art 175
il conferente e la conferitaria devono essere residenti , in regime d'impresa e la conferitaria non può essere impresa individuale.....le partecipazioni devono essere di controllo o collegamento (imparate definizioni)
Dall'operazione deve scaturire per forza un plusvalenza...come si calcola?
art 177
il conferente può essere chiunque mentre il conferitario deve essere necessariamente una società commerciale.
ATTENZIONE qui ci si riferisce solo a situazioni di CONTROLLO DI DIRITTO
qui l'emersione della plusvalenza dipende solo dal comportamento contabile della conferitaria
La modifica si è resa necessaria per armonizzare la disciplina nazionale al “principio di libera concorrenza” nella determinazione del valore delle operazioni tra imprese associate, come enunciato nell’articolo 9 del modello Ocse di convenzione contro le doppie imposizioni e illustrato nelle linee guida Ocse sui prezzi di trasferimento per le imprese multinazionali e le amministrazioni fiscali.
Io non ho capito che differenza ci sia tra valore normale e valore di libera concorrenza, visto che in base al comma 3 dell'art. 9 TUIR coinciderebbero...
Io non ho capito che differenza ci sia tra valore normale e valore di libera concorrenza, visto che in base al comma 3 dell'art. 9 TUIR coinciderebbero...
Il principio del valore normale, però, è stato sostituito dal principio della libera concorrenza, per una serie di ragioni. Innanzitutto perché tale modifica è stata apportata a livello comunitario, in secondo luogo perché è necessario tenere conto anche alle norme costituzionali. L'articolo 41 della costituzione italiana stabilisce, infatti, al primo comma che “L'iniziativa economica privata è libera”. Libera deve essere, quindi, anche la determinazione del prezzo di scambio di beni e servizi, che non può essere legato ad un valore normale cioè ad un valore stabilito, giusto per essere chiari, da altri quali, per esempio, i listini, le tariffe, le mercuriali ecc. Il principio della libera concorrenza, quindi, va al di là del mero valore normale, e dovrebbe far accettare prezzi di scambio, anche infra.gruppo, che non rispettano necessariamente il valore normale ma che tengono conto anche della concorrenza. La norma di cui all'articolo 110, comma 7 del Tuir, ha, dunque, ampliato io margine di manovra ammettendo che la società cedente o prestatrice possa tenere conto dei prezzi che avrebbe praticato se, in un regime, appunto, di libera concorrenza, tali prodotti o servizi fossero stati ceduto o prestati a terzi. Non solo...............................
Il principio del valore normale, però, è stato sostituito dal principio della libera concorrenza, per una serie di ragioni. Innanzitutto perché tale modifica è stata apportata a livello comunitario, in secondo luogo perché è necessario tenere conto anche alle norme costituzionali. L'articolo 41 della costituzione italiana stabilisce, infatti, al primo comma che “L'iniziativa economica privata è libera”. Libera deve essere, quindi, anche la determinazione del prezzo di scambio di beni e servizi, che non può essere legato ad un valore normale cioè ad un valore stabilito, giusto per essere chiari, da altri quali, per esempio, i listini, le tariffe, le mercuriali ecc. Il principio della libera concorrenza, quindi, va al di là del mero valore normale, e dovrebbe far accettare prezzi di scambio, anche infra.gruppo, che non rispettano necessariamente il valore normale ma che tengono conto anche della concorrenza. La norma di cui all'articolo 110, comma 7 del Tuir, ha, dunque, ampliato io margine di manovra ammettendo che la società cedente o prestatrice possa tenere conto dei prezzi che avrebbe praticato se, in un regime, appunto, di libera concorrenza, tali prodotti o servizi fossero stati ceduto o prestati a terzi. Non solo...............................
Quindi il valore normale di cui al comma 3 dell'art. 9 TUIR indica sì un prezzo in condizioni di libera concorrenza, ma un prezzo stabilito da altri (listini, tariffe, mercuriali) e per questo non è in linea con quanto stabilito dall'art. 9 del modello Ocse per il valore da praticarsi nelle operazioni tra imprese associate
Devo organizzarmi per sfruttare bene il tempo. Per ogni possibile domanda organizzare la scaletta e studiarla. E capire come ricorrere anche al forum per la preparazione, come ho fatto sinora. Ma ora deve essere un lavoro diverso
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