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L'angolo di ROL

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    In forza degli artt. 2206 e 2207 c.c., ogni limitazione dei poteri conferiti all’institore, contestuale o successiva alla preposizione, è opponibile ai terzi solo se iscritta nel registro imprese a meno che l’imprenditore (o l’institore; cfr. art. 77 c.p.c.) non provi che il terzo ne era a conoscenza al momento della conclusione dell’affare. Siffatta responsabilità del preponente, anche in relazione ad atti non autorizzati, viene giustificata dalla dottrina invocando il rischio di impresa.

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      Un “sistema che andava avanti da sempre” quello con cui sono stati “condizionati e sostanzialmente falsati”, come scrive il gip, da esponenti di primo piano del Pd umbro 11 concorsi per una trentina di assunzioni all’ospedale di Perugia per primari, medici, infermieri e ausiliari fino ad arrivare alle categorie protette. Ed Emilio Duca, direttore generale dell’Azienda ospedaliera di Perugia, al telefono diceva: “Non riesco a togliermi le sollecitazioni dei massimi vertici di questa Regione a tutti i livelli. Ecclesiastici – omissis- ecumenici, politici, tecnici. Se no a st’ora c’avevo messo le mani sulla gastro… altro che disposizioni di servizio dell’altra volta (…) Tra la massoneria, la curia e la giunta (…) non me danno tregua. E la Calabria Unita”.

      https://www.nextquotidiano.it/region...orsi-truccati/

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        Originariamente inviato da ROL Visualizza il messaggio

        ahahahaha


        L’institore può essere equiparato all’amministratore “di fatto” e, quindi, rispondere del reato di omessa dichiarazione assieme al titolare dell’impresa, in presenza di una procura institoria “amplissima”.
        mi piacciono questi collegamenti con il tributario

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          Qualcosa sulla prescrizione dei diritti?

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            Originariamente inviato da checcom Visualizza il messaggio
            Qualcosa sulla prescrizione dei diritti?
            e la decadenza, non ti piace?

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              Prescrizione:
              - Fondamento: Inerzia prolungata = presunzione di abbandono del diritto: esigenza di certezza rapporti giuridici;
              - Natura: istituto di ordine pubblico: non derogabile, non prorogabile né abbreviabile, né rinunziabile durante il suo corso;
              - Ammissibilità di rinuncia successiva (art. 2937 c.c.)
              - Non rilevabilità d’ufficio (art. 2938 c.c.)
              - Effetti del pagamento del debito prescritto (art. 2940 c.c.): adempimento di obbligazione naturale, onde l’irripetibilità di quanto sia stato pagato. Da qui e dalla non rilevabilità d’ufficio la conclusione di parte della dottrina che individua nell’istituto in esame una causa di perdita di forza del diritto e non una causa estintiva del diritto)

              - Oggetto della prescrizione (tutti i diritti tranne quelli indisponibili e il diritto di proprietà);
              - Inizio della prescrizione: posto che il fondamento della prescrizione è l’inerzia della parte, ne consegue che il relativo termine non può che decorrere dal momento in cui il diritto possa esser fatto valere.
              - Sospensione e Interruzione: sempre in ragione del fondamento dell’istituto, l’inerzia del titolare del diritto non può assumere rilievo allorchè sussista una causa che giustifichi l’inerzia stessa (rapporti tra le parti o particolari condizioni del titolare del diritto: cause tassative di sospensione del termine); mentre per altro verso in presenza di un atto di esercizio del diritto, il periodo di tempo pregresso deve ritenersi privato del suo significato “presuntivo”, sulla qual cosa si fonda l’istituto della interruzione, che implica, quale conseguenza dell’atto interruttivo, il decorrere di un nuovo termine.
              - Durata: ° p. ordinaria decennale (art. 2946 c.c.);
              p. brevi (art. 2947 e ss. ) e effetti del giudicato (art. 2953)
              p. presuntive (art. 2954) (presunzione di estinzione e non necessariamente di pagamento…): operano sul piano del diritto processuale e non del diritto sostanziale.

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                Originariamente inviato da ROL Visualizza il messaggio

                e la decadenza, non ti piace?
                vai!

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                  In termini pratici i due concetti sono molto simili, ma giuridicamente no. La prescrizione, infatti, e' stabilita solo dalla legge mentre la decadenza puo' anche essere frutto di accordi tra due parti. Gli esempi tipici sono il termine entro cui si devono contestare i vizi sui beni acquistati dai consumatori (due mesi dalla loro scoperta, la decadenza) ed il termine entro il quale tale diritto puo' essere esercitato, promuovendo magari una causa (due anni dall'acquisto, la prescrizione)

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                    Decadenza:
                    - Fondamento: necessità che un diritto, ma molto più spesso un potere, sia esercitato entro un determinato termine, indipendentemente da ogni considerazione circa le situazioni soggettive;
                    - Necessità di una previsione normativa specifica (mentre per la prescrizione vale la regola generale del c.c.): ed invero la decadenza costituisce sempre un istituto di carattere eccezionale, in quanto deroga al principio generale del libero esercizio dei propri diritti;
                    - Prevedibilità convenzionale;
                    - Inapplicabilità sospensione (salvo diversa espressa disposizione) e interruzione (contrastante in radice con la natura della decadenza: una volta esercitato il potere, la decadenza resta definitivamente esclusa)
                    - Una volta evitata la decadenza, il diritto rimane soggetto alle regole sulla prescrizione (art. 2967 c.c.).
                    - È rilevabile d’ufficio, non rinunziabile e non modificabile solo se relativa a diritti indisponibili, e quindi per un interesse generale; altrimenti deve essere eccepita, può essere rinunziata ecc.

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                      Originariamente inviato da checcom Visualizza il messaggio

                      mi piacciono questi collegamenti con il tributario
                      nellA regione TOP all'orale te le becchi queste domande.....

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                      Sto operando...
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