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    Evasione, le banche estere pagano più di 150 milioni di euro al Fisco italiano

    Decine di banche estere sono in fibrillazione in Svizzera, Austria, Liechtenstein, Principato di Monaco, Lussemburgo e in un'altra dozzina di paesi in giro per il mondo. Hanno ricevuto i questionari dell'Agenzia delle Entrate italiana che chiede di indicare le attività finanziarie svolte con contribuenti italiani. È la seconda tranche di una maxi indagine, partita all'inizio del 2019, che vede nel mirino 220 banche straniere

    https://24plus.ilsole24ore.com/art/e...aliano-AC0Lt56
    https://www.ilsole24ore.com/art/evas...e-2017-ACpfq96

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      (controllerei pure quelli che hanno aderito...)

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        (controllerei pure quelli che hanno aderito...)
        quill so i megghiè....

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          quill so i megghiè....
          (i c,d scudi parziali a spezzatino....)

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            off topic ma non troppo auanda......PITTURATE IL "CODICE" per i lumbard....

            - presunzioni di residenza in italia delle persone fisiche che trasferiscono la loro residenza in paradisi fiscali (art 2 c 2 bis del tuir)
            - presunzione di residenza in Italia delle società con sede legale all'estero (73 c. 5 bis)
            - regime CFC (167) relativo alle imprese controllate estere
            - regime di tassazione integrale dei dividendi provenienti da stati o territori black previsti nell'art 47 c 4 e 89 c 3 del tuir
            - distribuzione di dividendi a soggetti comunitari controllati direttamente o indirettamente da 1 o più soggetti non residenti UE ( 27.bis c 5 dpr 600/73)
            - trasferimento all'estero della residenza o della sede di soggetti che esercitano imprese commerciali (art 166)
            - transfer pricing
            Il criterio di cui all’art. 47-bis, t.u.i.r. (c.d. black list) Il legislatore tributario italiano in sede di attuazione della direttiva (UE) 2016/1164 del Consiglio, del 12 luglio 2016 e della direttiva (UE) 2017/952 del Consiglio del 29 maggio 2017 (cc.dd. Direttive ATAD I e ATAD II), tramite il d.lgs. 29 novembre 2018, n. 148, ha previsto un criterio generale per individuare gli Stati ed i territori a fiscalità privilegiata. Tale risultato è stato raggiunto a seguito dell’introduzione nell’ordinamento nazionale del nuovo art. 47-bis, t.u.i.r., applicabile a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2018.

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              idem...

              Disciplina delle Controlled Foreign Companies (art. 167 t.u.i.r.)

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                idem...
                Ritenuta sui dividendi di fonte estera percepiti da soggetti residenti (art. 27, co. 4, lett. b), d.P.R. n. 600 del 1973)

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                  idem...

                  Dividendi di fonte estera percepiti da residenti (art. 47, co. 4 e art. 89, co. 3, t.u.i.r.)

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                    Articolo 47 bis

                    Salva testo

                    Art. 47-bis. Disposizioni in materia di regimi fiscali privilegiati.

                    In vigore dal 12/01/2019

                    Modificato da: Decreto legislativo del 29/11/2018 n. 142 Articolo 5



                    1. I regimi fiscali di Stati o territori, diversi da quelli appartenenti all'Unione europea ovvero da quelli aderenti allo Spazio economico europeo con i quali l'Italia abbia stipulato un accordo che assicuri un effettivo scambio di informazioni, si considerano privilegiati:

                    a) nel caso in cui l'impresa o l'ente non residente o non localizzato in Italia sia sottoposto a controllo ai sensi dell'articolo 167, comma 2, da parte di un partecipante residente o localizzato in Italia, laddove si verifichi la condizione di cui al comma 4, lettera a), del medesimo articolo 167;

                    b) in mancanza del requisito del controllo di cui alla lettera a), laddove il livello nominale di tassazione risulti inferiore al 50 per cento di quello applicabile in Italia. A tali fini, tuttavia, si tiene conto anche di regimi speciali che non siano applicabili strutturalmente alla generalita' dei soggetti svolgenti analoga attivita' dell'impresa o dell'ente partecipato, che risultino fruibili soltanto in funzione delle specifiche caratteristiche soggettive o temporali del beneficiario e che, pur non incidendo direttamente sull'aliquota, prevedano esenzioni o altre riduzioni della base imponibile idonee a ridurre il prelievo nominale al di sotto del predetto limite e sempreche', nel caso in cui il regime speciale riguardi solo particolari aspetti dell'attivita' economica complessivamente svolta dal soggetto estero, l'attivita' ricompresa nell'ambito di applicazione del regime speciale risulti prevalente, in termini di ricavi ordinari, rispetto alle altre attivita' svolte dal citato soggetto.

                    2. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del presente testo unico che fanno riferimento ai regimi fiscali privilegiati di cui al comma 1, il soggetto residente o localizzato nel territorio dello Stato che detenga, direttamente o indirettamente, partecipazioni di un'impresa o altro ente, residente o localizzato in Stati o territori a regime fiscale privilegiato individuati in base ai criteri di cui al comma 1, puo' dimostrare che:

                    a) il soggetto non residente svolga un'attivita' economica effettiva, mediante l'impiego di personale, attrezzature, attivi e locali;

                    b) dalle partecipazioni non consegua l'effetto di localizzare i redditi in Stati o territori a regime fiscale privilegiato di cui al comma 1.

                    3. Ai fini del comma 2, il contribuente puo' interpellare l'amministrazione ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera b), della legge 27 luglio 2000, n. 212.

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                      Art. 47-bis. Disposizioni in materia di regimi fiscali privilegiati.

                      In vigore dal 12/01/2019

                      Modificato da: Decreto legislativo del 29/11/2018 n. 142 Articolo 5



                      1. I regimi fiscali di Stati o territori, diversi da quelli appartenenti all'Unione europea ovvero da quelli aderenti allo Spazio economico europeo con i quali l'Italia abbia stipulato un accordo che assicuri un effettivo scambio di informazioni, si considerano privilegiati:

                      a) nel caso in cui l'impresa o l'ente non residente o non localizzato in Italia sia sottoposto a controllo ai sensi dell'articolo 167, comma 2, da parte di un partecipante residente o localizzato in Italia, laddove si verifichi la condizione di cui al comma 4, lettera a), del medesimo articolo 167;

                      b) in mancanza del requisito del controllo di cui alla lettera a), laddove il livello nominale di tassazione risulti inferiore al 50 per cento di quello applicabile in Italia. A tali fini, tuttavia, si tiene conto anche di regimi speciali che non siano applicabili strutturalmente alla generalita' dei soggetti svolgenti analoga attivita' dell'impresa o dell'ente partecipato, che risultino fruibili soltanto in funzione delle specifiche caratteristiche soggettive o temporali del beneficiario e che, pur non incidendo direttamente sull'aliquota, prevedano esenzioni o altre riduzioni della base imponibile idonee a ridurre il prelievo nominale al di sotto del predetto limite e sempreche', nel caso in cui il regime speciale riguardi solo particolari aspetti dell'attivita' economica complessivamente svolta dal soggetto estero, l'attivita' ricompresa nell'ambito di applicazione del regime speciale risulti prevalente, in termini di ricavi ordinari, rispetto alle altre attivita' svolte dal citato soggetto.

                      2. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del presente testo unico che fanno riferimento ai regimi fiscali privilegiati di cui al comma 1, il soggetto residente o localizzato nel territorio dello Stato che detenga, direttamente o indirettamente, partecipazioni di un'impresa o altro ente, residente o localizzato in Stati o territori a regime fiscale privilegiato individuati in base ai criteri di cui al comma 1, puo' dimostrare che:

                      a) il soggetto non residente svolga un'attivita' economica effettiva, mediante l'impiego di personale, attrezzature, attivi e locali;

                      b) dalle partecipazioni non consegua l'effetto di localizzare i redditi in Stati o territori a regime fiscale privilegiato di cui al comma 1.

                      3. Ai fini del comma 2, il contribuente puo' interpellare l'amministrazione ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera b), della legge 27 luglio 2000, n. 212.
                      https://emiliaromagna.agenziaentrate...RZO%202019.pdf

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