Secondo la Cassazione, l’onere di dimostrare la mancanza di sostanza economica da parte dell’Ufficio si concretizza nella necessaria prospettazione di una modalità alternativa e praticabile di realizzazione della medesima operazione economica, che impone il raffronto tra l’operazione così come è avvenuta e come altrimenti si sarebbe potuta compiere.
Tuttavia, precisa la Corte di Cassazione, non si tratta di sindacare o comprimere i principi costituzionali di libertà d’impresa e di iniziativa economica, imponendo al contribuente una specifica misura di ristrutturazione, tra quelle giuridicamente possibili, solo perché essa avrebbe comportato un maggior carico fiscale, ma, piuttosto, di evidenziare l’esistenza di possibili modalità alternative di realizzazione della medesima operazione economica, presupposto logico necessario della verifica della ragionevolezza, secondo logiche economiche e di mercato, delle forme con le quali l’operazione stessa è stata concretamente eseguita.
Con la sentenza n. 31772/2019 la Suprema Corte ha recentemente specificato quali debbono essere i contenuti della motivazione e della prova dell’atto impositivo, chiarendo che l’Amministrazione Finanziaria ha l’onere di provare il disegno elusivo inteso come spiegazione del fenomeno elusivo oltre che dimostrazione dei fatti sui quali tale fenomeno è fondato.
Lo schema differenziale di tassazione del fenomeno elusivo (differenza fra imposta gravante su operazione elusa e quella gravante su operazione elusiva) si traduce, ai fini della prova, nell’onere dell’Ufficio di spiegare al contribuente il fenomeno elusivo attraverso l’individuazione dell’operazione alternativa, più lineare rispetto a quella concretamente effettuata, che il contribuente avrebbe dovuto effettuare per evitare la contestazione del comportamento abusivo.
https://www.ecnews.it/abuso-del-diri...la-cassazione/
Tuttavia, precisa la Corte di Cassazione, non si tratta di sindacare o comprimere i principi costituzionali di libertà d’impresa e di iniziativa economica, imponendo al contribuente una specifica misura di ristrutturazione, tra quelle giuridicamente possibili, solo perché essa avrebbe comportato un maggior carico fiscale, ma, piuttosto, di evidenziare l’esistenza di possibili modalità alternative di realizzazione della medesima operazione economica, presupposto logico necessario della verifica della ragionevolezza, secondo logiche economiche e di mercato, delle forme con le quali l’operazione stessa è stata concretamente eseguita.
Con la sentenza n. 31772/2019 la Suprema Corte ha recentemente specificato quali debbono essere i contenuti della motivazione e della prova dell’atto impositivo, chiarendo che l’Amministrazione Finanziaria ha l’onere di provare il disegno elusivo inteso come spiegazione del fenomeno elusivo oltre che dimostrazione dei fatti sui quali tale fenomeno è fondato.
Lo schema differenziale di tassazione del fenomeno elusivo (differenza fra imposta gravante su operazione elusa e quella gravante su operazione elusiva) si traduce, ai fini della prova, nell’onere dell’Ufficio di spiegare al contribuente il fenomeno elusivo attraverso l’individuazione dell’operazione alternativa, più lineare rispetto a quella concretamente effettuata, che il contribuente avrebbe dovuto effettuare per evitare la contestazione del comportamento abusivo.
https://www.ecnews.it/abuso-del-diri...la-cassazione/
Commenta