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Concorso per 855 funzionari in Agenzia delle Entrate

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    1) Gli atti impugnabili sono:
    1. l’avviso di accertamento;
    2. l’avviso di liquidazione;
    3. il provvedimento che irroga le sanzioni;
    4. il ruolo e la cartella di pagamento;
    5. l’avviso di mora;
    6. l’iscrizione di ipoteca sugli immobili;
    7. il fermo di beni mobili registrati;
    8. gli atti relativi ad alcune operazioni catastali;
    9. il rifiuto, espresso o tacito, alla restituzione di tributi, sanzioni, interessi o gli altri accessori non dovuti;
    10. i provvedimenti che negano la spettanza di agevolazioni nonché i provvedimenti di rigetto delle domande di definizione agevolata dei rapporti tributari;
    11. ogni altro atto espressamente indicato dalla legge come autonomamente impugnabile.


    2) L’art. 12, co. 2 della L. 448/2001 (legge finanziaria 2002) ha ampliato la competenza delle commissioni tributarie . Pertanto, a decorrere dal 1° gennaio 2002, appartengono alla giurisdizione delle commissioni tributarie tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie, compresi quelli regionali, provinciali e comunali e per il Servizio sanitario nazionale, le sovrimposte e le addizionali, le sanzioni amministrative comunque irrogate dagli uffici finanziari, gli interessi e ogni altro onere accessorio.


    3) La ritenuta a titolo d’imposta è una somma sottratta dal reddito ad opera di chi lo eroga, che rappresenta l’intera imposta dovuta. Il contribuente non ha quindi più l’obbligo di dichiarare il reddito in questione.


    4) In seguito all’abolizione della bolla di accompagnamento, le merci in transito non devono più essere necessariamente scortate da alcun documento, fatta eccezione per i casi di fatturazione differita e di trasporto di beni per casuali diverse dalla vendita (C.M. 11-10-1996, n. 249/E).


    5) Ogni qualvolta l’accertamento analitico esprime un volume di reddito non adeguato a quello attribuibile al contribuente sulla base di elementi certi, l’Ufficio potrà ricorrere all’accertamento sintetico. Tale accertamento è esperibile solo nei confronti di persone fisiche. La rettifica, in qualsiasi modo svolta, presuppone una dichiarazione del contribuente.

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      Ragazzi,
      domanda molto stupida: la ritenuta a titolo di imposta non opera solo ed esclusivamente con riferimento ad una parte dell'imposta dovuta?
      Grazie a chi avrà la pazienza di spiegarmelo
      Mich

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        Originariamente inviato da Paolino Visualizza il messaggio
        1) Gli atti impugnabili sono:
        1. l’avviso di accertamento;
        2. l’avviso di liquidazione;
        3. il provvedimento che irroga le sanzioni;
        4. il ruolo e la cartella di pagamento;
        5. l’avviso di mora;
        6. l’iscrizione di ipoteca sugli immobili;
        7. il fermo di beni mobili registrati;
        8. gli atti relativi ad alcune operazioni catastali;
        9. il rifiuto, espresso o tacito, alla restituzione di tributi, sanzioni, interessi o gli altri accessori non dovuti;
        10. i provvedimenti che negano la spettanza di agevolazioni nonché i provvedimenti di rigetto delle domande di definizione agevolata dei rapporti tributari;
        11. ogni altro atto espressamente indicato dalla legge come autonomamente impugnabile.


        2) L’art. 12, co. 2 della L. 448/2001 (legge finanziaria 2002) ha ampliato la competenza delle commissioni tributarie . Pertanto, a decorrere dal 1° gennaio 2002, appartengono alla giurisdizione delle commissioni tributarie tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie, compresi quelli regionali, provinciali e comunali e per il Servizio sanitario nazionale, le sovrimposte e le addizionali, le sanzioni amministrative comunque irrogate dagli uffici finanziari, gli interessi e ogni altro onere accessorio.


        3) La ritenuta a titolo d’imposta è una somma sottratta dal reddito ad opera di chi lo eroga, che rappresenta l’intera imposta dovuta. Il contribuente non ha quindi più l’obbligo di dichiarare il reddito in questione.


        4) In seguito all’abolizione della bolla di accompagnamento, le merci in transito non devono più essere necessariamente scortate da alcun documento, fatta eccezione per i casi di fatturazione differita e di trasporto di beni per casuali diverse dalla vendita (C.M. 11-10-1996, n. 249/E).


        5) Ogni qualvolta l’accertamento analitico esprime un volume di reddito non adeguato a quello attribuibile al contribuente sulla base di elementi certi, l’Ufficio potrà ricorrere all’accertamento sintetico. Tale accertamento è esperibile solo nei confronti di persone fisiche. La rettifica, in qualsiasi modo svolta, presuppone una dichiarazione del contribuente.
        Grazie mille ecco la mia risposta

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          Mich, ti chiedo: hai per caso anche tu raccolto in una cartella tutti i quiz postati dai nostri amici forumini???
          Io l'ho fatto poichè seguo il forum da principio, ma ho perso la chiavetta e sono arrabbiatissima anche perchè conteneva tante belle cose di studio...

          Se l'avessi, potresti aiutarmi?
          Ti ringrazio tanto,
          M.

          Commenta


            Originariamente inviato da Micasas Visualizza il messaggio
            Ragazzi,
            domanda molto stupida: la ritenuta a titolo di imposta non opera solo ed esclusivamente con riferimento ad una parte dell'imposta dovuta?
            Grazie a chi avrà la pazienza di spiegarmelo
            Mich

            Quella che dici tu è una ritenuta a titolo di acconto...a seguito della quale andrà versato il saldo...ma a titolo di imposta significa che io io ti trattengo da una certa somma il pari dell'imposta dovuta....
            nn vorrei aver detto cavolate, ma secondo me è cosi'..

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              Originariamente inviato da clematide Visualizza il messaggio
              Mich, ti chiedo: hai per caso anche tu raccolto in una cartella tutti i quiz postati dai nostri amici forumini???
              Io l'ho fatto poichè seguo il forum da principio, ma ho perso la chiavetta e sono arrabbiatissima anche perchè conteneva tante belle cose di studio...

              Se l'avessi, potresti aiutarmi?
              Ti ringrazio tanto,
              M.
              Ciao,
              guarda io ho salvato solo quelli di Big tony :gli altri di Cris, Paolino(SIMONE+MAGGIOLI) e andrea 75, ROL ecc li trovo come te sul Forum e li faccio al momento
              Una cartella personale la faro solo con riferimento ai quiz del corso che faro da meta gennaio
              Saluti e buone feste
              Mich

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                Grazie Mich,
                buone feste anche a te!

                Ciao!

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                  scusate, sapete dirmi cosa è scritto a pag. 1080?, non riesco a visualizzarla.
                  grazie

                  Commenta


                    Originariamente inviato da ezio79 Visualizza il messaggio
                    scusate, sapete dirmi cosa è scritto a pag. 1080?, non riesco a visualizzarla.
                    grazie
                    Te lo incollo

                    ) Gli atti impugnabili sono:
                    1. l’avviso di accertamento;
                    2. l’avviso di liquidazione;
                    3. il provvedimento che irroga le sanzioni;
                    4. il ruolo e la cartella di pagamento;
                    5. l’avviso di mora;
                    6. l’iscrizione di ipoteca sugli immobili;
                    7. il fermo di beni mobili registrati;
                    8. gli atti relativi ad alcune operazioni catastali;
                    9. il rifiuto, espresso o tacito, alla restituzione di tributi, sanzioni, interessi o gli altri accessori non dovuti;
                    10. i provvedimenti che negano la spettanza di agevolazioni nonché i provvedimenti di rigetto delle domande di definizione agevolata dei rapporti tributari;
                    11. ogni altro atto espressamente indicato dalla legge come autonomamente impugnabile.


                    2) L’art. 12, co. 2 della L. 448/2001 (legge finanziaria 2002) ha ampliato la competenza delle commissioni tributarie . Pertanto, a decorrere dal 1° gennaio 2002, appartengono alla giurisdizione delle commissioni tributarie tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie, compresi quelli regionali, provinciali e comunali e per il Servizio sanitario nazionale, le sovrimposte e le addizionali, le sanzioni amministrative comunque irrogate dagli uffici finanziari, gli interessi e ogni altro onere accessorio.


                    3) La ritenuta a titolo d’imposta è una somma sottratta dal reddito ad opera di chi lo eroga, che rappresenta l’intera imposta dovuta. Il contribuente non ha quindi più l’obbligo di dichiarare il reddito in questione.


                    4) In seguito all’abolizione della bolla di accompagnamento, le merci in transito non devono più essere necessariamente scortate da alcun documento, fatta eccezione per i casi di fatturazione differita e di trasporto di beni per casuali diverse dalla vendita (C.M. 11-10-1996, n. 249/E).


                    5) Ogni qualvolta l’accertamento analitico esprime un volume di reddito non adeguato a quello attribuibile al contribuente sulla base di elementi certi, l’Ufficio potrà ricorrere all’accertamento sintetico. Tale accertamento è esperibile solo nei confronti di persone fisiche. La rettifica, in qualsiasi modo svolta, presuppone una dichiarazione del contribuente.

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                      Per pasquale 81: Troppo gentile mi sa che devi andare dall'oculista !!!!!!!!!!! Scherzooooo
                      ps sei su facebook? Il mio nick é gaia michela
                      mich

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