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Il sistema si basava sulla comunicazione quotidiana alla Prefettura di un numero di ospiti dei C.A.S. superiore a quello reale e sulla sovrafatturazione di costi, mai o solo parzialmente affrontati per erogare ai migranti i servizi che erano previsti in base all’appalto pubblico. La sovrafatturazione avveniva grazie all’interposizione di una serie di società di capitali, tra cui la LI.SRL di Cuneo, utilizzate per drenare dai conti della cooperativa quasi il 70% dei fondi erogati dal Ministero dell’Interno
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non credo.......ma comunque serve per un ripasso.....
https://www.ecnews.it/grandi-novita-...-limitata-pmi/
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Originariamente inviato da ROL Visualizza il messaggionon credo.......ma comunque serve per un ripasso.....
https://www.ecnews.it/grandi-novita-...-limitata-pmi/
La facoltà di creare categorie di quote prive del diritto di voto o con diritto di voto condizionato: in deroga al generale principio di proporzionalità del diritto di voto di cui all’articolo 2479, comma 5, cod. civ., l’articolo 26, comma 3, D.L. 179/2012 consente che nella Srl PMI si possano creare categorie di quote che non attribuiscono diritti di voto, o che attribuiscono al socio diritti di voto in misura non proporzionale alla partecipazione possedute, o diritto di voto limitati a particolari argomenti o subordinati al verificarsi di particolari condizioni.
La facoltà di offerta al pubblico: l’articolo 26, comma 5, D.L. 179/2012, in deroga all’articolo 2468, comma 1, cod. civ., ammette che le quote di partecipazione in Srl PMI possano costituire oggetto di offerta al pubblico di prodotti finanziari mediante portali per la raccolta di capitali.
La possibilità di effettuare operazioni su proprie partecipazioni: l’articolo 26, comma 6, D.L. 179/2012, in deroga all’articolo 2474 cod. civ., consente alle Srl PMI di effettuare operazioni su quote proprie, a condizione che ciò avvenga in attuazione di piani di incentivazione e quindi volti all’assegnazione di quote di partecipazione a dipendenti, collaboratori o componenti dell’organo amministrativo, prestatori d’opera e servizi anche professionali.
Nuove forme alternative di circolazione delle quote di partecipazione: il L. 129/2017 introduce un sistema alternativo virtuale di circolazione delle partecipazioni in Srl PMI che possono essere oggetto di sottoscrizione e di circolazione anche sulla base di annotazioni presso i registri tenuti da un intermediario autorizzato il quale rilascia al socio, al sottoscrittore o all’acquirente, un documento di legittimazione per l’esercizio dei diritti sociali. La cessione delle quote a successivi aventi causa potrà allora avere luogo mediante la semplice annotazione del trasferimento nei registri tenuti dall’intermediario, fatta salva la facoltà del socio di poter domandare in ogni momento la diretta intestazione della quota a proprio nome. Ciò pone problematiche di tutto rilievo, come evidenziato nello Studio del Notariato, ad esempio in merito alla funzione protettiva che è assolta di norma dalla annotazione al registro imprese la quale, in questa circostanza, non ricorrerebbe.
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L’approvazione in via ufficiale del Decreto Crescita cambia ancora tutto in materia di controllo obbligatorio delle Srl, riducendo in modo molto importante il numero di società a responsabilità limitata soggette alle nuove norme.
Le nuove regole prevedono, infatti, la nomina dell’organo di controllo obbligatorio solo al superamento per due esercizi consecutivi di almeno uno dei seguenti parametri:- totale dell’attivo dello stato patrimoniale: 4 milioni euro;
- ricavi delle vendite e delle prestazioni: 4 milioni di euro;
- dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 20 unità.
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Originariamente inviato da ROL Visualizza il messaggioControllo Srl e nomina obbligatoria revisore, sindaco o collegio sindacale: novità con il Decreto Crescita
L’approvazione in via ufficiale del Decreto Crescita cambia ancora tutto in materia di controllo obbligatorio delle Srl, riducendo in modo molto importante il numero di società a responsabilità limitata soggette alle nuove norme.
Le nuove regole prevedono, infatti, la nomina dell’organo di controllo obbligatorio solo al superamento per due esercizi consecutivi di almeno uno dei seguenti parametri:- totale dell’attivo dello stato patrimoniale: 4 milioni euro;
- ricavi delle vendite e delle prestazioni: 4 milioni di euro;
- dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 20 unità.
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Le novità introdotte con il Codice della Crisi di impresa e poi modificate dal Decreto Crescita hanno portato ai seguenti nuovi parametri:- il limite relativo al totale dell’attivo dello stato patrimoniale viene diminuito da 4,4 milioni di euro a 4 milioni di euro;
- il limite relativo ai ricavi delle vendite e delle prestazioni viene diminuito da 8,8 milioni di euro a 4 milioni di euro;
- il limite relativo ai dipendenti occupati in media durante l’esercizio viene portato da 50 a 20 unità.
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quante ne hai cannate?Ultima modifica di strelizia; 17-07-2019, 19:01.
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Originariamente inviato da ROL Visualizza il messaggioLe novità introdotte con il Codice della Crisi di impresa e poi modificate dal Decreto Crescita hanno portato ai seguenti nuovi parametri:- il limite relativo al totale dell’attivo dello stato patrimoniale viene diminuito da 4,4 milioni di euro a 4 milioni di euro;
- il limite relativo ai ricavi delle vendite e delle prestazioni viene diminuito da 8,8 milioni di euro a 4 milioni di euro;
- il limite relativo ai dipendenti occupati in media durante l’esercizio viene portato da 50 a 20 unità.
4,4 milioni
8,8 milioni
e 50 unità
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