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Originariamente inviato da ROL Visualizza il messaggiox strelizia
a che data sono pubblicate le dispense?Ultima modifica di strelizia; 02-08-2020, 11:28.
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Originariamente inviato da ROL Visualizza il messaggioio sto consigliando agli inquilini di dare l'appalto a società che accettino di rispettare il 17 bis anche se non obbligate
https://www.ilfattoquotidiano.it/202...stato/5886783/
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allora.....faccciamo così ahahahahaha
REATO SIA PER CHI RICHIEDE IL BONUS SIA PER L'IMPRENDITORE CHE DICHIARA IL FALSO IN FATTURA
1) interventi diversi da quelli fatturati
2) indicazione in fattura di interventi che danno diritto a sconto ma poi si va ad effettuare un lavoro diverso
3) gonfiare i prezzi dei costi in modo da finanziare altri lavori che non prevedono il 110 %
4) far fatturare i lavori ad impresa diversa (cartiera) da quella che ha fatto i lavori
per l'imprenditore----> da 4 a 8 anni di carcere
per inquilino---> falsa dichiarazione e concorso in emissione di falsa fatturazione
mi raccomando....i lavori fateli fare solo a professionisti seri e preparati.
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Originariamente inviato da strelizia Visualizza il messaggio
Non tutto ha la stessa datazione...accertamento 2017 e quindi ci sono stati cambiamenti...anche nel processo tributario e nelle sanzioni ce ne sono stati...me li posso cercare pure da sola, ma in questo modo sono più sicura che mi sfugga meno...purtroppo i manuali sulla parte generale non sono aggiornati, ci sono solo compendi...a meno che non cambi manuale
Con la circolare 17/E/2020, l’Agenzia delle entrate ha fornito i chiarimenti interpretativi in relazione alla nuova disciplina che, secondo quanto previsto dal comma 2, articolo 4-octies, D.L. 34/2019, si applica agli avvisi di accertamento emessi dal 1° luglio 2020.
Il D.L. 34/2019 (c.d. Decreto crescita), con l’intento di dare risposta alla tanto invocata introduzione di un generalizzato obbligo di contraddittorio, e così colmare le evidenti lacune difensive già registrate in sede giurisprudenziale e deflazionare il contenzioso tributario, ha introdotto un obbligo di invito al contraddittorio per gli avvisi di accertamento emessi a partire dall’1.7.2020, che però appare sine dubio assai limitato.
Con l’articolo 4-decies D.L. 34/2019 convertito nella L. 58/2019 (c.d. Decreto crescita) il legislatore ha introdotto una norma di interpretazione autentica in materia di ravvedimento parziale (o, più correttamente, frazionato) inserendo un nuovo articolo 13-bis all’interno del D.Lgs. 472/1997,
L’articolo 36-ter D.P.R. 600/1973 contiene la disciplina del controllo formale delle dichiarazioni, stabilendo, appunto, che gli uffici periferici dell’Amministrazione finanziaria possono procedere, entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di presentazione, al controllo formale delle dichiarazioni presentate dai contribuenti e dai sostituti d’imposta.Sulla materia è di recente intervenuto il cosiddetto Decreto crescita (D.L. 34/2019) con l’inserimento del comma 3-bis nell’articolo 36-ter.
La novella normativa introduce una disposizione di semplificazione del controllo formale delle dichiarazioni in materia di imposte sui redditi e di imposta regionale sulle attività produttive.Ultima modifica di ROL; 03-08-2020, 09:56.
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Ciao Rol,
premesso che dovrò leggere la normativa e indicazione/circolare A.E., in relazione all'ecobunus, se il condominio decide di far dei lavori in tal senso e si è proprietari di un immobile classificato come negozio...(dove non c'è alcuna attività commerciale) che si fa?
E se il soggetto è in regime forfettario?
Mi potresti dare tutti i riferimenti, vorrei capire.
Grazie
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Originariamente inviato da tetsuya Visualizza il messaggioCiao Rol,
premesso che dovrò leggere la normativa e indicazione/circolare A.E., in relazione all'ecobunus, se il condominio decide di far dei lavori in tal senso e si è proprietari di un immobile classificato come negozio...(dove non c'è alcuna attività commerciale) che si fa?
E se il soggetto è in regime forfettario?
Mi potresti dare tutti i riferimenti, vorrei capire.
Grazie
Il Superbonus si applica agli interventi effettuati da:- condomìni (con "negozi incorporati" :-)
- persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arti e professioni, che possiedono o detengono l'immobile oggetto dell'intervento (non in condominio) :-)
- Istituti autonomi case popolari (IACP) o altri istituti che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di "in house providing"
- cooperative di abitazione a proprietà indivisa
- Onlus e associazioni di volontariato
- associazioni e società sportive dilettantistiche, limitatamente ai lavori destinati ai soli immobili o parti di immobili adibiti a spogliatoi.
I soggetti Ires rientrano tra i beneficiari nella sola ipotesi di partecipazione alle spese per interventi trainanti effettuati sulle parti comuni in edifici condominiali.
https://www.agenziaentrate.gov.it/po...erbonus-110%25
leggi la guida.....
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L’Agenzia chiarisce che ai fini del meccanismo non rileva la circostanza che il reddito non concorra alla formazione della base imponibile Irpef in quanto assoggettato a tassazione separata o a un regime sostitutivo della stessa imposta, come il “forfettario”.
Questo perché, la cessione è stata prevista proprio per incentivare la realizzazione di lavori finalizzati a garantire la stabilità degli immobili, attraverso meccanismi alternativi alla fruizione diretta della detrazione, nei casi in cui la stessa non potrebbe essere utilizzata direttamente, in quanto l’Irpef lorda è assorbita da altre detrazioni o non è dovuta.
Per tale motivo, l'opzione può essere esercitata anche dai contribuenti che aderiscono al regime forfetario i quali, possono, in linea di principio, scomputare le detrazioni dall'imposta lorda solo nel caso in cui possiedano altri redditi che concorrono alla formazione del reddito complessivo.
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