Originariamente inviato da anto78
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Riguardo ai minimi, invece, come ho scritto sopra, i regimi sono 3 (1 non + in vigore, 2 in vigore dal 1 gennaio 2012)
1) "vecchi" minimi (non erano sottoposti agli sds)
2) "nuovi" minimi (sono soggetti agli sds, come specificato nel provvedimento AE)
3) "ex minimi": questo è un altro regime dove confluiranno quelli che già appartenevano ai "vecchi" minimi, ma che è appunto leggermente diverso da quello, in particolare perchè anche questi saranno assoggettati agli sds. Vi accederà chi non ha i (nuovi) requisiti per i nuovi minimi o per l'imprenditoria giovanile, ma, avendo i requisiti per i vecchi minimi (tipo, fatturato non superiore a 30.000 euro, nessun dipendente ecc.) non vuole applicare il regime semplificato/ordinario.
Chi transiterà da un regime ad un altro (perchè ha/non ha i requisiti per l'accesso ad uno di questi regimi), chiaramente dovrà sottostare alle regole previste dal regime al quale approderà, e questo vale OVVIAMENTE per la contabilità semplificata (ricordo che i regimi "ordinari" sono contabilità semplificata e contabilità ordinaria, sottoposti entrambi agli studi di settore).
Riassumendo, l'unico regime che è escluso dagli studi di settore è quello dell'IMPRENDITORIA GIOVANILE, gli altri, o non sono + in vigore (vedi NUOVE INIZIATIVE PRODUTTIVE, e "vecchi" MINIMI), o sono espressamente sottoposti agli studi di settore ("nuovi" MINIMI ed "EX MINIMI").
Di questo argomento ne ho abbastanza :-P
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