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L'angolo di ROL

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    [QUOTE=strelizia;n1481782]
    Originariamente inviato da ROL Visualizza il messaggio
    Da: ROL 18/07/2019 09.47.01
    Buona giornata. Ma secondo voi la domanda sul ravvedimento operoso (la n. 9) è corretta posta in quel modo? Mi riferisco in particolare alla lettera c. Il distrattore riportato mi sembra obsoleto. (" la sanzione è ridotta anche se la violazione è stata già constata. Dando per scontato (ma scontato non è in verità) che la domanda si riferisca ad un tributo amministrato dall'A.e, perchè non dovrebbe esatta anche la risposta C? La legge di stabilità del ....... (non ricordo la data precisa) ha modificato la disciplina, stabilendo la possibilità di ridurre la sanzione ad.....(non mi ricordo....) anche se viene effettuato successivamente alla constatazione della violazione e quindi con un pvc in mano.
    Altro discorso è l'avvenuta notifica dell'atto di imposizione(avvisi di accertamento , 36 bis e ter ecc....) quindi non dovrebbe scriversi " se la violazione è stata già consatata" visto che anche con un pvc si constata ....Cosa ne pensate?
    [/QUOTE

    Rol, prima riga: la sanzione è ridotta sempreché la violazione non sia stata già constatata...io questa l'ho azzeccata

    non hai compreso la mia discussione....

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      [QUOTE=ROL;n1481786]
      Originariamente inviato da strelizia Visualizza il messaggio


      non hai compreso la mia discussione....
      L'ho capito, invece. Da qualche parte c'è scritto che per i tributi amministrati dall'AE il ravvedimento può avvenire anche se iniziati accertamenti, ma non trovo

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        [QUOTE=strelizia;n1481788]
        Originariamente inviato da ROL Visualizza il messaggio

        L'ho capito, invece. Da qualche parte c'è scritto che per i tributi amministrati dall'AE il ravvedimento può avvenire anche se iniziati accertamenti, ma non trovo
        accertamenti no e neppure i 36 bis e ter

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          La norma nuda e cruda aggiornata che dice?

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            LE MODIFICHE ALL’ART. 13 DEL D.LGS. N. 472/1997
            1) Rimodulazione della riduzione delle sanzioni applicabili in caso di ravvedimento
            2) Ampliamento dell’ambito temporale entro il quale è possibile ravvedersi
            3) Eliminazione della causa ostativa costituita dal formale inizio di “accessi, ispezioni e verifiche”

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              [QUOTE=ROL;n1481790]
              Originariamente inviato da strelizia Visualizza il messaggio

              accertamenti no e neppure i 36 bis e ter
              E che cosa? Accessi e ispezioni?

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                Originariamente inviato da ROL Visualizza il messaggio
                LE MODIFICHE ALL’ART. 13 DEL D.LGS. N. 472/1997
                1) Rimodulazione della riduzione delle sanzioni applicabili in caso di ravvedimento
                2) Ampliamento dell’ambito temporale entro il quale è possibile ravvedersi
                3) Eliminazione della causa ostativa costituita dal formale inizio di “accessi, ispezioni e verifiche”
                LE INIBITORIE DEL NUOVO RAVVEDIMENTO PER I TRIBUTI AMMINISTRATI DALL’ADE
                • Il ravvedimento è possibile anche se la violazione è già stata contestata, ovvero siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento, delle quali i soggetti interessati abbiano formale conoscenza
                • Il ravvedimento NON è possibile in caso di notifica di atti di liquidazione e di accertamento, incluse le comunicazioni di irregolarità di cui agli artt. 36-bis DPR n. 600/73 e 54-bis DPR n. 633/72 e degli esiti del controllo formale di cui all’art. 36-ter DPR n. 600/73
                • Il ravvedimento NON è possibile in caso di notifica di altri atti autoritativi impositivi che recano una pretesa tributaria (Circ. n. 6/2015)

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                  se nel quiz ci scrivi...


                  c) la sanzione è ridotta anche se la violazione è stata già constata ...ora è buona anche questa risposta......

                  ci sono 2 risposte esatte per me.

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                    come mi facevano notare nell'altro forum ci sarebbe quel possibile che dovrebbe fare la differenza......ma secondo me non è un quiz da dare.....

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                      Originariamente inviato da ROL Visualizza il messaggio
                      LE MODIFICHE ALL’ART. 13 DEL D.LGS. N. 472/1997
                      1) Rimodulazione della riduzione delle sanzioni applicabili in caso di ravvedimento
                      2) Ampliamento dell’ambito temporale entro il quale è possibile ravvedersi
                      3) Eliminazione della causa ostativa costituita dal formale inizio di “accessi, ispezioni e verifiche”
                      Rol, non è che quell'inizio di accessi, ispezioni e verifiche non implica la constatazione della violazione? Per me è questo il motivo

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