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L'angolo di ROL
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Originariamente inviato da ROL Visualizza il messaggio
è un decreto lunghissimo (non ancora del tutto operativo)
vi ho riportato solo un articolo che interessava il discrimine tra attività istituzionale e attività commerciale (nella nuova ottica) vedi esempio numerico
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La caratteristica più rilevante della riforma che ha introdotto i nuovi Enti del Terzo Settore (gli Ets) è certamente quella di aver accorpato in modo organico sotto un unico sistema (governato attraverso l’istituzione di un registro unico nazionale del terzo settore, il cosiddetto Runts) soggetti che hanno sia natura commerciale che natura non commerciale.
Mentre per quest’ultimi tale collocazione può definirsi “naturale” (stiamo parlando di quei soggetti che, ante riforma, vengono qualificati come “enti non commerciali”), altrettanto non può dirsi per i primi, i quali, “storicamente”, hanno da sempre albergato all’esterno del perimetro del Terzo Settore.
L’aspetto che accomuna Ets commerciali ed Ets non commerciali è invece quello di svolgere in modo esclusivo o principale (da intendersi come “prevalente”) almeno una delle attività di interesse generale individuate dall’articolo 5 D.Lgs. 117/2017 per quanto riguarda la generalità degli Ets, ad eccezione della particolare categoria di Ets rappresentata dalle imprese sociali (avente natura commerciale per definizione) le cui attività di interesse generale vanno ricercate nell’articolo 2 D.Lgs. 112/2017 (specifico decreto dedicato a regolamentare tale tipologia di soggetti).
Dal punto di vista fiscale tale dicotomia genera certamente qualche complessità in quanto si viene a creare un vero e proprio “doppio binario” tra:- Ets che dovranno applicare sia le nuove norme fiscali del nuovo codice del terzo settore (introdotto con il Lgs. 117/2017), anche di tipo agevolativo, sia le previsioni del capo III del Tuir riferite agli enti non commerciali;
- Ets che dovranno applicare sia le nuove norme fiscali del nuovo codice del terzo settore, anche di tipo agevolativo, sia le previsioni del capo II del Tuir riferite alle imprese e agli enti commerciali;
Per entrambe le categorie di Ets, commerciali e non, sono fatte salve le disapplicazioni, le abrogazioni e previsioni di coordinamento generale introdotte dal citato decreto.
Pertanto, una volta operata la corretta qualificazione tributaria del nostro Ets (passaggio, ahimè, tutt’altro che immediato stante la non chiara qualificazione dei criteri, volti a definire la “natura” dell’ente, richiamati nell’articolo 79 D.Lgs. 117/2017), gli stessi enti si dovranno ulteriormente differenziare anche per quanto attiene alle modalità di determinazione del reddito:- se commerciale, e quindi riconducibile alla categoria dei soggetti menzionati alla b) dell’articolo 73, comma 1, Tuir, l’Ets dovrà determinare il proprio reddito in base al principio di attrazione al reddito d’impresa di tutte le tipologie reddituali da esso prodotte;
- se non commerciale e quindi riconducibile alla categoria dei soggetti menzionati alla c) dell’articolo 73, comma 1, Tuir, l’Ets dovrà procedere alla sommatoria dei redditi fondiari, di capitale, di impresa e diversi, ovunque prodotti e quale ne sia la destinazione secondo le disposizioni dell’articolo 8 Tuir.
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Originariamente inviato da strelizia Visualizza il messaggioRol, cerchiamo di non leggere troppi articoli, non riesco a seguirti. E avrò anche impegni fuori casa purtroppo (visite mediche). Cerchiamo di ottimizzare. Io so che di solito cerchi di farlo
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Originariamente inviato da ROL Visualizza il messaggio
spero nulla di grave
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