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    juan ci sono alcune cose che non tornano...il doc che mi hai indicato dice:

    "presupposti del fallimento:

    1) il debitore deve essere un imprenditore commerciale (sono quindi escluse le imprese agricole), individuale o collettivo (società) con esclusione degli enti pubblici e dei piccoli imprenditori;"

    poi successivamente dice:

    "ho una impresa individuale artigiana, posso fallire?
    Si, quando ho investito più di 300,00 euro nella mia azienda, oppure ho realizzato ricavi lordi calcolati sulla media degli ultimi tre anni superiori ai 200,00 euro. "

    quindi anche una impresa artigiana può fallire se supera i parametri.

    ho poi un altro dubbio: sul link che mi hai indicato dice che non è dichiarabile fallibile l'imprenditore che ha meno di 25.000 euro di debiti. Sul simone pag 677 manualone riporta 30.000 euro.

    secondo te?

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      juan mi rispondo da sola il link non è aggiornato

      grazie

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        Originariamente inviato da juansebastian Visualizza il messaggio
        Scusate ma il piccolo imprenditore non è un concetto desueto,visto che la grossa differenza è tra imprenditore commerciale e non commerciale?
        Originariamente inviato da giada06 Visualizza il messaggio
        aggiungerei che anche ai fini del fallimento ora sono in vigore i parametri (attivo patrimoniale €300,000- ricavi € 200,00- debiti € 500,00)

        a questo proposito vorrei chiarirmi una cosa: gli imprenditori che superano tali parametri sono soggetti al fallimento?anche se piccoli imprenditori o artigiani?

        Mi dispiace che le mie domande non vi siano piaciute
        Comunque la figura del piccolo imprenditore (coltivatore diretto, artigiano, piccolo commerciale) è rilevante in quanto:
        - è esonerato dalla tenuta delle scritture contabili
        - è soggetto all’iscrizione nella sezione speciale del registro delle imprese e l’iscrizione ha la funzione di pubblicità notizia

        Riguardo poi alla fallibilità del piccolo imprenditore è stato abrogato tale riferimento nella disciplina fallimentare, quello che rileva per essere fallibili è il possesso congiunto dei tre requisiti individuati da Giada (la prova di tale possesso deve comunque avvenire da parte del debitore), indipendentemente dalla qualifica di piccolo imprenditore o meno.
        I soggetti non fallibili a priori invece rimangono:
        - gli imprenditori agricoli
        - gli enti pubblici economici

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          Originariamente inviato da gabri1980 Visualizza il messaggio
          Mi dispiace che le mie domande non vi siano piaciute
          Comunque la figura del piccolo imprenditore (coltivatore diretto, artigiano, piccolo commerciale) è rilevante in quanto:
          - è esonerato dalla tenuta delle scritture contabili
          - è soggetto all’iscrizione nella sezione speciale del registro delle imprese e l’iscrizione ha la funzione di pubblicità notizia

          Riguardo poi alla fallibilità del piccolo imprenditore è stato abrogato tale riferimento nella disciplina fallimentare, quello che rileva per essere fallibili è il possesso congiunto dei tre requisiti individuati da Giada (la prova di tale possesso deve comunque avvenire da parte del debitore), indipendentemente dalla qualifica di piccolo imprenditore o meno.
          I soggetti non fallibili a priori invece rimangono:
          - gli imprenditori agricoli
          - gli enti pubblici economici


          2) Quale tra queste affermazioni relative al piccolo imprenditore è falsa
          A) Non è assoggettabile al fallimento
          B) È esonerato dalla tenuta delle scritture contabili
          C) È soggetto all’iscrizione nella sezione speciale del registro delle imprese



          Quale è secondo te la risposta?Secondo me a parlare di piccolo imprenditore si genera solo confusione in quanto anche sulla tenuta delle scritture contabili c'è un gran dibattito
          ,hanno tolto perciò il riferimento nella legge fallimentare e si basano su dei parametri

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            Gabri non è vero che le tue domande non sono piaciute, anzi! Puoi fornirci cortesemente le risposte?

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              gabry anche a me le tue domande sono piaciute però ancora non mi ci sono cimentata!

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                il contratto posto in essere per fini elusivi

                a) è nullo
                b) è annullabile
                c) è pienamente efficacie

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                  Originariamente inviato da tolomeo sotere Visualizza il messaggio
                  il contratto posto in essere per fini elusivi

                  a) è nullo
                  b) è annullabile
                  c) è pienamente efficacie
                  nullo perchè illecito?

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                    Originariamente inviato da tolomeo sotere Visualizza il messaggio
                    il contratto posto in essere per fini elusivi

                    a) è nullo
                    b) è annullabile
                    c) è pienamente efficacie
                    Per me è nullo perke è in frode alla legge

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                      La frode al fisco consiste invece nella sottrazione al fisco di elementi imponibili, assoggettabili a tassazione: essa non dà luogo a nullità del negozio, ma alle sanzioni stabilite dalle leggi tributarie

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                      Sto operando...
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