Originariamente inviato da lilloruss
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La richiesta dei verbali è una semplice integrazione documentale, un atto dovuto, a differenza di quanto molti pensano questi sono gli unici atti che fanno fede fino a querela di falso e sui quali fondare la propria decisione. Come qualcuno ti ha già fatto notare nei verbali è presumibile che non ci sia niente di anomalo, nessun pubblico funzionario sarebbe così folle da farsi autogol. Tutto il resto, gli sfoghi via web, i blog, i video di youtube, i bagni, i forum e altre cose simili non hanno ingresso in aula, trattandosi di un processo documentale per eccellenza.
Nel caso di specie ho parlato con cognizione di causa di articolo 74 del cpa, una recente sentenza per un caso identico (ricorso per mancata contestualità nell’inizio della prova e presunto utilizzo dei cellulari prima delle prove) è stata emessa proprio sulla base dell’art.74, trattandosi di ricorso e di motivi aggiunti manifestamente infondati, “come da recenti precedenti della Sezione dai quali non si ha motivo di discostarsi”.
Questo non significa che nel ricorso in oggetto avverrà automaticamente la stessa cosa, ma è una delle possibilità, i giudici del Tar lo fanno spesso, piaccia o meno richiamano precedenti pronunce amministrative per rafforzare la propria.
Ora che ti ho dato degli indizi, trovala tu la sentenza di cui parlo, tanto vedo che sei bravo a cercare tramite google search.
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