NOTIFICAZIONE ATTI DELL'AMM.NE FINANZIARIA
La normativa di riferimento è contenuta nell'articolo 60 del D.P.R. n. 600 del 29 settembre 1973. Detto articolo dispone che la notificazione si esegue secondo le norme stabilite dagli articoli 137 e seguenti del c.p.c. (già sopra illustrate) con le seguenti modifiche:
Per gli atti dell'amministrazione finanziaria, nel caso risultino sconosciuti l'abitazione, l'ufficio o azienda del contribuente, non può essere applicato l'art. 143 del c.p.c. Particolare attenzione merita, pertanto, la notifica effettuata ai sensi dell'articolo 60, lettera e).
La ratio della norma prevede che, tale forma di notificazione venga eseguita solo quando nel comune dove deve essere effettuata non vi sia ne abitazione ne azienda o ufficio. Quindi, poiché l'articolo 60 lettera e) disciplina l'ipotesi di inesistenza di uno dei luoghi possibili in cui notificare, la norma potrà dirsi ritualmente applicata solo quando effettuate tutte le puntuali ricerche risulti poi impossibile individuare un recapito del destinatario dell'atto. L'avviso di deposito in tal caso anziché sulla porta dell'abitazione, ufficio o azienda (dovendo essere necessariamente tutti questi luoghi inesistenti) è affisso all'Albo Pretorio e la notificazione, ai fini della decorrenza del termine a ricorrere, si ha per eseguita nell'ottavo giorno successivo a quello di affissione. (cfr. anche la circolare ministeriale n°300370 del 1960).
A contrario, per la notifica effettuata ai sensi dell'articolo 140 del codice di procedura civile, chi esegue la notifica deve aver individuato l'abitazione o l'ufficio o l'azienda del destinatario dell'atto, e solo dopo che siano risultati vani tutti i tentativi prescritti dalla legge per effettuare la notifica si procederà tramite il deposito dell'atto nella casa comunale e all'invio della raccomandata con ricevuta di ritorno in modo da avvisare il destinatario.
La normativa di riferimento è contenuta nell'articolo 60 del D.P.R. n. 600 del 29 settembre 1973. Detto articolo dispone che la notificazione si esegue secondo le norme stabilite dagli articoli 137 e seguenti del c.p.c. (già sopra illustrate) con le seguenti modifiche:
- la notificazione è eseguita dai messi comunali ovvero dai messi speciali autorizzati dall'ufficio delle imposte;
- il messo deve fare sottoscrivere dal consegnatario l'atto o l'avviso ovvero indicare i motivi per i quali il consegnatario non ha sottoscritto;
- salvo il caso di consegna dell'atto o dell'avviso in mani proprie, la notificazione deve essere fatta nel domicilio fiscale del destinatario;
- è in facoltà del contribuente di eleggere domicilio presso una persona o un ufficio nel comune del proprio domicilio fiscale per la notificazione degli atti o degli avvisi che lo riguardano. In tal caso l'elezione di domicilio deve risultare espressamente dalla dichiarazione annuale ovvero da altro atto comunicato successivamente al competente ufficio imposte a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento;
- quando nel comune nel quale deve eseguirsi la notificazione non vi è abitazione, ufficio o azienda del contribuente, l'avviso del deposito prescritto dall'art. 140 del codice di procedura civile si affigge nell'albo del comune e la notificazione, ai fini della decorrenza del termine per ricorrere, si ha per eseguita nell'ottavo giorno successivo a quello di affissione;
- le disposizioni contenute negli artt. 142, 143, 146, 150 e 151 del codice di procedura civile non si applicano.
Per gli atti dell'amministrazione finanziaria, nel caso risultino sconosciuti l'abitazione, l'ufficio o azienda del contribuente, non può essere applicato l'art. 143 del c.p.c. Particolare attenzione merita, pertanto, la notifica effettuata ai sensi dell'articolo 60, lettera e).
La ratio della norma prevede che, tale forma di notificazione venga eseguita solo quando nel comune dove deve essere effettuata non vi sia ne abitazione ne azienda o ufficio. Quindi, poiché l'articolo 60 lettera e) disciplina l'ipotesi di inesistenza di uno dei luoghi possibili in cui notificare, la norma potrà dirsi ritualmente applicata solo quando effettuate tutte le puntuali ricerche risulti poi impossibile individuare un recapito del destinatario dell'atto. L'avviso di deposito in tal caso anziché sulla porta dell'abitazione, ufficio o azienda (dovendo essere necessariamente tutti questi luoghi inesistenti) è affisso all'Albo Pretorio e la notificazione, ai fini della decorrenza del termine a ricorrere, si ha per eseguita nell'ottavo giorno successivo a quello di affissione. (cfr. anche la circolare ministeriale n°300370 del 1960).
A contrario, per la notifica effettuata ai sensi dell'articolo 140 del codice di procedura civile, chi esegue la notifica deve aver individuato l'abitazione o l'ufficio o l'azienda del destinatario dell'atto, e solo dopo che siano risultati vani tutti i tentativi prescritti dalla legge per effettuare la notifica si procederà tramite il deposito dell'atto nella casa comunale e all'invio della raccomandata con ricevuta di ritorno in modo da avvisare il destinatario.
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