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L'angolo di ROL
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(mio pensiero...ovviamente)
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Originariamente inviato da checcom Visualizza il messaggio
eheheh. Sei uno degli storici del forum? attualmente non mi pare molto frequentato...anzi.
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eheheh. Sei uno degli storici del forum? attualmente non mi pare molto frequentato...anzi.
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dal 2009....
Grazie mille per il confronto di oggi.
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Originariamente inviato da ROL Visualizza il messaggioAi sensi dell’art. 28, 4° comma, d.lgs. 175/2014, «Ai soli fini della validità e dell’efficacia degli atti di liquidazione, accertamento, contenzioso e riscossione dei tributi e contributi, sanzioni e interessi, l’estinzione della società di cui all’articolo 2495 del codice civile ha effetto trascorsi cinque anni dalla richiesta di cancellazione del Registro delle imprese». Dunque, «ai soli fini» indicati, la società già cancellata ed estinta torna in vita, o meglio, trattandosi di fictio iuris non dissimile da quella prevista dall’art. 10 l. fall., si finge che lo sia per consentire all’Amministrazione finanziaria di perfezionare le procedure di accertamento e recupero delle proprie pretese senza essere costretta a rivolgersi a soggetti diversi dall’originario debitore
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ammazza. Ora stacco, stasera continuo diritto civile. Poi se ho dubbi te li posto.
Grazie mille per il confronto di oggi.
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Originariamente inviato da ROL Visualizza il messaggioIn termini pratici i due concetti sono molto simili, ma giuridicamente no. La prescrizione, infatti, e' stabilita solo dalla legge mentre la decadenza puo' anche essere frutto di accordi tra due parti. Gli esempi tipici sono il termine entro cui si devono contestare i vizi sui beni acquistati dai consumatori (due mesi dalla loro scoperta, la decadenza) ed il termine entro il quale tale diritto puo' essere esercitato, promuovendo magari una causa (due anni dall'acquisto, la prescrizione)Ultima modifica di strelizia; 17-04-2019, 19:21.
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