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Concorso per 855 funzionari in Agenzia delle Entrate

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    Ho una domanda:
    nella tassazione ordinaria il locatore deve dichiarare non tutto l'ammontare del canone di locazione, ovvero il 100%, ma l'85% per il canone a contratto libero e il 59,5 per il canone convenzionato. Da un'altra parte ho trovato che rispetto al canone libero si ha la possibilità di incrementare del 30% la riduzione della base imponibile e quindi 15%+30%=45%, cosa mi sfugge?

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      Originariamente inviato da zarc Visualizza il messaggio
      Domandina di diritto tributario:

      Ai sensi della legge n. 212 del 2000, si possono istituire nuovi tributi con decreto-legge?
      A) no
      B) si previa autorizzazione del parlamento
      C) si, senz'altro
      qualcun mi può chiarire un dubbio che ho sui decreti legge??
      i decreti legge fanno parte delle fonti del diritto tributario ma non può essere introdotto un nuovo tributo tramite decreto, giusto??
      ma ci sono dei casi in cui può essere introdotto un tributo tramite decreto?? in casi di particolare urgenza forse??
      attendo lumi

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        Originariamente inviato da Big_Tony Visualizza il messaggio
        qualcun mi può chiarire un dubbio che ho sui decreti legge??
        i decreti legge fanno parte delle fonti del diritto tributario ma non può essere introdotto un nuovo tributo tramite decreto, giusto??
        ma ci sono dei casi in cui può essere introdotto un tributo tramite decreto?? in casi di particolare urgenza forse??
        attendo lumi
        Io l'ho studiata così!!!
        1) La riserva di legge (art. 23 Cost.).
        La riserva di legge (art. 23 Cost.) prevede che nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta se non in base alla legge ed era un principio già presente nello Statuto Albertino, sebbene in relazione al concetto più ristretto di tributo (nessun tributo poteva essere imposto o riscosso se non era stato consentito dalle camere e sanzionato dal Re), secondo cui le prestazioni coattive a favore degli enti pubblici, sono limitazioni della proprietà e delle libertà individuali, pertanto possono essere stabilite solo con legge. Tale principio ha la funzione di tutelare la libertà e la proprietà dei contribuenti oltre a garantire che i prelievi siano frutto di concertazione nel Parlamento dal confronto tra maggioranza e minoranza. La disciplina dell’entrate è infatti attribuita al Parlamento in quanto è l’organo più direttamente rappresentativo della volontà popolare. Secondo la dottrina svolge anche una funzione istituzionale legata al principio democratico perché le entrate non hanno solo lo scopo di ripartizione delle spese tra i cittadini ma hanno anche uno scopo di ridistribuzione del reddito, obiettivi economici e sociali. Da tale norma emergono tre problemi in merito alla nozione di:
        1. prestazione imposta à comprende quelle personali e quelle patrimoniali. La Corte costituzionale ha considerato le prestazioni imposte in senso formale (tributi) cioè con un atto autoritativo, i cui effetti prescindono dalla volontà del soggetto passivo tuttavia ha ritenuto, che devono essere considerate anche le imposizioni in senso sostanziale (non tributi) cioè le ipotesi in cui l’obbligazione, anche nascendo da un contratto, è il corrispettivo di un servizio pubblico, che soddisfa un bisogno essenziale ed è reso in regime di monopolio (canoni per i beni demaniali, tariffe elettriche, RCA). In questi casi, il cittadino può scegliere tra la non stipulazione del contratto, rinunciando al soddisfacimento di un bisogno essenziale, e la stipulazione del contratto, accettando obblighi e condizioni unilateralmente e autoritativamente prefissati.
        2. legge à è considerata la legge statale ordinaria e ogni atto normativo avente efficacia di legge (decreto legge e legislativo) compresa la legge regionale (provinciale per Trento e Bolzano) nei limiti costituzionali sulla potestà legislativa. In merito alle fonti comunitarie, la Corte costituzionale ha ritenuto che con l’adesione al Trattato, l’Italia ha operato una limitazione della propria sovranità (legittimata dall’art. 11 Cost.) infatti, i regolamenti comunitari sono direttamente applicabili negli Stati membri, pertanto si verifica una deroga alle norme costituzionali sulla potestà legislativa e sulla riserva di legge che impedisce il contrasto di tali regolamenti con la riserva di legge.
        3. base legislativa à tale riserva è relativa perché le prestazioni imposte non devono essere regolate interamente dalla legge ma basta che abbiano una base legislativa cioè la legge deve avere un contenuto minimo. La riserva di legge riguarda pertanto solo il diritto sostanziale (presupposto, oggetto, soggetti passivi e aliquota) e non le norme procedimentali (accertamento, riscossione e dichiarazione) che possono essere imposte con atti non legislativi (regolamenti, decreti ministeriali, regolamenti delegati). Le sanzioni devono essere anch’esse stabile nella legge ma il procedimento di applicazione può essere previsto con un atto non legislativo. In merito alla base imponibile (rientra nell’oggetto ma è più specifica) e all’aliquota, la riserva di legge è rispettata se la legge indica la misura massima dell’aliquota o fissa criteri idonei a limitare la discrezionalità dell’autorità amministrativa a cui la legge demanda la potestà normativa di fissare il quantum.

        2) Le fonti del diritto tributario.
        Le fonti del diritto tributario sono:
        1. leggi statali e regionali à alle leggi tributarie sono applicate le norme costituzionali sulla formazione delle leggi (art. 70 e ss. Cost.) ma non possono essere abrogate con referendum popolare (art. 75 Cost.) poiché il referendum si presta ad operazioni di facile demagogia e potrebbe avere effetti eversivi; inoltre non possono essere approvate con la legge di bilancio (art. 81 Cost.). Lo Statuto dei diritti del contribuente è una legge ordinaria (l. 212/2000) che contiene diverse leggi tributarie attuative della Costituzione e considerate principi generali dell’ordinamento tributario.
        Lo Statuto prevede inoltre che tali norme possono essere derogate/modificate solo espressamente e non da leggi speciali, tuttavia è stato abrogato tacitamente più volte perché non è una super norma ma è una semplice legge ordinaria rinforzata dal richiamo ai principi costituzionali (art. 18 Statuto).
        2. decreti legge (art. 77 Cost.) à sono provvedimenti provvisori con forza di legge che possono essere adottati dal Governo in casi straordinari di necessità ed urgenza ma devono essere convertiti in legge entro 60 giorni altrimenti decadono ex tunc cioè vengono meno gli effetti giuridici che hanno sorgere ma le camere possono regolare con legge i rapporti giuridici scaturiti da tali decreti non convertiti. In Italia sono molto utilizzati in materia tributaria perché sono rapidi permettendo di evitare le proteste dai generi colpiti tuttavia spesso non erano convertiti e il Governo li reiterava ma la Corte costituzionale ha censurato tale prassi dei decreti catenaccio. Lo Statuto (art. 4) prevede che tali decreti non possono istituire nuovi tributi o prevede l’applicazione di tributi esistenti ad altre categorie di contribuenti.
        3. decreti legislativi (art. 76 Cost.) à il Parlamento può delegare al Governo l’esercizio della funzione legislativa con determinazione dei principi e criteri direttivi ma solo per un tempo limitato e per oggetti definiti. Il loro uso frequente è giustificato dal fatto che le norme tributarie mal si prestano ad essere elaborate e discusse in sede parlamentare per il loro tecnicismo soprattutto nel caso delle riforme. La legge delega del 1971 per la riforma tributaria aveva inoltre attribuito al Governo il potere di emanare decreti legislativi per l’attuazione della riforma, con disposizioni integrative e correttive e per l’emanazione di testi unici. La riforma della tassazione dei redditi della società (IRES) del 2003 è avvenuta anch’essa con decreti legislativi come la riforma del TUIR.
        4. regolamenti governativi (art. 17 l. 400/1988) à sono deliberati dal Consiglio dei Ministri, dopo il parere del Consiglio di Stato e sono emanati dal Presidente della Repubblica. Il Governo ha una potestà regolamentare generale, esercitabile anche senza specifica autorizzazione legislativa. Tali regolamenti hanno forma ed efficacia di atti amministrativi e sono subordinati alle leggi pertanto non possono essere in contrasto con esse altrimenti sono illegittimi e possono essere annullati dal giudice amministrativo o disapplicati dagli altri giudici pertanto non sono oggetto di giudizio di costituzionalità. I regolamenti governativi possono essere:
        a. regolamenti esecutivi à sull’esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi. Tali regolamenti sono presenti in materia tributaria.
        b. regolamenti attuativi e integrativi à sull’attuazione e integrazione di leggi e decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli nelle materie riservate alla competenza regionale. Tali regolamenti sono ammessi in materia tributaria per la parte della disciplina del tributo non coperta dalla riserva di legge.
        c. regolamenti indipendenti à su materie, non riservate alla legge, in cui manca la disciplina da parte di leggi o atti aventi forza di legge pertanto non sono presenti in materia tributaria.
        d. regolamenti organizzatori à sull’organizzazione e funzionamento delle PA.
        e. regolamenti delegati à attuano il fenomeno della delegificazione cioè alleggerimento della legge e il Governo è titolare di una potestà esercitabile previa autorizzazione legislativa nelle materie non coperte da riserva assoluta, per le quali le leggi, autorizzando l’esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l’abrogazione delle norme vigenti incompatibili dall’entrata in vigore delle norme regolamenti (se abrogano norme di legge sono regolamenti delegificati). Tali regolamenti sono pertanto presenti anche in materia tributaria ma deve essere fatto riferimento all’art. 17 c2 L. 400/1988 e la riserva relativa è rispettata se la legge detta la disciplina base della materia.
        5. regolamenti ministeriali à sono adottati con decreto ministeriale nelle materie di competenza di un singolo Ministro, quando la legge conferisce tale potere, se la materia è di competenza di più ministri, sono adottati con decreto del Presidente del Consiglio i regolamenti interministeriali sulla base di un’apposita autorizzazione legislativa. Tali regolamenti sono subordinati anche ai regolamenti governativi pertanto non possono essere in contrasto né con essi né con la legge e gli atti aventi forza di legge. In materia tributaria hanno riguardato la revisione del catasto, rendite catastali, modello di dichiarazione dei redditi e quote di ammortamento.

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          In conclusione, dal mio punto di vista, i decreti legge sono una fonte di diritto tributario... la Costituzione lo ammette mentre lo Statuto del contribuente no... la Costituzione però prevale sullo Statuto che è una semplice legge. Questo punto fu spiegato per bene all'università... sono sicura al 100% che la prof. la voleva così la risposta!!!!

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            @colbert85:
            Ma dove eri finito?
            sequestrato da una banca????????
            ma in lombardia internet non va???
            direi di no visto che digito da Milano!
            Come stai?

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              Kiarina puoi farmi un esempio di legge speciale?

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                Originariamente inviato da Big_Tony Visualizza il messaggio
                qualcun mi può chiarire un dubbio che ho sui decreti legge??
                i decreti legge fanno parte delle fonti del diritto tributario ma non può essere introdotto un nuovo tributo tramite decreto, giusto??
                ma ci sono dei casi in cui può essere introdotto un tributo tramite decreto?? in casi di particolare urgenza forse??
                attendo lumi
                l'art. 23 della Costituzione pone il principio della riserva di legge in base alla quale nessuna imposizione tributaria puo essere imposta imposta se non in base alla legge.Quest'ultima è, tuttavia, una riserva relativa nel senso che è consentito al legislatore prederminare gli aspetti principali della materia demando all'esecutivo questioni di dettaglio.
                Premesso che il decreto-legge è pur sempre atto avente forza di legge(al pari quindi di qualsiasi legge ordinaria) emanato dall'esecutivo emesso di propria iniziativa etc etc , lo Statuto dei contribuenti(art. 4) vieta espressamente il suo utilizzo per l'istituzione di nuovi tributi e quindi la sua competenza non puo che essere ovviamente limitato a regolamentare questioni di dettaglio relativi a tributi gia esistenti

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                  Originariamente inviato da kiarina.86 Visualizza il messaggio
                  In conclusione, dal mio punto di vista, i decreti legge sono una fonte di diritto tributario... la Costituzione lo ammette mentre lo Statuto del contribuente no... la Costituzione però prevale sullo Statuto che è una semplice legge. Questo punto fu spiegato per bene all'università... sono sicura al 100% che la prof. la voleva così la risposta!!!!
                  mi permetto di aggiungere

                  il divieto è posto per frenare il ricorso al decreto legge in materia tributaria
                  Ancora, lo spirito dell' art. 23 della costituzione (riserva di legge) è proprio quello di demandare al parlamento (dove siede sia una maggioranza che una minoranza) l' istituzione di nuovi tributi

                  l' art. 4 prevede un divieto a condizione che:
                  1. non si introducano nuovi tributi
                  2. non si estendano tributi esistenti a categorie di soggetti diversi da quelli originariamente previsti
                  quindi se, ad es., un D.L. dovesse aumentare l' aliquota di una determinata imposta, non si ha alcuna violazione neanche in base all' art.4

                  infine, lo statuto del contribuente all' art. 1 ammette deroga espressa

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                    quindi lo statuto vieta l'introduzione di leggi tributarie tramite decreti ma la costituzione no.
                    quindi ad una domanda tipo: si può introdurre un nuovo tributo tramite decreto?? che rispondete??
                    no, perchè lo vieta lo statuto?? ma in fondo la costituzione lo ammette e comunque lo statuto è sempre una legge di grado inferiore rispetto alla costituzione

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                      Originariamente inviato da verde.71 Visualizza il messaggio
                      mi permetto di aggiungere

                      il divieto è posto per frenare il ricorso al decreto legge in materia tributaria
                      Ancora, lo spirito dell' art. 23 della costituzione (riserva di legge) è proprio quello di demandare al parlamento (dove siede sia una maggioranza che una minoranza) l' istituzione di nuovi tributi

                      l' art. 4 prevede un divieto a condizione che:
                      1. non si introducano nuovi tributi
                      2. non si estendano tributi esistenti a categorie di soggetti diversi da quelli originariamente previsti
                      quindi se, ad es., un D.L. dovesse aumentare l' aliquota di una determinata imposta, non si ha alcuna violazione neanche in base all' art.4

                      infine, lo statuto del contribuente all' art. 1 ammette deroga espressa
                      ora mi è più chiara la faccenda. in poche parole se il governo deroga espressamente allo statuto, potrebbe anche introdurre un nuovo tributo tramite decreto, se questo poi viene approvato entro 60gg

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                      Sto operando...
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