se vuoi ti posto pure la vecchia....aspèè
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L'angolo di ROL
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Originariamente inviato da ROL Visualizza il messaggioRiconosciute le attenuanti
All'anziana sono state riconosciute sia le attenuanti generiche che quella per aver estinto i debiti tributari. La donna ha collaborato con i magistrati e "ha provveduto a eseguire il versamento della ingente somma" di oltre 14,5 milioni all'Agenzia delle Entrate "il 14 gennaio 2019". Ha versato poi un altro milione per le imposte del 2017 e oltre 3,6 milioni al figlio (da un suo esposto si è arrivati ad un sequestro di 40 milioni a carico della madre). In più, ricorda il Gip, l'anziana "devolve importi rilevanti in favore di istituzioni sanitarie" e "istituendo il Trust ('The Charlie Trust'), ha disposto che il suo ingente patrimonio sia devoluto in favore di enti di assistenza pubblica e privata"
https://tg24.sky.it/milano/2019/05/2...-svizzera.html
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Originariamente inviato da ROL Visualizza il messaggio
abbiamo solo postato...
1) nuovo art 96 rol
2) regime pex e non pex (plusvalenze e minusvalenze)
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Originariamente inviato da checcom Visualizza il messaggio
si ma devo recuperare anche quello che avete postato nei giorni scorsi...
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Originariamente inviato da ROL Visualizza il messaggio
aspèè....(dove sei arrivato?)
La svalutazione delle immobilizzazioni sono fiscalmente irrilevanti (variazione in aumento in dichiarazione dei redditi) ciò vale anche in derivazione rafforzata (trattandosi palesemente di un elemento valutativo, quindi l’introduzione del principio fiscale di derivazione rafforzata non sortisce alcun effetto, lasciando la svalutazione indeducibile
La svalutazione di partecipazioni sono indeducibili (non rilevano fiscalmente)
La svalutazione di obbligazioni sono deducibili nei limiti degli art 94 comma 4 e 102 c. 2 del tuir
per quanto riguarda gli INTERESSI PASSIVI CAPITALIZZATI....vediamo domani (è cambiato l'art 96...devo rivederlo)
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Originariamente inviato da ROL Visualizza il messaggio
questo???
La svalutazione delle immobilizzazioni sono fiscalmente irrilevanti (variazione in aumento in dichiarazione dei redditi) ciò vale anche in derivazione rafforzata (trattandosi palesemente di un elemento valutativo, quindi l’introduzione del principio fiscale di derivazione rafforzata non sortisce alcun effetto, lasciando la svalutazione indeducibile
La svalutazione di partecipazioni sono indeducibili (non rilevano fiscalmente)
La svalutazione di obbligazioni sono deducibili nei limiti degli art 94 comma 4 e 102 c. 2 del tuir
per quanto riguarda gli INTERESSI PASSIVI CAPITALIZZATI....vediamo domani (è cambiato l'art 96...devo rivederlo)
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questi?
riginariamente inviato da ROL Visualizza il messaggio
art 165 tuir....
credo bastino solo pochi concetti.....(per i quizzetti)
1) residente con reddito estero
2) reddito complessivo concorre a formazione reddito complessivo in italia
3) imposte pagate nello stato della fonte a titolo definitivo
L’articolo 165, comma 1, del TUIR disciplina le condizioni di applicabilità del credito, prevedendo che “se alla formazione del reddito complessivo concorrono redditi prodotti all’estero, le imposte ivi pagate a titolo definitivo su tali redditi sono ammesse in detrazione dall’imposta netta dovuta”. Il medesimo comma 1 prevede la regola generale per il calcolo del foreign tax credit, stabilendo che le imposte estere pagate a titolo definitivo sono detraibili dall’imposta netta dovuta, nei limiti della quota d’imposta corrispondente al rapporto tra i redditi esteri e il reddito complessivo, al netto delle perdite dei precedenti periodi d’imposta ammesse in diminuzione.
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Originariamente inviato da ROL Visualizza il messaggio
criteri di collegamento....art 23 tuir
redditi fondiari---> immobile si trova in italia
redditi di capitale----> il soggetto che eroga si trova in italia
reddito di lavoro autonomo e dipendente---> attività esercitata in italia
redditi diversi---> attività svolte in italia e beni che sono in italia
redditi da partecipazione---> imputati per trasparenza in italia
invece quando si considerano i redditi prodotti all'estero? (qui vi incasinate sempre.....) è semplice, leggete a specchio l'art 23....
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https://www.youtube.com/watch?v=u9n3TLcwL4A
"E metti che domani
Faranno le riforme su Twitter
Che è un po' come fidanzarsi su Tinder"
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