Originariamente inviato da giògiovy
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Concorso per 855 funzionari in Agenzia delle Entrate
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Originariamente inviato da madeira Visualizza il messaggioio ho preso il codice tributario della Simone editio minor nuovo (avevo quello vecchio dell'esame all'università) e secondo me basta e avanza, giusto per avere i riferimenti normativi sotto mano e andarsi a leggere qualche norma mentre si studia..inoltre è utile per togliere qualche dubbio sulle nuove disposizioni nonchè quelli derivanti dall'esposizione del manualone, a volte non felicissima...
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Originariamente inviato da juansebastian Visualizza il messaggioanto quella prima è nulla perke anche la b non sarebbe giusta(in quanto i registri iva sono diventati facoltativi dal 2002 per la contabilità ordinaria),lo abbiamo riportato dopo la domanda
Mi riferisco a quella di ieri sera sull'accertamento!
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Originariamente inviato da anto78 Visualizza il messaggioMi riferisco a quella di ieri sera sull'accertamento!
è la c...balrog l ha spiegata bene....
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Originariamente inviato da Rik80 Visualizza il messaggioL'accertamento analitico si appilca per le persone fisiche con reddito d'impresa o lavoro autonomo e va a determinare o rettificare le singole componenti (attive o passive) e presuppone che la contabilità, nel suo complesso, non sia considerata inattendibile e che la falsità, l’inesattezza e l’incompletezza degli elementi indicati in dichiarazione risulti in modo certo e diretto dalle risultanze probatorie acquisite dall’ufficio.
non vorrei dire una baggianata, ma da quello che ho capito io l'accertamento analitico è possibile anche sulle dichiarazioni delle persone fisiche non titolari di reddito di impresa o lavoro autonomo. Lo dice sia il Simone che il Tesauro...Ho controllato anche sul DPR 600 del 73, che all'art. 38 dice:
Art.38 Rettifica delle dichiarazioni delle persone fisiche.quello di cui parla Rik sarebbe quindi l'accertamento "analitico-contabile" dei redditi di impresa, secondo la definizione del Tesauro.
L’ufficio delle imposte procede alla rettifica delle dichiarazioni presentate dalle persone fisiche quando il reddito complessivo dichiarato risulta inferiore a quello effettivo o non sussistono o non spettano, in tutto o in parte, le deduzioni dal reddito o le detrazioni d’imposta indicate nella dichiarazione.
La rettifica deve essere fatta con unico atto, agli effetti dell’imposta sul reddito delle persone fisiche e dell’imposta locale sui redditi, ma con riferimento analitico ai redditi delle varie categorie di cui all’art. 6 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 597.
Sempre questo autore definisce l'accertamento analitico del reddito delle persone fisiche come quello che "ricostruisce l'imponibile considerandone le singole componenti; più precisamente, l'accertamento analitico è effettuato quando sono note le fonti dei redditi e si perviene al reddito complessivo sommando i redditi delle singole fonti".
quindi secondo me è l'induttivo che non può effettuarsi sulle persone fisiche non possessori di reddito d'impresa e lavoro autonomo, perchè si effettua espressamente sui i possessori di questi redditi.
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Originariamente inviato da madeira Visualizza il messaggionon vorrei dire una baggianata, ma da quello che ho capito io l'accertamento analitico è possibile anche sulle dichiarazioni delle persone fisiche non titolari di reddito di impresa o lavoro autonomo. Lo dice sia il Simone che il Tesauro...Ho controllato anche sul DPR 600 del 73, che all'art. 38 dice:
Art.38 Rettifica delle dichiarazioni delle persone fisiche.quello di cui parla Rik sarebbe quindi l'accertamento "analitico-contabile" dei redditi di impresa, secondo la definizione del Tesauro.
L’ufficio delle imposte procede alla rettifica delle dichiarazioni presentate dalle persone fisiche quando il reddito complessivo dichiarato risulta inferiore a quello effettivo o non sussistono o non spettano, in tutto o in parte, le deduzioni dal reddito o le detrazioni d’imposta indicate nella dichiarazione.
La rettifica deve essere fatta con unico atto, agli effetti dell’imposta sul reddito delle persone fisiche e dell’imposta locale sui redditi, ma con riferimento analitico ai redditi delle varie categorie di cui all’art. 6 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 597.
Sempre questo autore definisce l'accertamento analitico del reddito delle persone fisiche come quello che "ricostruisce l'imponibile considerandone le singole componenti; più precisamente, l'accertamento analitico è effettuato quando sono note le fonti dei redditi e si perviene al reddito complessivo sommando i redditi delle singole fonti".
quindi secondo me è l'induttivo che non può effettuarsi sulle persone fisiche non possessori di reddito d'impresa e lavoro autonomo, perchè si effettua espressamente sui i possessori di questi redditi.
L'accertamento analitico-induttivo è utilizzato dagli uffici quando nonostante le scritture esistano nel complesso siano formalmente corrette e attendibili e la dichiarazione sia stata presentata e si verificano le seguenti situazioni:
dai controlli effettuati risulta l'esistenza di singole attività non dichiarate e esistono gravi incongruenze fra i ricavi e i compensi e i corrispettivi dichiarati.
Da quello che leggo credo che l'induttivo si posso comunque fare per quelle persone fisiche non possessori di reddito d'impresa e lavoro autonomi
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Ciao Micasas è bello leggerti di nuovo.
Mi dai una info? se vuoi anche in privato..
Quanto costa il corso di Cappellari?
Io vorrei fare quello on line, oggi ho mandato una mail, ma ancora non mi hanno risposto..
piccbuin@yahoo.it
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