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Concorso per 855 funzionari in Agenzia delle Entrate

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    Originariamente inviato da Laura Io ce la devo fare Visualizza il messaggio
    Io credo che alla prima domanda si debba rispondere con b) di seguito le ragioni: (ovviamente se ci sono pronunce più recenti e in contrasto correggetemi)

    Le pronunce della Corte suprema: evasione ed elusione

    La Corte di cassazione, con la sentenza del 29 luglio 2004 n. 14515, ha riconosciuto quale operazione elusiva quella che presenta i seguenti elementi:
    • l'elemento oggettivo, costituito dall'esistenza di fatti, atti o negozi, anche collegati tra loro
    • l'elemento soggettivo, costituito dall'assenza di valide ragioni economiche quale fine dell'operazione
    • l'elemento teleologico, costituito dalla finalità di aggirare obblighi e divieti previsti dall'ordinamento tributario o di ottenere riduzioni o rimborsi d'imposta altrimenti indebiti.

    In particolare, secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale (sentenze n. 20398 del 21 ottobre 2005 e n. 22932 del 14 novembre 2005), i giudici hanno disposto la nullità assoluta di alcuni contratti, per difetto di causa, da intendersi come mancanza di uno scopo economico delle operazioni poste in essere.

    Con un'altra sentenza (la n. 20398 del 21 ottobre 2005), la Cassazione ha ipotizzato simulazione assoluta o relativa dei contratti in essere, ovvero la nullità per frode alla legge, compresa quella tributaria, contemplata all'articolo 1344 cc.
    La sentenza del 26 ottobre 2005, n. 20816, va oltre, qualificando le norme tributarie, quali imperative, poste a tutela dell'interesse generale del concorso paritario alle spese pubbliche. Pertanto, l'istituto civilistico della nullità del contratto, quando questo costituisce il mezzo per eludere una norma imperativa, di cui all'articolo 1344 cc, trova applicazione anche alle violazioni di disposizioni tributarie.

    La pronuncia del 5 maggio 2006, n. 10353, riprendendo alcuni punti espressi nella sentenza del 21 febbraio 2006 - causa C-255/02 - della Corte di giustizia, afferma che la valutazione del carattere abusivo ed elusivo dell'operazione economica, spetta al giudice di merito, dandone motivazione logica e adeguata; pertanto, è da rintracciarsi nell'ordinamento interno il principio in base al quale i contribuenti non possano avvalersi fraudolentemente o abusivamente delle norme giuridiche.

    Ne deriva che:
    • un contratto è lecito se, oltre al risparmio fiscale, si accompagna una valida ragione economica
    • la norma tributaria ha natura di norma imperativa e, pertanto, la sua violazione può integrare la figura della nullità del contratto per violazione di legge, di cui all'articolo 1344 cc
    • è l'ordinamento giuridico, e per esso il giudice, che qualifica il fatto (operazione), ricollegando a esso determinati effetti. Pertanto, un'operazione ritenuta elusiva dal giudice, in quanto diretta ad aggirare il sistema tributario, diviene inopponibile all'Amministrazione tributaria.

    Viene, dunque, sanzionato con la nullità civilistica il contratto posto in esser privo di valide ragioni economiche, il cui unico scopo (causa) o motivo (movente individuale) è il risparmio d'imposta. Si va, pertanto, oltre l'inopponibilità delle operazioni poste in essere all'Amministrazione finanziaria.

    Fatte salve le premesse di cui sopra, emerge, una sottile linea di demarcazione tra elusione ed evasione, entrambe caratterizzate, in ogni caso, da una inopponibilità all'Amministrazione finanziaria degli atti posti in esser privi di una valida ragione economica e aventi il fine di aggirare obblighi e divieti previsti dal sistema tributario.
    In tal senso, l'interposizione fittizia di persone, inopponibile all'Amministrazione finanziaria, è un atto nullo ai fini civilistici, e da esso in teoria non dovrebbero discenderne effetti. Ma la legge fa salvi i diritti acquisiti dai terzi, dai titolari apparenti, se in buona fede (articolo 1415 cc). Considerando, inoltre, che la legge permette ai creditori di esercitare l'azione revocatoria (la quale, a sua volta, presuppone un'effettiva alienazione di beni fatta in frode ai creditori, e che la stessa ha effetto esclusivamente nei confronti dei creditori che hanno agito, si dovrebbe sostenere che l'interposizione fittizia andrebbe inizialmente inquadrata nella categoria dell'evasione d'imposta, ma restandone in piedi (al limite) gli effetti civilistici, ben si potrebbe collocarla per il risultato, comunque raggiunto e in presenza di ulteriori condizioni (buona fede e/o motivo illecito non comune a entrambe le parti), nella categoria dell'elusione.

    In ogni caso, si vuole solo sottolineare che a prescindere dalle qualificazioni e fermo restando l'inopponibilità degli atti de quibus all'Amministrazione finanziaria, determinati soprattutto da una programmazione fiscale dell'azienda, i giudici potranno dichiarare la nullità civilistica degli atti posti in essere, con un ritorno allo status ante negozio (rectius contratto), dichiarandolo nullo, mai esistito, con evidenti riflessi in tema di mercato, economia, ordinamento sociale e certezza del diritto.
    Che dire...ris superconvincente però (correggimi se sbaglio) credo che la ris corretta a questo punto sia a)....o ho capito male la spiegazione?

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      [QUOTE=memento28;609475]
      i redditi dei beni conferiti in trust non aventi sede legali in italia:
      a) sono tassati nello stato estero sede del trust;
      b) sono tassati in Italia in capo al beneficiario residente (in italia) solo ove venga verificata la sola finalità elusiva;
      c) sono tassati in Italia in capo al beneficiario residente ;

      Secondo me è C)
      Il comma 75 dell’articolo unico della finanziaria 2007 inserisce all’articolo 44 del TUIR, dopo la lettera g-quinquies), la lettera g-sexies), secondo cui sono redditi di capitale “i redditi imputati al beneficiario di trust ai sensi dell’articolo 73, comma 2, anche se non residenti;”.

      Il trust residente imputa per trasparenza i propri redditi:
      • ai beneficiari residenti;
      • ai beneficiari non residenti.
      In tale ultimo caso, il reddito attribuito al beneficiario non residente, viene tassato in Italia: trattandosi di reddito di capitale corrisposto da soggetto residente, infatti, lo stesso si considera prodotto in Italia ai sensi dell’art. 23, comma 1, lett. b) del TUIR.

      Il trust non residente, che è soggetto passivo IRES per i soli redditi prodotti in Italia, imputa per trasparenza tali redditi ai:
      • soli beneficiari residenti, quali titolari di redditi di capitale.

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        Originariamente inviato da wanamabell Visualizza il messaggio
        Che dire...ris superconvincente però (correggimi se sbaglio) credo che la ris corretta a questo punto sia a)....o ho capito male la spiegazione?
        Dunque, io, se ho capito, credo che NON sia comportamento elusivo perchè manca la condizione "aggiramento di condizioni o divieti" nella domanda questa condizione è espressa in negativo "non aggiramento di obblighi e divieti" , quindi, come da lunga spiegazione (non mia ma trovata in commento alle pronunce) "Viene, dunque, sanzionato con la nullità civilistica il contratto posto in esser privo di valide ragioni economiche, il cui unico scopo (causa) o motivo (movente individuale) è il risparmio d'imposta. Si va, pertanto, oltre l'inopponibilità delle operazioni poste in essere all'Amministrazione finanziaria."
        Ma, ripeto, posso aver interpretato male...

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          Originariamente inviato da pelikana Visualizza il messaggio
          ....scusatemi, ....io avrei il manuale SIMONE per il concorso AE 2008,....potrebbe andare ancora bene???....
          Per quanto riguarda tributario.....in questi 3 anni si sono registrate novità o modifiche ? Se sì...mi dite quali per favore grazie mille
          Ciao,

          il manualone del 2008 può andar bene per le materie prettamente economiche, ma lo eviterei per tutte quelle giuridiche.
          Per tributario ti consiglio un compendio perchè il manualone, anche se aggiornato, è insufficiente per questa materia che deve essere approfondita per bene. Considera comunque che il manualone è ottimo per un'infarinatura di base, essendo indispensabili (purtroppo...sigh!) integrazioni, approfondimenti e aggiornamenti costanti in tutte le materie.

          Se sei ancora ai blocchi di partenza il mio consiglio è di armarti di un compendio di tributario e di un codice tributario aggiornati, il manualone, batterie di quiz e tanta tanta buona volontà.

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            Originariamente inviato da Laura Io ce la devo fare Visualizza il messaggio
            Dunque, io, se ho capito, credo che NON sia comportamento elusivo perchè manca la condizione "aggiramento di condizioni o divieti" nella domanda questa condizione è espressa in negativo "non aggiramento di obblighi e divieti" , quindi, come da lunga spiegazione (non mia ma trovata in commento alle pronunce) "Viene, dunque, sanzionato con la nullità civilistica il contratto posto in esser privo di valide ragioni economiche, il cui unico scopo (causa) o motivo (movente individuale) è il risparmio d'imposta. Si va, pertanto, oltre l'inopponibilità delle operazioni poste in essere all'Amministrazione finanziaria."
            Ma, ripeto, posso aver interpretato male...
            Credo tu abbia interpretato bene! La cosa positiva è che avevo ris bene anche se con ripensamenti vari....la prima è quella che vale! rimaniamo cmq in attesa di maggiori conferme!

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              Originariamente inviato da wanamabell Visualizza il messaggio
              Secondo me sono queste le ris giuste. Nel primo caso non si ravvisano tutti i requisiti necessari previsti dall'art. 37bis dpr 600/73. Nel secondo caso, in base a quanto dice la domanda dalla quale non emerge alcun fenomeno elusivo, credo che i redditi siano imputatie tassati in capo ai beneficiari residenti.
              Anche io son d'accordo con te

              Per quanto riguarda la prima (risp .B) è evidente, leggendo l'art 37-bis DPR 600/73, che la situazione descritta manca di uno dei requisiti che, insieme al risparmio di imposta illecito e all'assenza di valide ragioni economiche, identificano una situazione elusiva ossia l'aggiramento di obblighi e divieti

              Per quanto riguarda la seconda, la risposta è la C
              infatti la stessa parla di BENEFICIARIO residente dei redditi di un trust estero che è sempre e comunque tassato in capo allo stesso come reddito di capitale a prescindere da qualsiasi situzione--art. 44 c. 1 lett g DPR 917/1986

              La risposta B è da considerare scorretta in quanto sotto il profilo fiscale il TRUST istituito e gestito al solo fine di realizzare una mera interposizione nel possesso dei beni (finalità elusiva) non possono essere considerati validamente operante e perciò l tassazione sarà spostata in capo al disponente...ma in questo caso parliamo di Trust e non di beneficiario dei redditi

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                Originariamente inviato da pelikana Visualizza il messaggio
                ....scusatemi, ....io avrei il manuale SIMONE per il concorso AE 2008,....potrebbe andare ancora bene???....
                Per quanto riguarda tributario.....in questi 3 anni si sono registrate novità o modifiche ? Se sì...mi dite quali per favore grazie mille

                ma no, stai tranquilla...è tutto come nel 2008, se non si considerano 4 finanziarie, 6 manovre correttive, oltre 500 circolari, migliaia di interpelli, sentenze della cassazione e vagonate di articoli specialistici...non è successo nulla!!!!


                ...scusatemi non ho resistito,
                per fortuna biancaneve... si è svegliata, o forse...no?
                )))

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                  Originariamente inviato da memento28 Visualizza il messaggio
                  Anche io son d'accordo con te

                  Per quanto riguarda la prima (risp .B) è evidente, leggendo l'art 37-bis DPR 600/73, che la situazione descritta manca di uno dei requisiti che, insieme al risparmio di imposta illecito e all'assenza di valide ragioni economiche, identificano una situazione elusiva ossia l'aggiramento di obblighi e divieti

                  Per quanto riguarda la seconda, la risposta è la C
                  infatti la stessa parla di BENEFICIARIO residente dei redditi di un trust estero che è sempre e comunque tassato in capo allo stesso come reddito di capitale a prescindere da qualsiasi situzione--art. 44 c. 1 lett g DPR 917/1986

                  La risposta B è da considerare scorretta in quanto sotto il profilo fiscale il TRUST istituito e gestito al solo fine di realizzare una mera interposizione nel possesso dei beni (finalità elusiva) non possono essere considerati validamente operante e perciò l tassazione sarà spostata in capo al disponente...ma in questo caso parliamo di Trust e non di beneficiario dei redditi
                  Eh si poi come avrai letto ho cominciato a dubitare della ris (quella alla prima domanda)...sarà stato il troppo vino ahaahahahaa...cmq grazie all'ottima spiegazione di Laura credo di essere rinsavito cmq belle domande!

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                    ...ma allora posso stare tutt'altro che tranquilla .....e su quale testo di tributario mi consigliereste di studiare???

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