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    #31
    Originariamente inviato da Pepito82 Visualizza il messaggio
    Ok ok si ... ragionando in questi termini mi trovo ... la gestione di questi beni rientra nella gestione accessoria (cioè eventuali fitti, spese di manutenzione, etc..etc...) ... nel momento in cui vengono alienati allora passiamo alla gestione straordinaria ... giusto ?

    Esattamente...questa cosa mi è stata tra l'altro detta da un commercialista che ha appena passato a Milano l'esame con 30...domani gli scrivo e mi faccio riconfermare il tutto e vi faccio sapere...

    Insomma...produrrò...prove irrefutabili Vostro Onore...
    nec recisa recedit

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      #32
      Originariamente inviato da paola66 Visualizza il messaggio
      Esattamente...questa cosa mi è stata tra l'altro detta da un commercialista che ha appena passato a Milano l'esame con 30...domani gli scrivo e mi faccio riconfermare il tutto e vi faccio sapere...

      Insomma...produrrò...prove irrefutabili Vostro Onore...

      OKOK ... a noi non può fare che piacere ...

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        #33
        non complicatevi la vita..la gestione accessoria in quante tale non è straordinaria, ma è marginale rispetto alla gestione caratteristiaca. anzi la si puo chiamare extra caratteristica.

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          #34
          PROVENTI E ONERI STRAORDINARI
          L'aggregato E comprende tutti i costi e ricavi straordinari, che sono quelli da iscrivere nelle voci E20 - Proventi straordinari
          ed E21 - Oneri straordinari. Come precisato nel Doc. n. 12 dei Principi Contabili si tratta di plusvalenze e minusvalenze e
          di sopravvenienze attive e passive derivanti da fatti per i quali la fonte del provento o dell'onere è estranea alla gestione
          ordinaria dell'impresa; di componenti positivi e negativi relativi ad esercizi precedenti (inclusi gli effetti di errori di
          rilevazione di fatti di gestione o di valutazione di poste di bilancio, e le imposte relative ad esercizi precedenti); di
          componenti reddituali che costituiscono l'effetto di variazioni dei criteri di valutazione.
          Gli errori menzionati possono essere costituiti da errori nei calcoli, da errori nell'applicazione di principi contabili ed in
          particolare di criteri di valutazione, o da sviste o errate misurazioni di fatti che già esistevano nella predisposizione dei
          bilanci di esercizi precedenti.
          Le varie categorie di costi e ricavi straordinari sono quelle di seguito indicate, in base alla classificazione contenuta nel
          citato Documento n. 12.
          a) Oneri, plusvalenza e minusvalenze derivanti da operazioni con rilevanti effetti sulla struttura dell'azienda (6)
          - Oneri di ristrutturazioni aziendali
          - Plusvalenze e minusvalenze derivanti da conferimenti di aziende e rami aziendali, fusioni, scissioni ed altre
          operazioni sociali straordinarie
          - Plusvalenze e minusvalenze derivanti dalla cessione (compresa la permuta) di parte significativa delle
          partecipazioni detenute o di titoli a reddito fisso immobilizzati
          - Plusvalenze e minusvalenze derivanti in generale da operazioni di natura straordinaria, di riconversione
          produttiva, ristrutturazione o ridimensionamento produttivo
          - Plusvalenze o minusvalenze derivanti da espropri o nazionalizzazioni di beni
          Le plusvalenze e minusvalenze da alienazione devono essere iscritte in apposita sottovoce delle voci E20 ed E21.
          b) Plusvalenze e minusvalenze derivanti dall'alienazione di immobili civili ed altri beni non strumentali all'attività
          produttiva e non afferenti la gestione finanziaria
          Anche queste plusvalenze e minusvalenze devono essere iscritte in apposita sottovoce della voce E20 ed 221.

          c) Plusvalenze e minusvalenze da svalutazionione e rivalutazioni di natura straordinaria
          Sono svalutazioni e rivalutazioni ritenute di natura straordinaria.
          ......

          Originariamente inviato da GEROB82 Visualizza il messaggio
          anche io concordo che la cessione di beni non strumentali rientra nella gestione accessoria o atipica o patrimoniale
          I.Santacrocelover

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            #35
            Ok, quindi gestione straordinaria ... aggiudicato ...

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              #36
              io non sono d'accordo

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                #37
                Originariamente inviato da paola66 Visualizza il messaggio
                Ciao Mich...guarda premesso che sia le cessioni di beni strumentali che le cessioni di beni non strumentali danno luogo a plusvalenze o minusvalenze la differenza è che la cessione di bene strumentale è gestione ordinaria mentre la cessione di bene non strumentale è gestione straordinaria... invece la gestione ( ma senza alienazione ) dei beni non strumentali ( e quindi cose tipo immobili o titoli ) rientra nella gestione accessoria o atipica o patrimoniale ...almeno io ho ricostruito così...poi i signori economisti avranno la bontà ( spero ) di dirci se effettivamente è così.
                Un abbraccio ...

                ....Un ragionamento impecabile.....è così.....Paola io sono nuova sul forum ma ho visto i tuoi interventi...sei mitica....

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                  #38
                  Ragazzi ho trovato un file dove il ragionamento di Paola viene confermato e spiegato per bene passo dopo passo ... buona lettura e grazie Paola

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                    #39
                    Originariamente inviato da romasco Visualizza il messaggio
                    PROVENTI E ONERI STRAORDINARI
                    L'aggregato E comprende tutti i costi e ricavi straordinari, che sono quelli da iscrivere nelle voci E20 - Proventi straordinari
                    ed E21 - Oneri straordinari. Come precisato nel Doc. n. 12 dei Principi Contabili si tratta di plusvalenze e minusvalenze e
                    di sopravvenienze attive e passive derivanti da fatti per i quali la fonte del provento o dell'onere è estranea alla gestione
                    ordinaria dell'impresa; di componenti positivi e negativi relativi ad esercizi precedenti (inclusi gli effetti di errori di
                    rilevazione di fatti di gestione o di valutazione di poste di bilancio, e le imposte relative ad esercizi precedenti); di
                    componenti reddituali che costituiscono l'effetto di variazioni dei criteri di valutazione.
                    Gli errori menzionati possono essere costituiti da errori nei calcoli, da errori nell'applicazione di principi contabili ed in
                    particolare di criteri di valutazione, o da sviste o errate misurazioni di fatti che già esistevano nella predisposizione dei
                    bilanci di esercizi precedenti.
                    Le varie categorie di costi e ricavi straordinari sono quelle di seguito indicate, in base alla classificazione contenuta nel
                    citato Documento n. 12.
                    a) Oneri, plusvalenza e minusvalenze derivanti da operazioni con rilevanti effetti sulla struttura dell'azienda (6)
                    - Oneri di ristrutturazioni aziendali
                    - Plusvalenze e minusvalenze derivanti da conferimenti di aziende e rami aziendali, fusioni, scissioni ed altre
                    operazioni sociali straordinarie
                    - Plusvalenze e minusvalenze derivanti dalla cessione (compresa la permuta) di parte significativa delle
                    partecipazioni detenute o di titoli a reddito fisso immobilizzati
                    - Plusvalenze e minusvalenze derivanti in generale da operazioni di natura straordinaria, di riconversione
                    produttiva, ristrutturazione o ridimensionamento produttivo
                    - Plusvalenze o minusvalenze derivanti da espropri o nazionalizzazioni di beni
                    Le plusvalenze e minusvalenze da alienazione devono essere iscritte in apposita sottovoce delle voci E20 ed E21.
                    b) Plusvalenze e minusvalenze derivanti dall'alienazione di immobili civili ed altri beni non strumentali all'attività
                    produttiva e non afferenti la gestione finanziaria
                    Anche queste plusvalenze e minusvalenze devono essere iscritte in apposita sottovoce della voce E20 ed 221.
                    c) Plusvalenze e minusvalenze da svalutazionione e rivalutazioni di natura straordinaria
                    Sono svalutazioni e rivalutazioni ritenute di natura straordinaria.
                    ......






                    Grazie Professore ...fa piacere sapere che quando c'è bisogno ci sei...
                    nec recisa recedit

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                      #40
                      Originariamente inviato da Pepito82 Visualizza il messaggio
                      Ragazzi ho trovato un file dove il ragionamento di Paola viene confermato e spiegato per bene passo dopo passo ... buona lettura e grazie Paola


                      Ringraziete Romasco ... è lui che mi ha insegnato questo ragionamento ...comunque ...tutto è bene quel che finisce bene no ?
                      nec recisa recedit

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                      Sto operando...
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