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Concorso per 855 funzionari in Agenzia delle Entrate

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    Originariamente inviato da karel76 Visualizza il messaggio
    Vero, imposta sostitutiva (sostituisce irpef, irap e mi pare anche addizionali).. ho scritto ritenuta a titolo d'imposta (forse l'ho letto da qualche parte, non ricordo) per contrapporla alla ritenuta a titolo d'acconto, ma è giusto imposta sostitutiva. Aggiungo un'altra cosa: i nuovi minimi non sono soggetti agli studi di settore, gli ex minimi si (quello che entra in vigore al 1/1, i vecchi non erano assoggettati)
    karel perdonami ma non ho ben capito questa cosa sugli studi di settore che hai scritto. Poi ho un'altra domanda, dicevi che i nuovi minimi sranno sottoposti ad iva senza però fare le liquidazioni. leggendo l'articolo di legge c'è scritto:
    Coloro che, per effetto delle disposizioni di cui al comma 1, pur avendo le caratteristiche di cui ai commi 96 e 99dell'
    articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, non possono beneficiare del regime semplificato per icontribuenti minimi ovvero ne fuoriescono, fermi restando l'obbligo di conservare, ai sensi dell'articolo 22 deldecreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600e successive modificazioni, i documentiricevuti ed emessi e, se prescritti, gli obblighi di fatturazione e di certificazione dei corrispettivi, sono esonerati dagliobblighi di registrazione e di tenuta delle scritture contabili, rilevanti ai fini delle imposte dirette e dell'imposta sulvalore aggiunto, nonche' dalle liquidazioni e dai versamenti periodici rilevanti ai fini dell'IVA previsti dal decreto delPresidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 100. I soggetti di cui al periodo precedente sono altresi' esentidall'imposta regionale sulle attivita' produttive di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

    E' quì che è specificata questa cosa dell'iva o sono io che non ci arrivo?

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      l'agenzia delle entrate ha chiarito infine, un paio di giorni fa, che possono accedervi anche gli ultratrentacinquenni

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        la regola generale nel caso di nullità genera la imprescrittibilità, ma al fine di non congelare l'attività di una società intuitivamente penso che la prescrizione sia triennale

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          Originariamente inviato da Mikel Visualizza il messaggio
          la regola generale nel caso di nullità genera la imprescrittibilità, ma al fine di non congelare l'attività di una società intuitivamente penso che la prescrizione sia triennale

          Esatto! La disciplina dell'invalidità delle delibere assemleari presenta una disiplina diversa rispetto a quella generale contenuta nel c.c. La nullità, in particolare, è un'azione che può essere esperita solo in casi tassativi e che si prescrive in 3 anni. L'azione è tuttavia imprescrittibile solo nei casi più gravi di delibere assembleari che modificano l'oggetto sociale PREVEDENDO ATTIVITA' ILLECITE OD IMPOSSIBILI.

          Dunque la risp. esatta è la la C.

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            E' imprescrittibile sicuro...vedi discussione che ha coinvolto anche la Cassazione.
            Originariamente inviato da mollflanders Visualizza il messaggio
            Bravo ezio!

            Eccovi un'altra domandina di commerciale

            L'azione di nullità della delibera assembleare di una s.p.a.:

            a) è imprescrittibile
            b) è imprescrittibile solo con riferimento alle delibere che modificano l'oggetto sociale
            c) si prescrive in tre anni

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              Andate troppo veloci. Sono rimasto indietro. Secondo voi quali sono errate?
              Sono le domande di Karel76

              1) Quale delle seguenti risposte è errata? Si considera residente in Italia, ai fini fiscali:

              a) chi ha la residenza anagrafica in Italia, per la maggior parte del periodo d'imposta.
              b) solo chi ha la residenza anagrafica in Italia e, congiuntamente, anche il domicilio o la residenza ai sensi del codice civile, per la maggior parte del periodo d'imposta.
              c)chi, pur non avendo la residenza anagrafica in Italia, ha il domicilio o la residenza ai sensi del codice civile in Italia, per la maggior parte del periodo d'imposta.


              2) I redditi dei coniugi:

              a) sono tassati separatamente
              b)sono tassati congiuntamente, presentando un'unica dichiarazione dei redditi
              c) sono tassati separatamente, pur potendo presentare la dichiarazione dei redditi congiunta.


              3) In generale, i redditi di capitale:

              a) vengono tassati al netto, ossia deducendo i relativi oneri accessori
              b) vengono tassati nel periodo d'imposta in cui sono maturati
              c)vengono tassati nel periodo d'imposta in cui sono percepiti, senza alcuna deduzione.


              4) Fra i redditi di lavoro dipendente non tassabili, non rientrano:

              a) le erogazioni liberali concesse in occasione di festività
              b) i fringe benefits, ossia i compensi in natura concessi al dipendente, di qualsiasi importo
              c) le prestazioni di vitto (ad esempio, la mensa aziendale).


              5) Le imprese minori:

              a) sono quelle esercitate da persone fisiche e da società di persone che non hanno ricavi superiori ad un dato ammontare e sono ammesse al regime di contabilità semplificata
              b)sono quelle esercitate da persone fisiche e da società di persone che non hanno ricavi superiori ad un dato ammontare, anche se hanno optato per il regime di contabilità ordinaria
              c) sono quelle che adottano il c.d. “regime dei minimi”.


              6) L'acconto Iva:

              a) può essere determinato applicando diversi metodi di calcolo
              b) deve essere determinato secondo il metodo storico
              c) deve essere versato entro la scadenza della prima liquidazione Iva del trimestre successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta (16 gennaio per i mensili, 16 marzo per i contribuenti trimestrali).


              7) Il DPR 633/72 disciplina un regime particolare per quanto riguarda la liquidazione dell'Iva, i cui soggetti ammessi vengono comunemente denominati “trimestrali speciali”. Fra questi rientrano:

              a) gli autotrasportatori di cose per conto terzi, iscritti al relativo albo
              b) le imprese agricole, che superano determinate soglie di fatturato e numero di dipendenti
              c) le agenzie viaggio





              8) Il DPR 633/72 disciplina un regime particolare per quanto riguarda la liquidazione dell'Iva, i cui soggetti ammessi vengono comunemente denominati “trimestrali speciali”. Le caratteristiche di tale regime sono:

              a)la liquidazione dell'Iva può essere effettuata trimestralmente, a prescindere dal volume d'affari o dai ricavi conseguiti
              b) la liquidazione deve essere effettuata trimestralmente, ma sulla somma a debito si applica l'interesse dell'1% come previsto per i trimestrali ordinari
              c) la liquidazione deve essere effettuata trimestralmente


              9) Se un contribuente, a seguito della liquidazione Iva, risulta sistematicamente a credito:

              a) l'imponibile degli acquisti effettuati è superiore all'imponibile delle vendite effettuate: ciò è sicuramente indice di mancata fatturazione dei ricavi quindi di evasione fiscale
              b) può accadere nel caso di aziende che hanno effettuato ingenti investimenti, quindi hanno un rilevante credito Iva da compensare
              c) potrebbe essere indice di mancata fatturazione dei ricavi quindi di evasione fiscale: se ciò si verifica per due periodi d'imposta consecutivi vengono automaticamente sottoposti a controlli e accertamenti.


              10) Si considerano non residenti in Italia:

              a) coloro che hanno trasferito la loro residenza anagrafica all'estero e si sono iscritti all'AIRE (registro degli italiani residenti all'estero).
              b) coloro che hanno trasferito la loro residenza anagrafica all'estero e si sono iscritti all'AIRE (registro degli italiani residenti all'estero), sempre che abbiano, nel paese estero, anche il centro dei propri affari ed interessi, nonché la dimora abituale.
              c) coloro che hanno trasferito la loro residenza anagrafica all'estero, sempre che non si tratti di un paese c.d. “black list”, a regime fiscale privilegiato.

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                Originariamente inviato da anto78 Visualizza il messaggio
                karel perdonami ma non ho ben capito questa cosa sugli studi di settore che hai scritto. Poi ho un'altra domanda, dicevi che i nuovi minimi sranno sottoposti ad iva senza però fare le liquidazioni. leggendo l'articolo di legge c'è scritto:
                Coloro che, per effetto delle disposizioni di cui al comma 1, pur avendo le caratteristiche di cui ai commi 96 e 99dell'
                articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, non possono beneficiare del regime semplificato per icontribuenti minimi ovvero ne fuoriescono, fermi restando l'obbligo di conservare, ai sensi dell'articolo 22 deldecreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600e successive modificazioni, i documentiricevuti ed emessi e, se prescritti, gli obblighi di fatturazione e di certificazione dei corrispettivi, sono esonerati dagliobblighi di registrazione e di tenuta delle scritture contabili, rilevanti ai fini delle imposte dirette e dell'imposta sulvalore aggiunto, nonche' dalle liquidazioni e dai versamenti periodici rilevanti ai fini dell'IVA previsti dal decreto delPresidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 100. I soggetti di cui al periodo precedente sono altresi' esentidall'imposta regionale sulle attivita' produttive di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

                E' quì che è specificata questa cosa dell'iva o sono io che non ci arrivo?
                Questo è il provvedimento relavito al nuovo regime: http://www.agenziaentrate.gov.it/wps...29fe52ef1f0d1b

                Ho scritto un'inesattezza, i nuovi minimi sono soggetti agli studi di settore.
                Riguardo all'Iva, trovi i chiarimenti in questo passaggio:
                Fra le semplificazioni, tra le altre:
                Esonero dei seguenti obblighi:c) liquidazioni e versamenti periodici dell'imposta sul valore aggiunto;
                d) versamento dell'acconto annuale dell'imposta sul valore aggiunto;

                5.2. Restano fermi i seguenti adempimenti:
                d) presentazione delle dichiarazioni annuali ai fini delle imposte dirette e
                dell’imposta sul valore aggiunto;
                e) versamento annuale dell'imposta sul valore aggiunto;
                f) versamento dell'acconto e del saldo dell'imposta sul reddito delle persone
                fisiche;
                g) versamento dell’acconto e del saldo delle addizionali comunali e regionali
                e all’'imposta sul reddito delle persone fisiche;


                Ultima modifica di karel76; 05-01-2012, 22:04.

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                  Originariamente inviato da ezio79 Visualizza il messaggio
                  eccovi il file con i quiz più interessanti di questi giorni, eccetto quelli di karel[ATTACH]5166[/ATTACH]
                  Grazie ezio! soprattutto per me che in questi giorni non posso starvi dietro!
                  ma le risposte dove sono?

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                    Se ne è discusso già parecchio, ti posto le soluzioni: 1)b; 2)c; 3)c; 4)b; 5)a; 6)a; 7)a ; 8)a ; 9)b; 10)b;
                    Attenzione alla domanda, ai "non" "solo" ecc. insomma, i trabocchetti... messi apposta per far sbagliare :-P

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                      Originariamente inviato da karel76 Visualizza il messaggio
                      Se ne è discusso già parecchio, ti posto le soluzioni: 1)b; 2)c; 3)c; 4)b; 5)a; 6)a; 7)a ; 8)a ; 9)b; 10)b;
                      Attenzione alla domanda, ai "non" "solo" ecc. insomma, i trabocchetti... messi apposta per far sbagliare :-P
                      Grazie mille
                      Il resto è giusto? 11)b; 12)a; 13)a; 14)c; 15)a; 16)a; 17)a ; 18)a ; 19)c; 20)b

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