annuncio

Comprimi
Ancora nessun annuncio.

Concorso per 855 funzionari in Agenzia delle Entrate

Comprimi
Questa è una discussione evidenziata.
X
X
 
  • Filtro
  • Ora
  • Visualizza
Elimina tutto
nuovi messaggi

    In breve:
    Il terreno aacquistato da una azienda è ammortizzato:
    a-si
    b-si, ma per un periodo non superiore a 5 anni
    c- no

    non ammortizzabilità, ai fini fiscali, del costo sostenuto perl’acquisizione dei terreni, quale che sia la modalità di acquisto dei medesimi (Ai sensi del co. 7 dell’art. 36 del DL 223/2006 (quale risultante a seguito delle modifiche introdotte dal DL 262/2006)

    correggetemi...

    Commenta


      CIAO TURK (evito il nome ma ricordo benissimo come ti chiami...) come va??? hai saputo nulla dal MEF??? spero tutto ok... da quello che ho letto le prove scritte non erano proprio semplicissime.... io dal 5 luglio ho abbandonato tutto per immergermi nello studio (matto e disperato) di questo concorso.. purtroppo il tempo effettivo che ho potuto dedicare alla preparazione non è moltissimo ma questo rinvio mi ha aiutato... ora però basta vorrei questa benedetta data..sto scalpitando!!! te che fai? partecipi?


      Originariamente inviato da andrea975 Visualizza il messaggio
      Io credo che rientri tutto nel quadro del "dividend washing".
      E’ chiaro l’intento elusivo della manovra di Beta che cede le partecipazioni per non pagarci le imposte (sia pure solo il 5% sul dividendo) e realizzando una plusvalenza.
      Gamma, a sua volta, attraverso la rivendita delle partecipazioni a Beta ha una minusvalenza di 400 che, se non esistesse la norma dell’art 109 del tuir sul dividend washing, sarebbe interamente deducibile.
      Ed ecco lo scopo dell’articolo 109 e quindi del dividend washing: sterilizzare il vantaggio fiscale della minusvalenza conseguita da Gamma attraverso la depurazione dalla stessa degli importi del dividendo non imponibile a suo tempo emesso da Omega (a patto che la cessione avvenga entro 36 mesi).
      In buona sostanza Gamma ha una minusvalenza indeducibile per 380 e deducibile per 20 (95% di 400 e quindi depurata appunto dei dividendi realizzati da Omega).
      Bella domanda Christian

      Commenta


        scusate ho sbagliato messaggio ovviamente rispondevo a Turk....

        Commenta


          Anche per me e' la b! Si ammortizza max 5 anni

          Commenta


            Originariamente inviato da frenci87 Visualizza il messaggio
            Anche per me e' la b! Si ammortizza max 5 anni
            per regola generale i terreni non sono deperibili e non si ammortizzano, ma facendo una piccola ricerca ho trovato quanto segue:

            Nella contabilità delle imprese può essere presente il conto "Terreni". Con questa espressione s'intendono le pertinenze fondiarie degli stabilimenti, i fondi e i terreni agricoli, moli, ormeggi e banchine, terreni e pertinenze riferite ad autostrade in esercizio, cave, terreni estrattivi e minerari.


            I terreni rappresentano delle immobilizzazioni materiali dell'impresa, quindi dei beni che cedono la loro utilità all'azienda nell'arco di più esercizi.


            Il Codice civile, all’art. 2426 punto 2, stabilisce che il costo delle immobilizzazioni materiali ed immateriali, la cui utilizzazione è limitata nel tempo deve essere sistematicamente ammortizzato in ogni esercizio in relazione con la residua possibilità di utilizzazione.
            Con tale norma il Codice civile fissa un importante principio: le immobilizzazioni vanno ammortizzate solamente se la loro utilizzazione è limitata nel tempo.


            L’esempio tipico di immobilizzazioni la cui utilizzazione non è limitata nel tempo è rappresentato dai terreni che, quindi, non vanno ammortizzati nel bilancio d’esercizio delle imprese.


            Esaminiamo ora più da vicino il problema dell’ammortamento dei terreni sotto il profilo fiscale.


            Anche da un punto di vista fiscale l’ammortamento dei terreni è escluso. A confermare la regola vi è il fatto che il D.M.31/12/1988, che fissa i coefficienti di ammortamento da applicare alle varie categorie di beni a seconda del settore di appartenenza delle imprese, non stabilisce il coefficiente da applicare ai terreni (salvo quanto si dirà di seguito).


            Alla regola generale si applicano, però, delle eccezioni.
            Così vanno ammortizzati i terreni di imprese che operano in particolari settori di attività. Si tratta dei terreni appartenenti alle industrie dei trasporti e delle telecomunicazioni (Gruppo 19 del D.M.31/12/1988 specie I, II, III, IV, V, XII). In questi casi è lo stesso D.M.31/12/1988 a fissare il coefficiente di ammortamento applicabile.


            Un’altra eccezione rispetto alla regola generale è costituita dai casi nei quali il terreno è strumentale per l’esercizio dell’impresa e viene sottratto alla sua naturale destinazione e partecipa al processo produttivo.

            In questa casistica rientrano i terreni permanentemente adibiti da imprese edili a deposito di materiale (R.M. 1579 del 16/02/1982C.M.11 del 10/04/1991).

            Commenta


              Secondo i principi IAS/IFRS,
              le rimanenze di magazzino con quale metodo sono calcolati i beni fungibili?

              A) FIFO, LIFO, Media Ponderata
              B)FIFO , LIFO
              C) FIFO , Media Ponderata.

              Commenta


                Originariamente inviato da ezio79 Visualizza il messaggio
                per regola generale i terreni non sono deperibili e non si ammortizzano, ma facendo una piccola ricerca ho trovato quanto segue:

                Nella contabilità delle imprese può essere presente il conto "Terreni". Con questa espressione s'intendono le pertinenze fondiarie degli stabilimenti, i fondi e i terreni agricoli, moli, ormeggi e banchine, terreni e pertinenze riferite ad autostrade in esercizio, cave, terreni estrattivi e minerari.


                I terreni rappresentano delle immobilizzazioni materiali dell'impresa, quindi dei beni che cedono la loro utilità all'azienda nell'arco di più esercizi.


                Il Codice civile, all’art. 2426 punto 2, stabilisce che il costo delle immobilizzazioni materiali ed immateriali, la cui utilizzazione è limitata nel tempo deve essere sistematicamente ammortizzato in ogni esercizio in relazione con la residua possibilità di utilizzazione.
                Con tale norma il Codice civile fissa un importante principio: le immobilizzazioni vanno ammortizzate solamente se la loro utilizzazione è limitata nel tempo.


                L’esempio tipico di immobilizzazioni la cui utilizzazione non è limitata nel tempo è rappresentato dai terreni che, quindi, non vanno ammortizzati nel bilancio d’esercizio delle imprese.


                Esaminiamo ora più da vicino il problema dell’ammortamento dei terreni sotto il profilo fiscale.


                Anche da un punto di vista fiscale l’ammortamento dei terreni è escluso. A confermare la regola vi è il fatto che il D.M.31/12/1988, che fissa i coefficienti di ammortamento da applicare alle varie categorie di beni a seconda del settore di appartenenza delle imprese, non stabilisce il coefficiente da applicare ai terreni (salvo quanto si dirà di seguito).


                Alla regola generale si applicano, però, delle eccezioni.
                Così vanno ammortizzati i terreni di imprese che operano in particolari settori di attività. Si tratta dei terreni appartenenti alle industrie dei trasporti e delle telecomunicazioni (Gruppo 19 del D.M.31/12/1988 specie I, II, III, IV, V, XII). In questi casi è lo stesso D.M.31/12/1988 a fissare il coefficiente di ammortamento applicabile.


                Un’altra eccezione rispetto alla regola generale è costituita dai casi nei quali il terreno è strumentale per l’esercizio dell’impresa e viene sottratto alla sua naturale destinazione e partecipa al processo produttivo.

                In questa casistica rientrano i terreni permanentemente adibiti da imprese edili a deposito di materiale (R.M. 1579 del 16/02/1982C.M.11 del 10/04/1991).
                complimenti, ma queste cose le mangi a colazione?

                Commenta


                  Originariamente inviato da magnum Visualizza il messaggio
                  Secondo i principi IAS/IFRS,
                  le rimanenze di magazzino con quale metodo sono calcolati i beni fungibili?

                  A) FIFO, LIFO, Media Ponderata
                  B)FIFO , LIFO
                  C) FIFO , Media Ponderata.
                  se non ricordo male lo ias n. 1 da liberta di utilizzare tutti i criteri possibili e inimmaginabili tranne il lifo, quindi dico la c)

                  Commenta


                    esatto, tutti tranne il lifo e il metodo del costo specifico

                    Commenta


                      Originariamente inviato da magnum Visualizza il messaggio
                      esatto, tutti tranne il lifo e il metodo del costo specifico
                      bhe il metodo del costo specifico non è contemplato perchè lo si usa specificamente per i beni infungibili

                      Commenta

                      Sto operando...
                      X