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    Tnks, cose importanti da sapere di diritto fallimentare?

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      Imprenditore agricolo può fallire? quali soggetti non possono fallire?

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        Originariamente inviato da checcom Visualizza il messaggio
        Tnks, cose importanti da sapere di diritto fallimentare?
        ti dono una domanda sicura....poi mi farai sapere ahahahah

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          Ai sensi dell’art. 28, 4° comma, d.lgs. 175/2014, «Ai soli fini della validità e dell’efficacia degli atti di liquidazione, accertamento, contenzioso e riscossione dei tributi e contributi, sanzioni e interessi, l’estinzione della società di cui all’articolo 2495 del codice civile ha effetto trascorsi cinque anni dalla richiesta di cancellazione del Registro delle imprese». Dunque, «ai soli fini» indicati, la società già cancellata ed estinta torna in vita, o meglio, trattandosi di fictio iuris non dissimile da quella prevista dall’art. 10 l. fall., si finge che lo sia per consentire all’Amministrazione finanziaria di perfezionare le procedure di accertamento e recupero delle proprie pretese senza essere costretta a rivolgersi a soggetti diversi dall’originario debitore

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            Nelle slide che hai postato si fa riferimento all'insolvenza in riferimento al requisito oggettivo. Insolvenza che è dimostrata dal fatto che l'imprenditore non riesce più a far fronte alle obbligazioni.
            Presupposto soggettivo in teoria si riferisce all'art 2195 cc.

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              Originariamente inviato da checcom Visualizza il messaggio
              Imprenditore agricolo può fallire? quali soggetti non possono fallire?
              https://www.rianalisi.it/it/blog/dif...-non-fallibili

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                ottimo! quindi imprenditore agricolo e società semplici non possono fallire. Società semplice in quanto non svolge attività commerciale.

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                  Qualcosa su l'INSTITORE? cosa può e cosa non può fare?

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                    Originariamente inviato da checcom Visualizza il messaggio
                    Qualcosa su l'INSTITORE? cosa può e cosa non può fare?
                    ahahahaha


                    L’institore può essere equiparato all’amministratore “di fatto” e, quindi, rispondere del reato di omessa dichiarazione assieme al titolare dell’impresa, in presenza di una procura institoria “amplissima”.

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                      Originariamente inviato da ROL Visualizza il messaggio

                      ahahahaha


                      L’institore può essere equiparato all’amministratore “di fatto” e, quindi, rispondere del reato di omessa dichiarazione assieme al titolare dell’impresa, in presenza di una procura institoria “amplissima”.
                      L’art. 2204 c.c. fissa il contenuto dei poteri dell’institore ricorrendo alla clausola generale per cui il preposto può porre in essere «tutti gli atti pertinenti all’esercizio dell’impresa»rectius, del ramo particolare o della sede – salva la necessità di un’espressa autorizzazione per l’alienazione di immobili (pleonastica qualora l’impresa eserciti l’attività di commercio di tali beni) o la costituzione di ipoteca, fattispecie a cui, secondo un condivisibile orientamento [Belviso, U., Ausiliari dell’imprenditore (profili generali), in Enc. giur. Treccani, Roma, 1988, 3], deve assimilarsi la costituzione di diritti reali limitati o personali di godimento su beni immobili. Qualora all’ausiliario siano conferiti anche tali poteri, l’imprenditore risponderà delle relative obbligazioni seppur in assenza dell’iscrizione dell’autorizzazione, salvo l’onere del terzo di provare l’effettiva estensione dei poteri dell’institore (in difetto di espressa autorizzazione il contratto preliminare di compravendita di un immobile sottoscritto dall’institore non è suscettibile della tutela exart. 2932 c.c.; così Trib. Roma, 22.9.1991, in Giur. mer., 2002, 995).

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