1) Gli atti impugnabili sono:
1. l’avviso di accertamento;
2. l’avviso di liquidazione;
3. il provvedimento che irroga le sanzioni;
4. il ruolo e la cartella di pagamento;
5. l’avviso di mora;
6. l’iscrizione di ipoteca sugli immobili;
7. il fermo di beni mobili registrati;
8. gli atti relativi ad alcune operazioni catastali;
9. il rifiuto, espresso o tacito, alla restituzione di tributi, sanzioni, interessi o gli altri accessori non dovuti;
10. i provvedimenti che negano la spettanza di agevolazioni nonché i provvedimenti di rigetto delle domande di definizione agevolata dei rapporti tributari;
11. ogni altro atto espressamente indicato dalla legge come autonomamente impugnabile.
2) L’art. 12, co. 2 della L. 448/2001 (legge finanziaria 2002) ha ampliato la competenza delle commissioni tributarie . Pertanto, a decorrere dal 1° gennaio 2002, appartengono alla giurisdizione delle commissioni tributarie tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie, compresi quelli regionali, provinciali e comunali e per il Servizio sanitario nazionale, le sovrimposte e le addizionali, le sanzioni amministrative comunque irrogate dagli uffici finanziari, gli interessi e ogni altro onere accessorio.
3) La ritenuta a titolo d’imposta è una somma sottratta dal reddito ad opera di chi lo eroga, che rappresenta l’intera imposta dovuta. Il contribuente non ha quindi più l’obbligo di dichiarare il reddito in questione.
4) In seguito all’abolizione della bolla di accompagnamento, le merci in transito non devono più essere necessariamente scortate da alcun documento, fatta eccezione per i casi di fatturazione differita e di trasporto di beni per casuali diverse dalla vendita (C.M. 11-10-1996, n. 249/E).
5) Ogni qualvolta l’accertamento analitico esprime un volume di reddito non adeguato a quello attribuibile al contribuente sulla base di elementi certi, l’Ufficio potrà ricorrere all’accertamento sintetico. Tale accertamento è esperibile solo nei confronti di persone fisiche. La rettifica, in qualsiasi modo svolta, presuppone una dichiarazione del contribuente.
1. l’avviso di accertamento;
2. l’avviso di liquidazione;
3. il provvedimento che irroga le sanzioni;
4. il ruolo e la cartella di pagamento;
5. l’avviso di mora;
6. l’iscrizione di ipoteca sugli immobili;
7. il fermo di beni mobili registrati;
8. gli atti relativi ad alcune operazioni catastali;
9. il rifiuto, espresso o tacito, alla restituzione di tributi, sanzioni, interessi o gli altri accessori non dovuti;
10. i provvedimenti che negano la spettanza di agevolazioni nonché i provvedimenti di rigetto delle domande di definizione agevolata dei rapporti tributari;
11. ogni altro atto espressamente indicato dalla legge come autonomamente impugnabile.
2) L’art. 12, co. 2 della L. 448/2001 (legge finanziaria 2002) ha ampliato la competenza delle commissioni tributarie . Pertanto, a decorrere dal 1° gennaio 2002, appartengono alla giurisdizione delle commissioni tributarie tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie, compresi quelli regionali, provinciali e comunali e per il Servizio sanitario nazionale, le sovrimposte e le addizionali, le sanzioni amministrative comunque irrogate dagli uffici finanziari, gli interessi e ogni altro onere accessorio.
3) La ritenuta a titolo d’imposta è una somma sottratta dal reddito ad opera di chi lo eroga, che rappresenta l’intera imposta dovuta. Il contribuente non ha quindi più l’obbligo di dichiarare il reddito in questione.
4) In seguito all’abolizione della bolla di accompagnamento, le merci in transito non devono più essere necessariamente scortate da alcun documento, fatta eccezione per i casi di fatturazione differita e di trasporto di beni per casuali diverse dalla vendita (C.M. 11-10-1996, n. 249/E).
5) Ogni qualvolta l’accertamento analitico esprime un volume di reddito non adeguato a quello attribuibile al contribuente sulla base di elementi certi, l’Ufficio potrà ricorrere all’accertamento sintetico. Tale accertamento è esperibile solo nei confronti di persone fisiche. La rettifica, in qualsiasi modo svolta, presuppone una dichiarazione del contribuente.
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