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    L’odierno provvedimento, predisposto in attuazione delle norme contenute negli articoli 1, comma 6, e 2, comma 4-ter, del Dlgs n. 471/1997 che, rispettivamente, prevedono la non applicazione della sanzione stabilita dall’articolo 1, comma 2 dello stesso decreto:
    • qualora il contribuente adotti un regime di oneri documentali in materia di prezzi di trasferimento praticati nelle transazioni con imprese associate, che permetta il riscontro della conformità al valore di libera concorrenza dei prezzi di trasferimento praticati (articolo 1)
    • in caso di rettifica dei prezzi di trasferimento praticati nell'ambito delle operazioni di cui all’articolo 110, comma 7, del Tuir, da cui derivi la non corretta applicazione delle aliquote convenzionali sul valore delle royalties e degli interessi passivi che eccede il valore normale previste per l'esercizio della ritenuta di cui all’articolo 25, quarto comma, del Dpr n. 600/1973, qualora, nel corso dell'accesso, ispezione o verifica o di altra attività istruttoria, il contribuente consegni all’amministrazione finanziaria la documentazione indicata in un apposito provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate idonea a consentire il riscontro della conformità al valore normale dei prezzi di trasferimento praticati (articolo 2, comma 4-ter)

    trae origine, in particolare, nel decreto Mef del 14 maggio 2018 (vedi articolo “Prezzi di trasferimento: firmato il decreto Mef.”), il quale, nel rispetto degli standard Ocse, ha definito nuove linee guida sulla disciplina del transfer pricing in seguito alla modifica dell’articolo 110, comma 7, Tuir, operata dall’articolo 59, del Dl n. 50/2017, e sostituisce, quindi, quello emanato il 29 settembre 2010 che aveva fissato le prime regole operative delle disposizioni anti-sanzioni sul transfer pricing.
    bla bla bla....

    5. Forme, estensione e condizioni di efficacia della documentazione idonea
    5.1. Forma del Masterfile e della Documentazione Nazionale
    5.1.1. Il Masterfile e la Documentazione Nazionale devono essere redatti in lingua italiana; tuttavia il Masterfile può essere presentato in lingua inglese.
    5.1.2. Il Masterfile e la Documentazione Nazionale devono essere firmati dal legale rappresentante del contribuente o da un suo delegato mediante firma elettronica con marca temporale da apporre entro la data di presentazione della dichiarazione dei redditi.
    5.1.3. Tutta la documentazione di cui al presente provvedimento deve essere presentata in formato elettronico ed è esibita entro il termine di cui al punto 5.2.1.

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      http://www.firma-digitale.eu/marca-temporale.html

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          Leggi la bozza della Legge di bilancio 2021 – PDF



          ART. 108. (Procedura d’infrazione 2008-2010 - Adeguamento della normativa IVA) .

          Al decreto del presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:
          a) all’articolo 4: 1) nel comma 4, le parole da “ad esclusione di quelle” a “organizzazioni nazionali” sono soppresse; 2) nel comma 5, le parole “, escluse le pubblicazioni delle associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, assistenziali, culturali, sportive dilettantistiche, di promozione sociale e di formazione extrascolastica della persona cedute prevalentemente ai propri associati” nonché le parole “le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate in occasione di manifestazioni propagandistiche dai partiti politici rappresentati nelle Assemblee nazionali e regionali” sono soppresse; 3) i commi 6, 7, 8 e 9 sono abrogati;
          b) all’articolo 10, dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti: “3. L’esenzione dall’imposta si applica inoltre alle seguenti operazioni, a condizione di non provocare distorsioni della concorrenza a danno delle imprese commerciali soggette all'IVA:
          1) le prestazioni di servizi e le cessioni di beni ad esse strettamente connesse effettuate in conformità alle finalità istituzionali da associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, assistenziali, culturali, di promozione sociale e di formazione extra-scolastica della persona, verso pagamento di corrispettivi specifici, o di contributi supplementari fissati in conformità dello statuto, in funzione delle maggiori o diverse prestazioni alle quali danno diritto, nei confronti di soci, associati o partecipanti, di associazioni che svolgono la medesima attività e che per legge, regolamento o statuto fanno parte di un’unica organizzazione locale o nazionale, nonché dei rispettivi soci, associati o partecipanti e dei tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali;
          2) le prestazioni di servizi strettamente connesse con la pratica dello sport o dell’educazione fisica rese da associazioni sportive dilettantistiche alle persone che esercitano lo sport o l’educazione fisica nonché da associazioni che svolgono la medesima attività e che per legge, regolamento o statuto fanno parte di un’unica organizzazione locale o nazionale, nonché dei rispettivi soci, associati o partecipanti e dei tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali;
          3) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate in occasione di manifestazioni propagandistiche dagli enti e dagli organismi di cui al numero 1 del presente comma, organizzate a loro esclusivo profitto; 4) la somministrazione di alimenti e bevande effettuata presso le sedi in cui viene svolta l'attività, da bar ed esercizi similari, sempreché tale attività sia strettamente complementare a quelle svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali dalle associazioni di promozione sociale ricomprese tra gli enti di cui all'articolo 3, comma 6, lettera e), della legge 25 agosto 1991, n. 287, le cui finalità assistenziali siano riconosciute dal Ministero dell'interno, anche se effettuata verso pagamento di corrispettivi specifici, nei confronti di indigenti.
          4. Le disposizioni di cui al comma 3 si applicano a condizione che le associazioni interessate abbiano il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge, e si conformino alle seguenti clausole, da inserire nei relativi atti costitutivi o statuti redatti nella forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata o registrata, ovvero alle corrispondenti clausole previste dal decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117:
          a) obbligo di devolvere il patrimonio dell'ente, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo e salvo diversa destinazione imposta dalla legge;
          b) disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente ogni limitazione in funzione della temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati o partecipanti maggiori d'età il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione;
          c) obbligo di redigere e di approvare annualmente un rendiconto economico e finanziario secondo le disposizioni statutarie; d) eleggibilità libera degli organi amministrativi, principio del voto singolo di cui all'articolo 2532, secondo comma, del codice civile, sovranità dell'assemblea dei soci, associati o partecipanti e i criteri di loro ammissione ed esclusione, criteri e idonee forme di pubblicità delle convocazioni assembleari, delle relative deliberazioni, dei bilanci o rendiconti; è ammesso il voto per corrispondenza per le associazioni il cui atto costitutivo, anteriore al 1 gennaio 1997, preveda tale modalità di voto ai sensi dell'articolo 2532, ultimo comma, del codice civile e sempreché le stesse abbiano rilevanza a livello nazionale e siano prive di organizzazione a livello locale; e) intrasmissibilità della quota o contributo associativo ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non rivalutabilità della stessa.
          5. Le disposizioni di cui alle lettere b) e d) del comma 4 non si applicano alle associazioni religiose riconosciute dalle confessioni con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese, nonché alle associazioni politiche, sindacali e di categoria.
          6. Le disposizioni sulla perdita della qualifica di ente non commerciale previste ai fini delle imposte sui redditi, si applicano anche ai fini dell'imposta sul valore aggiunto.”.

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            ART. 108. (Procedura d’infrazione 2008-2010 - Adeguamento della normativa IVA) .

            Al decreto del presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:
            a) all’articolo 4: 1) nel comma 4, le parole da “ad esclusione di quelle” a “organizzazioni nazionali” sono soppresse; 2) nel comma 5, le parole “, escluse le pubblicazioni delle associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, assistenziali, culturali, sportive dilettantistiche, di promozione sociale e di formazione extrascolastica della persona cedute prevalentemente ai propri associati” nonché le parole “le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate in occasione di manifestazioni propagandistiche dai partiti politici rappresentati nelle Assemblee nazionali e regionali” sono soppresse; 3) i commi 6, 7, 8 e 9 sono abrogati;
            b) all’articolo 10, dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti: “3. L’esenzione dall’imposta si applica inoltre alle seguenti operazioni, a condizione di non provocare distorsioni della concorrenza a danno delle imprese commerciali soggette all'IVA:
            1) le prestazioni di servizi e le cessioni di beni ad esse strettamente connesse effettuate in conformità alle finalità istituzionali da associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, assistenziali, culturali, di promozione sociale e di formazione extra-scolastica della persona, verso pagamento di corrispettivi specifici, o di contributi supplementari fissati in conformità dello statuto, in funzione delle maggiori o diverse prestazioni alle quali danno diritto, nei confronti di soci, associati o partecipanti, di associazioni che svolgono la medesima attività e che per legge, regolamento o statuto fanno parte di un’unica organizzazione locale o nazionale, nonché dei rispettivi soci, associati o partecipanti e dei tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali;
            2) le prestazioni di servizi strettamente connesse con la pratica dello sport o dell’educazione fisica rese da associazioni sportive dilettantistiche alle persone che esercitano lo sport o l’educazione fisica nonché da associazioni che svolgono la medesima attività e che per legge, regolamento o statuto fanno parte di un’unica organizzazione locale o nazionale, nonché dei rispettivi soci, associati o partecipanti e dei tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali;
            3) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate in occasione di manifestazioni propagandistiche dagli enti e dagli organismi di cui al numero 1 del presente comma, organizzate a loro esclusivo profitto; 4) la somministrazione di alimenti e bevande effettuata presso le sedi in cui viene svolta l'attività, da bar ed esercizi similari, sempreché tale attività sia strettamente complementare a quelle svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali dalle associazioni di promozione sociale ricomprese tra gli enti di cui all'articolo 3, comma 6, lettera e), della legge 25 agosto 1991, n. 287, le cui finalità assistenziali siano riconosciute dal Ministero dell'interno, anche se effettuata verso pagamento di corrispettivi specifici, nei confronti di indigenti.
            4. Le disposizioni di cui al comma 3 si applicano a condizione che le associazioni interessate abbiano il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge, e si conformino alle seguenti clausole, da inserire nei relativi atti costitutivi o statuti redatti nella forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata o registrata, ovvero alle corrispondenti clausole previste dal decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117:
            a) obbligo di devolvere il patrimonio dell'ente, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo e salvo diversa destinazione imposta dalla legge;
            b) disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente ogni limitazione in funzione della temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati o partecipanti maggiori d'età il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione;
            c) obbligo di redigere e di approvare annualmente un rendiconto economico e finanziario secondo le disposizioni statutarie; d) eleggibilità libera degli organi amministrativi, principio del voto singolo di cui all'articolo 2532, secondo comma, del codice civile, sovranità dell'assemblea dei soci, associati o partecipanti e i criteri di loro ammissione ed esclusione, criteri e idonee forme di pubblicità delle convocazioni assembleari, delle relative deliberazioni, dei bilanci o rendiconti; è ammesso il voto per corrispondenza per le associazioni il cui atto costitutivo, anteriore al 1 gennaio 1997, preveda tale modalità di voto ai sensi dell'articolo 2532, ultimo comma, del codice civile e sempreché le stesse abbiano rilevanza a livello nazionale e siano prive di organizzazione a livello locale; e) intrasmissibilità della quota o contributo associativo ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non rivalutabilità della stessa.
            5. Le disposizioni di cui alle lettere b) e d) del comma 4 non si applicano alle associazioni religiose riconosciute dalle confessioni con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese, nonché alle associazioni politiche, sindacali e di categoria.
            6. Le disposizioni sulla perdita della qualifica di ente non commerciale previste ai fini delle imposte sui redditi, si applicano anche ai fini dell'imposta sul valore aggiunto.”.
            non era qui ahahaha che dovevo postarlo...ve lo lascio

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              ART. 108. (Procedura d’infrazione 2008-2010 - Adeguamento della normativa IVA) .

              Al decreto del presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:
              a) all’articolo 4: 1) nel comma 4, le parole da “ad esclusione di quelle” a “organizzazioni nazionali” sono soppresse; 2) nel comma 5, le parole “, escluse le pubblicazioni delle associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, assistenziali, culturali, sportive dilettantistiche, di promozione sociale e di formazione extrascolastica della persona cedute prevalentemente ai propri associati” nonché le parole “le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate in occasione di manifestazioni propagandistiche dai partiti politici rappresentati nelle Assemblee nazionali e regionali” sono soppresse; 3) i commi 6, 7, 8 e 9 sono abrogati;
              b) all’articolo 10, dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti: “3. L’esenzione dall’imposta si applica inoltre alle seguenti operazioni, a condizione di non provocare distorsioni della concorrenza a danno delle imprese commerciali soggette all'IVA:
              1) le prestazioni di servizi e le cessioni di beni ad esse strettamente connesse effettuate in conformità alle finalità istituzionali da associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, assistenziali, culturali, di promozione sociale e di formazione extra-scolastica della persona, verso pagamento di corrispettivi specifici, o di contributi supplementari fissati in conformità dello statuto, in funzione delle maggiori o diverse prestazioni alle quali danno diritto, nei confronti di soci, associati o partecipanti, di associazioni che svolgono la medesima attività e che per legge, regolamento o statuto fanno parte di un’unica organizzazione locale o nazionale, nonché dei rispettivi soci, associati o partecipanti e dei tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali;
              2) le prestazioni di servizi strettamente connesse con la pratica dello sport o dell’educazione fisica rese da associazioni sportive dilettantistiche alle persone che esercitano lo sport o l’educazione fisica nonché da associazioni che svolgono la medesima attività e che per legge, regolamento o statuto fanno parte di un’unica organizzazione locale o nazionale, nonché dei rispettivi soci, associati o partecipanti e dei tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali;
              3) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate in occasione di manifestazioni propagandistiche dagli enti e dagli organismi di cui al numero 1 del presente comma, organizzate a loro esclusivo profitto; 4) la somministrazione di alimenti e bevande effettuata presso le sedi in cui viene svolta l'attività, da bar ed esercizi similari, sempreché tale attività sia strettamente complementare a quelle svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali dalle associazioni di promozione sociale ricomprese tra gli enti di cui all'articolo 3, comma 6, lettera e), della legge 25 agosto 1991, n. 287, le cui finalità assistenziali siano riconosciute dal Ministero dell'interno, anche se effettuata verso pagamento di corrispettivi specifici, nei confronti di indigenti.
              4. Le disposizioni di cui al comma 3 si applicano a condizione che le associazioni interessate abbiano il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge, e si conformino alle seguenti clausole, da inserire nei relativi atti costitutivi o statuti redatti nella forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata o registrata, ovvero alle corrispondenti clausole previste dal decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117:
              a) obbligo di devolvere il patrimonio dell'ente, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo e salvo diversa destinazione imposta dalla legge;
              b) disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente ogni limitazione in funzione della temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati o partecipanti maggiori d'età il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione;
              c) obbligo di redigere e di approvare annualmente un rendiconto economico e finanziario secondo le disposizioni statutarie; d) eleggibilità libera degli organi amministrativi, principio del voto singolo di cui all'articolo 2532, secondo comma, del codice civile, sovranità dell'assemblea dei soci, associati o partecipanti e i criteri di loro ammissione ed esclusione, criteri e idonee forme di pubblicità delle convocazioni assembleari, delle relative deliberazioni, dei bilanci o rendiconti; è ammesso il voto per corrispondenza per le associazioni il cui atto costitutivo, anteriore al 1 gennaio 1997, preveda tale modalità di voto ai sensi dell'articolo 2532, ultimo comma, del codice civile e sempreché le stesse abbiano rilevanza a livello nazionale e siano prive di organizzazione a livello locale; e) intrasmissibilità della quota o contributo associativo ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non rivalutabilità della stessa.
              5. Le disposizioni di cui alle lettere b) e d) del comma 4 non si applicano alle associazioni religiose riconosciute dalle confessioni con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese, nonché alle associazioni politiche, sindacali e di categoria.
              6. Le disposizioni sulla perdita della qualifica di ente non commerciale previste ai fini delle imposte sui redditi, si applicano anche ai fini dell'imposta sul valore aggiunto.”.
              http://www.retisolidali.it/forum-sba...terzo-settore/

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                https://www.dagospia.com/rubrica-4/b...ria-253805.htm

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                  https://www.youtube.com/watch?v=PFXGcdWCdEo

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                    bla bla bla....

                    5. Forme, estensione e condizioni di efficacia della documentazione idonea
                    5.1. Forma del Masterfile e della Documentazione Nazionale
                    5.1.1. Il Masterfile e la Documentazione Nazionale devono essere redatti in lingua italiana; tuttavia il Masterfile può essere presentato in lingua inglese.
                    5.1.2. Il Masterfile e la Documentazione Nazionale devono essere firmati dal legale rappresentante del contribuente o da un suo delegato mediante firma elettronica con marca temporale da apporre entro la data di presentazione della dichiarazione dei redditi.
                    5.1.3. Tutta la documentazione di cui al presente provvedimento deve essere presentata in formato elettronico ed è esibita entro il termine di cui al punto 5.2.1.
                    https://static1.squarespace.com/stat...23-11-2020.pdf

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                      https://www.laprovinciadicomo.it/sto...ne_1377957_11/

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