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ripasso oic 9
principio contabile nazionale Oic 9, in merito ai quali l’Oic stesso ha diffuso, in data 4 maggio u.s., un formale chiarimento.
I succitati interrogativi poggiano sul disposto dell’articolo 2426, comma 1, n. 3), cod. civ., secondo cui “[…] l’immobilizzazione che, alla data di chiusura dell’esercizio, risulti durevolmente di valore inferiore a quello determinato secondo i nn. 1 e 2 deve essere iscritta a tale minore valore”.
La declinazione concreta di tale criterio di valutazione è contenuta nel principio contabile nazionale Oic 9, il quale prevede che l’individuazione di una perdita durevole di valore deve essere articolata in più fasi.
In particolare, l’estensore del bilancio deve valutare se esiste un indicatore che un’immobilizzazione possa avere subito una riduzione di valore; tra gli indicatori minimi da considerare ai fini di tale valutazione è ricompresa, per quanto qui rileva, la circostanza che “durante l’esercizio si sono verificate, o si verificheranno nel futuro prossimo, variazioni significative con effetto negativo per la società nell’ambiente tecnologico, di mercato, economico o normativo in cui la società opera o nel mercato cui un’attività è rivolta”.
In assenza di indicatori non si dovrà procedere ad effettuare ulteriori verifiche; in caso contrario, invece, si dovrà eseguire il cd. “impairment test”, confrontando il valore recuperabile dell’immobilizzazione – inteso come il maggiore tra il suo valore interno d’uso e il suo fair value, al netto dei costi di vendita – con il suo valore netto contabile, provvedendo, ove quest’ultimo fosse superiore, alla svalutazione.
In tale circostanza, quindi, occorrerà stimare il valore recuperabile di una singola attività o – laddove non sia possibile, in quanto la stessa non produce flussi di cassa autonomi, rispetto alle altre immobilizzazioni – della più piccola unità generatrice di flussi di cassa alla quale l’immobilizzazione appartiene. A tal fine, non è sempre necessario determinare sia il fair value, sia il suo valore interno d’uso, ciò nella considerazione che, se uno dei due valori risulta superiore al valore contabile, l’attività non ha subito una riduzione di valore e, dunque, non è necessario stimare l’altro importo.
Con riguardo alla determinazione del valore interno d’uso, basata sul valore attuale dei flussi finanziari futuri che si prevede abbiano origine da un’attività (o dalla più piccola unità generatrice di cassa cui la stessa appartiene) lungo la sua vita utile, l’estensore del bilancio deve:
(i) stimare i flussi finanziari futuri in entrata e in uscita che deriveranno dall’uso continuativo della stessa e dalla sua dismissione finale;
(ii) applicare il tasso di attualizzazione appropriato a quei flussi finanziari futuri;
utilizzando a tale scopo “[…] i piani o le previsioni approvati dall’organo amministrativo più recenti a disposizione”.
https://www.ecnews.it/emergenza-sani...one-delloic-9/
principio contabile nazionale Oic 9, in merito ai quali l’Oic stesso ha diffuso, in data 4 maggio u.s., un formale chiarimento.
I succitati interrogativi poggiano sul disposto dell’articolo 2426, comma 1, n. 3), cod. civ., secondo cui “[…] l’immobilizzazione che, alla data di chiusura dell’esercizio, risulti durevolmente di valore inferiore a quello determinato secondo i nn. 1 e 2 deve essere iscritta a tale minore valore”.
La declinazione concreta di tale criterio di valutazione è contenuta nel principio contabile nazionale Oic 9, il quale prevede che l’individuazione di una perdita durevole di valore deve essere articolata in più fasi.
In particolare, l’estensore del bilancio deve valutare se esiste un indicatore che un’immobilizzazione possa avere subito una riduzione di valore; tra gli indicatori minimi da considerare ai fini di tale valutazione è ricompresa, per quanto qui rileva, la circostanza che “durante l’esercizio si sono verificate, o si verificheranno nel futuro prossimo, variazioni significative con effetto negativo per la società nell’ambiente tecnologico, di mercato, economico o normativo in cui la società opera o nel mercato cui un’attività è rivolta”.
In assenza di indicatori non si dovrà procedere ad effettuare ulteriori verifiche; in caso contrario, invece, si dovrà eseguire il cd. “impairment test”, confrontando il valore recuperabile dell’immobilizzazione – inteso come il maggiore tra il suo valore interno d’uso e il suo fair value, al netto dei costi di vendita – con il suo valore netto contabile, provvedendo, ove quest’ultimo fosse superiore, alla svalutazione.
In tale circostanza, quindi, occorrerà stimare il valore recuperabile di una singola attività o – laddove non sia possibile, in quanto la stessa non produce flussi di cassa autonomi, rispetto alle altre immobilizzazioni – della più piccola unità generatrice di flussi di cassa alla quale l’immobilizzazione appartiene. A tal fine, non è sempre necessario determinare sia il fair value, sia il suo valore interno d’uso, ciò nella considerazione che, se uno dei due valori risulta superiore al valore contabile, l’attività non ha subito una riduzione di valore e, dunque, non è necessario stimare l’altro importo.
Con riguardo alla determinazione del valore interno d’uso, basata sul valore attuale dei flussi finanziari futuri che si prevede abbiano origine da un’attività (o dalla più piccola unità generatrice di cassa cui la stessa appartiene) lungo la sua vita utile, l’estensore del bilancio deve:
(i) stimare i flussi finanziari futuri in entrata e in uscita che deriveranno dall’uso continuativo della stessa e dalla sua dismissione finale;
(ii) applicare il tasso di attualizzazione appropriato a quei flussi finanziari futuri;
utilizzando a tale scopo “[…] i piani o le previsioni approvati dall’organo amministrativo più recenti a disposizione”.
https://www.ecnews.it/emergenza-sani...one-delloic-9/
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