Originariamente inviato da strelizia
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L'angolo di ROL
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Una società che non fa ricorso al mercato del capitale di rischio può rinunciare all'azione di responsabilità contro gli amministratori, purché la rinuncia sia approvata con espressa deliberazione dell'assemblea....
A) Salvo il voto contrario di una minoranza di soci che rappresentano almeno un quinto del capitale sociale.
B) Salvo il voto contrario di una minoranza di soci che rappresentano almeno un ventiseiesimo del capitale sociale.(che fanno ricorso)
C) Salvo parere contrario del collegio sindacale.
D) Salvo il parere contrario del comitato di gestione.
L'azione di responsabilità contro gli amministratori di una società per azioni che non ha adottato, per l'amministrazione e per il controllo, né il sistema dualistico né il sistema monistico, può essere promossa in seguito a deliberazione dell'assemblea....
A) Anche se la società è in liquidazione.
B) Solo se la società è in liquidazione, altrimenti in seguito a deliberazione unanime del collegio sindacale.
C) Esclusivamente a seguito di deliberazione del collegio sindacale, se la società è in liquidazione.
D) Approvata con deliberazione del collegio sindacale, anche se la società non è in liquidazione.
Nelle società per azioni che non fanno ricorso al mercato del capitale di rischio, salva la diversa misura prevista nello statuto, l'azione sociale di responsabilità contro gli amministratori può essere esercitata dai soci che rappresentino....
A) Almeno un quinto del capitale sociale.
B) Almeno un terzo del capitale sociale.
C) Non meno della maggioranza del capitale sociale.
D) Non meno di un quarantesimo del capitale sociale.
La società per azioni in regime di amministrazione straordinaria può esercitare l'azione di responsabilità contro gli amministratori tramite....
A) Il commissario straordinario.
B) Il presidente del collegio sindacale.
C) I soci che rappresentano almeno i due terzi del capitale sociale.
D) I soci che rappresentano almeno la metà del capitale sociale.
L'azione di responsabilità contro gli amministratori della società per azioni si prescrive nel termine di....
A) Cinque anni dalla cessazione degli amministratori dalla carica.
B) Due anni dalla cessazione degli amministratori dalla carica.
C) Cinque anni dal verificarsi del fatto da cui deriva la responsabilità.
D) Cinque anni dall'approvazione del bilancio d'esercizio in cui si è verificato il fatto da cui deriva la responsabilità.
L'azione di responsabilità contro gli amministratori di una società per azioni che non ha adottato, per l'amministrazione e per il controllo, né il sistema dualistico né il sistema monistico, può essere promossa....
A) A seguito di deliberazione dell'assemblea, o di deliberazione del collegio sindacale assunta con la maggioranza dei due terzi dei suoi componenti.
B) A seguito di deliberazione dell'assemblea approvata con deliberazione del collegio sindacale assunta con la maggioranza dei due terzi dei suoi componenti.
C) Esclusivamente a seguito di deliberazione dell'assemblea assunta con la maggioranza dei due terzi dei suoi componenti.
D) Esclusivamente a seguito di deliberazione del collegio sindacale assunta all'unanimità.
A seguito della deliberazione di revoca degli amministratori di una società per azioni contro cui è stata proposta l'azione di responsabilità, la loro sostituzione è disposta....
A) Dalla stessa assemblea.
B) Dal collegio sindacale.
C) Dagli amministratori rimasti in carica, fino alla prossima assemblea appositamente convocata.
D) Dal presidente del tribunale, fino alla prossima assemblea appositamente convocata.
La deliberazione concernente la responsabilità degli amministratori di una società per azioni può essere presa in occasione della discussione del bilancio....
A) Anche se non è indicata nell'elenco delle materie da trattare quando si tratta di fatti di competenza dell'esercizio cui si riferisce il bilancio.
B) Solo se è indicata nell'elenco delle materie da trattare.
C) Solo previo assenso della maggioranza dei soci.
D) Solo previo assenso del collegio sindacale.
Nelle società per azioni che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio, l'azione sociale di responsabilità contro gli amministratori può essere esercitata dai soci che rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale.... (un ventesimo???)
A) Salvo la minor misura eventualmente prevista nello statuto.
B) Salvo la maggiore o minore misura eventualmente prevista nello statuto.
C) Salvo la maggior misura eventualmente prevista nello statuto.
D) Anche se nello statuto è prevista una misura diversa
Un amministratore ha partecipato alla decisione del consiglio di amministrazione pregiudizievole per la società, ma ha votato contro; questo basterà per sollevarlo dalla responsabilità solidale?
1. Sì, ha manifestato il suo dissenso;
2.No, deve essere anche immune da colpa;
3. No, oltre a essere dissenziente e immune da colpa faccia risultare il suo dissenso senza ritardo nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio e lo comunichi immediatamente al presidente del collegio sindacale.-
La società può agire contro gli amministratori?
1. Sì, anche gli amministratori sono responsabili della loro gestione, di conseguenza ogni qual volta la società non raggiunga i risultati economici sperati, gli amministratori saranno sottoponibili ad azione di responsabilità;
2. No, sostanzialmente poiché gli amministratori sono uno degli organi fondamentali della società, come fa la società ad agire contro se stessa?
3. Sì, certamente, ma non ogni qual volta semplicemente la società non raggiunga i risultati economici sperati, ma quando non abbiano adempiuto ai doveri derivanti dalla legge e dallo statuto con la diligenza richiesta dalla natura dell’incarico, o dalle loro specifiche competenze.
Chi può agire contro gli amministratori per far valere la loro responsabilità?(ai sensi del cc)
1. La società, i creditori sociali, i soci, i terzi, il collegio sindacale;
2.La società, i creditori sociali, i soci e i terzi, il collegio sindacale;
3. La società, i creditori sociali, i soci, i terzi, il singolo socio il collegio sindacale.-
La società può rinunciare o transigere all’azione di responsabilità contro gli amministratori?
1. Sì, come può accadere in caso di controversie civili; sarà necessaria una delibera dell’assemblea, raggiunta la maggioranza richiesta del capitale sociale, si potrà rinunciare o transigere all’azione;
2. Sì, come può accadere in caso di controversie civili; sarà necessaria una delibera dell’assemblea, raggiunta la maggioranza richiesta del capitale sociale, però, bisognerà anche vedere la percentuale di voti contrari; se questi rappresentano un quinto del capitale sociale o un ventesimo per le società che fanno ricorso al capitale di rischio non sarà possibile addivenire alla rinuncia o alla transazione;
3. Sì, come può accadere in caso di controversie civili; sarà necessaria una delibera dell’assemblea, raggiunta la maggioranza richiesta del capitale sociale, però, bisognerà anche vedere la percentuale di voti contrari; se questi rappresentano un quinto del capitale sociale o un ventesimo per le società che fanno ricorso al capitale di rischio oppure che rappresentino almeno la misura prevista nello statuto per l'esercizio dell'azione sociale di responsabilità ai sensi dei commi primo e secondo dell'articolo 2393-bis non sarà possibile addivenire alla rinuncia o alla transazione;-
La società ha dei debiti non pagati, i creditori della società possono promuovere un’azione di responsabilità contro gli amministratori?
1. No.
2.Sì, visto che gli amministratori sono responsabili, in quanto gestori e nel caso anche rappresentanti, della società; è poi necessario che il patrimonio sociale sia insufficiente per il pagamento dei loto crediti;
3.No, ma bisogna anche vedere perché questi debiti non sono stati pagati, se questo deriva dal fatto che gli amministratori non hanno osservato gli obblighi inerenti la conservazione dell’integrità del patrimonio sociale e che lo stesso patrimonio risulti insufficiente per il pagamento dei loro crediti, i creditori potranno proporre azione di responsabilità.-
La società è addivenuta a una transazione dell’azione di responsabilità contro gli amministratori, la potranno fare i creditori?
1. Sì, si tratta di situazioni diverse;
2.No, così facendo la stessa società ha concluso la vicenda con i suoi amministratori.
3.No, salvo che i creditori agiscano in revocatoria contro società e amministratori
La società ha agito con azione di responsabilità contro gli amministratori, ma un socio che si è sentito direttamente danneggiato dagli amministratori, vuole agire contro di loro; va allora dal presidente del consiglio di amministrazione per sapere come comportarsi, come risponderà il presidente?
1. Gli dirà che non può agire perché già ha provveduto la società;
2. Gli dirà che può agire nonostante l’azione della società
3. Gli dirà che potrà agire, ma solo in caso di rinuncia o transazione da parte della società.
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Ciao strelizia le risposte che hai dato a me sembrano corrette.
avevo un dubbio su questa
La società è addivenuta a una transazione dell’azione di responsabilità contro gli amministratori, la potranno fare i creditori?
1. Sì, si tratta di situazioni diverse;
2.No, così facendo la stessa società ha concluso la vicenda con i suoi amministratori.
3.No, salvo che i creditori agiscano in revocatoria contro società e amministratori
l'art 2394 dice che la rinunzia all'azione da parte della società non impedisce l'esercizio dell'azione da parte dei creditori sociali. però dice anche che" la transazione può essere impugnata dai creditori sociali soltanto con azione revocatoria"
io avevo messo come risposta giusta la 1 ma credo sia giusta la tua di risposta.Ultima modifica di checcom; 15-07-2019, 23:16.
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Azione da parte della società (o direttamente dai soci" qualifcati" in nome della società) verso gli amministratori.....(2392-2393-2393 bis)
CHI DEVE PROVARE COSA
qui è chiaro che si tratti di un inadempimento ad un obbligazione quindi responsabilità sicuramente di natura contrattuale e quindi si applicano i principi previsti dall'art 1218 cc
all'attore ( LA SOCIETA' che promuove il giudizio) ha l'onere di dimostrare la sussistenza delle violazioni, il nesso di causalità tra queste e il danno verificatosi...
MENTRE GLI AMMINISTRATORI (i convenuti) devono provare il corretto adempimento ovvero la non imputabilità a sè del fatto dannoso, provando altresì la puntuale osservazione dei doveri e della diligenza professionale adottata....
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34 miliardi spariti: il Tfr “espropriato” dallo Stato
ecco.....le so tutte ahahhahahahaha (a ritrovarlo il post.....)
“Vorrei l’ultima relazione sull’uso delle somme del Fondo per l’erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapportoistituito dalla legge 296/2006 (commi 755 ss.). Potreste cortesemente inviarmela?”. La domanda dev’essere stata posta all’interlocutore sbagliato. Il ministero del Tesoro, infatti non si ritiene competente in materia: “La richiesta va fatta all’Inps e al Ministero del Lavoro”, è l’asciutta risposta di un portavoce. Peccato che neanche al dicastero guidato da Luigi Di Maio ne sappiano nulla. “I dati da lei richiesti sono in possesso dell’Inps”, rispondono. Bingo? No, all’istituto di previdenza presieduto da Pasquale Tridico suggeriscono “di rivolgersi per competenza al ministero dell’Economia e delle Finanze in relazione a quanto previsto dalla legge 296/2006”. Conclusione: nessuno sa che fine abbiano fatto i quasi 35 miliardi di euro che l’Inps ha girato allo Stato dal 2007 al 2017 attingendoli dal Fondo di Tesoreria. Quello dove le imprese private con oltre 50 dipendenti sono obbligate a versare le quote di Tfr dei lavoratori che non hanno scelto di depositare il proprio trattamento di fine rapporto in fondi pensione.
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