Amministrativo Romano ha stabilito la legittimità della prova preselettiva espletata dagli (allora) aspiranti DS su tutto il territorio nazionale.
          Ciò ha fatto condannando alle spese i numerosi candidati ricorrenti che, non superando la prova preselettiva, e risultati quindi esclusi dal concorso, avevano appuntato in sede giurisdizionale le loro doglianze.
          In particolare sono stati esplicitati, tra gli altri, i seguenti condivisibili principi di diritto:
          1) "omissis";
          2) "con riferimento alla censura con cui si evidenzia la presunta illegittimità della procedura derivata dalla mancata contestualità della prova nelle varie sedi sul territorio nazionale (che avrebbe dovuto svolgersi il 12 ottobre alla medesima ora), che avrebbe determinato la violazione della par condicio nonché la potenziale conoscibilità all'esterno dei quesiti - ed invero, ai sensi dell'art.7, comma 2, del bando in candidati venivano convocati alle ore 8 per le operazioni preliminari all'identificazione mentre le prove iniziavano solo alle 12.45 anziché alle ore 10, ne va rilevata la genericità nella parte in cui si ipotizza la "possibilità della comunicazione all'esterno in un orario in cui le prove presso gli altri Atenei erano già abbondantemente iniziate; in ogni caso, a prescindere della considerazione che l'orario indicato non risulta essere stato qualificato in termini di perentorietà dalla normativa richiamata da parte ricorrente, in ogni caso, sul piano logico, va salvaguardato un margine di ragionevole elasticità, in considerazione delle possibili situazioni concrete che giustifichino eventuali ritardi (T.A.R. Napoli Campania sez. IV, 25 marzo 2011, n.1705; Consiglio Stato, sez. VI, 13 novembre 2009, n.7058; Consiglio Stato sez. VI, 07 maggio 2009, n. 2832)";
          3) omissis;
          4) omissis


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            E con questo precedente io dormo sonni tranquilli...peccato il tempo perso.....


            Tar Lazio - Sentenza n. 8141 del 26 settembre 2012
            Concorso dirigenti scolastici: prova preselettiva esente da censure d'illegittimità.





            Con recentissima sentenza (TAR del Lazio sez. III^ bis n. 8141/2012 del 26/09/2012) riferita alla prova preselettiva del concorso per DS, in maniera logica e rigorosa il Consesso Amministrativo Romano ha stabilito la legittimità della prova preselettiva espletata dagli (allora) aspiranti DS su tutto il territorio nazionale.


            Ciò ha fatto condannando alle spese i numerosi candidati ricorrenti che, non superando la prova preselettiva, e risultati quindi esclusi dal concorso, avevano appuntato in sede giurisdizionale le loro doglianze.


            In particolare sono stati esplicitati, tra gli altri, i seguenti condivisibili principi di diritto:


            1) "riguardo al motivo con cui si lamenta che l'amministrazione avrebbe dovuto astenersi dal formulare quesiti particolarmente complessi (in materia comunitaria, autonomie locali, gestione dell'istituzione scolastica e dell'offerta formativa etc.), va rammentato che la scelta degli argomenti e il grado di difficoltà dei quesiti rientrano nell'ambito della scelta di merito o, quantomeno, in un ambito di discrezionalità tecnica molto ampia che, in quanto tale, risulta essere insindacabile dal giudice amministrativo salvo profili di manifesta illogicità ed irragionevolezza (T.A.R. Napoli Campania sez. IV, 28 ottobre 2011, n. 5051; T.A.R. Roma Lazio sez. III, 18 giugno 2008, n.5986).";


            2) "con riferimento alla censura con cui si evidenzia la presunta illegittimità della procedura derivata dalla mancata contestualità della prova nelle varie sedi sul territorio nazionale (che avrebbe dovuto svolgersi il 12 ottobre alla medesima ora), che avrebbe determinato la violazione della par condicio nonché la potenziale conoscibilità all'esterno dei quesiti - ed invero, ai sensi dell'art.7, comma 2, del bando in candidati venivano convocati alle ore 8 per le operazioni preliminari all'identificazione mentre le prove iniziavano solo alle 12.45 anziché alle ore 10, ne va rilevata la genericità nella parte in cui si ipotizza la "possibilità della comunicazione all'esterno in un orario in cui le prove presso gli altri Atenei erano già abbondantemente iniziate; in ogni caso, a prescindere della considerazione che l'orario indicato non risulta essere stato qualificato in termini di perentorietà dalla normativa richiamata da parte ricorrente, in ogni caso, sul piano logico, va salvaguardato un margine di ragionevole elasticità, in considerazione delle possibili situazioni concrete che giustifichino eventuali ritardi (T.A.R. Napoli Campania sez. IV, 25 marzo 2011, n.1705; Consiglio Stato, sez. VI, 13 novembre 2009, n.7058; Consiglio Stato sez. VI, 07 maggio 2009, n. 2832)";

            3) con riferimento alla censura con cui si lamenta la formulazione ambigua, generica o incongrua di taluni quesiti e la risposta inesatta, non pertinente o multipla di altri (650, 151, 1192, 1263, 1539, 2551, 2829, 2831, 3612, 4336, 4039, 4336, 4039, 4176, 3055, 3551, 846, 591, 218, 1397, 2104, 1288, 3419, 4397, 4175, 112, 3500, 3767, 4339, nonché 2434, 2804, 4291) che ad avviso dei ricorrenti dimostrerebbe l'inaffidabilità e l'inidoneità della procedura preselettiva a selezionare i candidati secondo criteri di meritevolezza , va evidenziato che la giurisprudenza richiamata da parte ricorrente (Tar Lazio, Roma, III Bis, n.5986/2008) è stata superata dalle successive pronunzie in materia sia di questa stessa Sezione che di altri Tribunali amministrativi (T.A.R. Campobasso Molise, 24 febbraio 2010, n. 135; T.A.R. Napoli Campania sez. VIII, 14 gennaio 2010, n.87) e del Consiglio di Stato secondo cui a fronte anche dell'errata formulazione di taluni quiz in una procedura concorsuale, tutti i candidati, non solo i ricorrenti, si sarebbero trovati dinanzi alla medesima evenienza di dover risolvere i quesiti erroneamente formulati con conseguente sostanziale persistenza delle condizioni di par condicio, sia pure nella comune difficoltà ingenerata dall'inconveniente occorso. Più in generale, poi, nelle procedure selettive col sistema delle risposte plurime a quiz, è regola di comune esperienza che il candidato, il quale ha a disposizione un lasso di tempo a volte molto limitato, proceda naturalmente a rispondere in via prioritaria ai quiz sui quali si senta particolarmente sicuro e lasci per ultima la soluzione di quei quiz per cui nutra dei dubbi (T.A.R. Napoli Campania sez. VIII 14 gennaio 2010 n. 87);
            4) con riferimento al rilievo formulato secondo cui lo svolgimento della prova secondo i tempi e le modalità previste (in particolare, la batteria dei 6.000 quesiti veniva pubblicata in data 1 settembre e ad appena 7 giorni dallo svolgimento della prova ne venivano annullati circa 1.000, ritenuti erronei) avrebbe privilegiato le capacità mnemoniche dei candidati piuttosto che selezionare quelli dotati di un minimo livello culturale, va rilevato che, come affermato con riferimento alla preselezione informatica del concorso a posti di Notaio, ha il solo scopo di accertare il possesso di un livello di preparazione minimo, che renda utile la partecipazione al concorso. I suoi contenuti risultano coerenti con la sua natura di prova e, quindi, con la funzione selettiva, cui essa adempie. Pertanto, non appare irragionevole che il legislatore abbia attribuito valore rilevante in tale fase alle attitudini mnemoniche dei candidati (T.A.R. Roma Lazio sez. I, 4 giugno 2008, n.5484; T.A.R. Roma Lazio sez. I, 16 aprile 2007, n.3275)".


            I principi sopra delienati potrebbero valere anche per quei concorrenti che, ammessi con riserva a sostenere le successive prove concorsuali in virtù di decreti e/o ordinanze cautelari da parte dei vari TAR regionali ed oggi inseriti nelle gradutorie terminative quali idonei-vincitori (sebbene con riserva) per aver superato le successive prove del concorso, potrebbero venire esclusi dalla procedura a causa del rigetto innanzi al TAR degli originari ricorsi giurisdizionali proposti sulle medesime questioni.


            Alla luce di tanto, parrebbe potersi pronosticare analoga sorte per i numerosi ricorsi proposti ed attualmente pendenti innanzi al TAR Lazio che, autorevolmente, ed in linea con gli ultimi pronunciamanti in materia del Consiglio di Stato (adito in sede cautelare) hanno escluso ipotesi d' illegittimità degli atti inerenti la procedura concorsuale in argomento.

            Dedicato a chi si attacca ancora alla contestualità sperano in un annullamento impossibile...)

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              Ciao Ricotta, guarda che sta sentenza....non aiuta proprio. Segui la storia dall'inizio fino alla fine. E non la sentenza una tantum.
              E cmq ti accorgerai anche da quello che hai appena pubblicato, che si parla di ricorrenti ammessi con riserva. cioè in fase cautelare ci fu l'ammissione con riserva. E poi tutto andò, per così dire avanti. E controlla il risultato finale quale è.
              Qui invece si parla di una SOSPENSIVA.
              La faccenda è radicalmente differente. E' praticamente opposta e la sospensiva l'ha concessa la II sezione del TAR lazio. Quel Tar che tu citi nella sentenza.
              Io avrei qualche dubbio.

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                Originariamente inviato da giovinazzo00 Visualizza il messaggio
                Ciao Ricotta, guarda che sta sentenza....non aiuta proprio. Segui la storia dall'inizio fino alla fine. E non la sentenza una tantum.
                E cmq ti accorgerai anche da quello che hai appena pubblicato, che si parla di ricorrenti ammessi con riserva. cioè in fase cautelare ci fu l'ammissione con riserva. E poi tutto andò, per così dire avanti. E controlla il risultato finale quale è.
                Qui invece si parla di una SOSPENSIVA.
                La faccenda è radicalmente differente. E' praticamente opposta e la sospensiva l'ha concessa la II sezione del TAR lazio. Quel Tar che tu citi nella sentenza.
                Io avrei qualche dubbio.
                nel nostro caso il TAR non poteva ammettere con riserva...l'unico provvedimento cautelare (per tutelare tutti e sottolineo tutti) era quello della sospensione...

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                  a prescindere dalle diverse fasi processuali,l'importante è il principio...

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                    Originariamente inviato da ilmago Visualizza il messaggio
                    nel nostro caso il TAR non poteva ammettere con riserva...l'unico provvedimento cautelare (per tutelare tutti e sottolineo tutti) era quello della sospensione...
                    perchè non avrebbe potuto accogliere con riserva?

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                      Giovinazzo, si basa sulla non contestualità e fuoriuscita di notizie il ricorso contro di noi. Esattamente quello che il Tar ha già rigettato per le stesse motivazioni. La sospensiva cautelare non vuol dire nulla, si sospende spesso anche per non aver fatto in tempo a visionare tutto bene, in via cautelativa appunto. Esistono centinaia di migliaia di procedimenti in cui dopo la sospensione il ricorso nel merito è stato rigettato.

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