Il 1° gennaio 2020 è entrata in vigore la Direttiva 1910/2018, che prevede come condizione per applicare il regime di “esenzione” per una cessione comunitaria, che il cessionario sia identificato ai fini Iva in un Paese diverso da quello da cui parte la merce, ed abbia comunicato al cedente tale numero di identificazione Iva.
La Direttiva non è stata recepita dallo Stato italiano, ma deve ritenersi direttamente efficace, e riguarda quindi la possibilità di applicare il regime di non imponibilità previsto dall’articolo 41 D.L. 331/1993.
La norma comunitaria prescrive quindi l’obbligatorietà di un numero identificativo ai fini Iva. Si tratta del numero di partita Iva che gli Stati membri iscrivono nel Vies, e quindi quello che è controllabile sul sito internet della Commissione europea; oramai, anche dal sito dell’Agenzia delle Entrate si viene “linkati” al sito della Commissione.
https://www.ecnews.it/cessioni-comun...l-cessionario/
La Direttiva non è stata recepita dallo Stato italiano, ma deve ritenersi direttamente efficace, e riguarda quindi la possibilità di applicare il regime di non imponibilità previsto dall’articolo 41 D.L. 331/1993.
La norma comunitaria prescrive quindi l’obbligatorietà di un numero identificativo ai fini Iva. Si tratta del numero di partita Iva che gli Stati membri iscrivono nel Vies, e quindi quello che è controllabile sul sito internet della Commissione europea; oramai, anche dal sito dell’Agenzia delle Entrate si viene “linkati” al sito della Commissione.
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