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L'angolo di ROL
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devi aggiornare le percentuali prima di tutto....
L’art. 1, co. 61, della L. 28.12.2015, n. 208 ha ridotto dal 27,50% al 24% l’aliquota IRES, con efficacia a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2016. In attuazione di
quest’ultima disposizione, è stato adottato il D.M. 26.5.2017, tramite il quale sono state rimodulate le percentuali di imponibilità ed esenzione dei seguenti componenti reddituali:
dividendi relativi a partecipazioni qualificate percepiti da soggetti IRPEF non imprenditori, la cui quota imponibile è aumentata dal 49,72% al 58,14% (art. 47, co. 1, del TUIR);
dividendi percepiti da soggetti IRPEF imprenditori, la cui quota imponibile è passata dal 49,72% al 58,14% (art. 59 del TUIR);
dividendi percepiti dagli enti non commerciali, la cui quota imponibile è cresciuta dal 77,74% al 100% (art. 4, co. 1, lett. q), del DLgs. 12.12.2003, n. 344);
plusvalenze (minusvalenze) realizzate dalla cessione di partecipazioni qualificate da parte di soggetti IRPEF non imprenditori, la cui quota imponibile (deducibile) si è incrementata dal 49,72% al 58,14% (art. 68, co. 3, del TUIR);
plusvalenze (minusvalenze) realizzate da soggetti IRPEF imprenditori, a seguito della cessione di quote oppure azioni in regime di “partecipation exemption ”, la cui quota di esenzione (indeducibilità) è passata dal 50,28% al 41,86% (art. 58, co. 2, del TUIR).
l’art. 1, co. 999 e ss., della L. 27.12.2017 n. 205 (c.d. Legge di Bilancio 2018 ), che ha riformato in modo significativo il regime di imponibilità dei redditi di capitale e dei redditi diversi di natura finanziaria, corrisposti a soci persone fisiche non imprenditori, uniformando il trattamento dei dividendi e delle plusvalenze derivanti da partecipazioni qualificate a quello delle quote non qualificate, sia in termini di livello di tassazione effettiva (26%), ma anche di modalità di prelievo.
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poi....
l’art. 1, co. 999 e ss., della L. 27.12.2017 n. 205 (c.d. Legge di Bilancio 2018 ), che ha riformato in modo significativo il regime di imponibilità dei redditi di capitale e dei redditi diversi di natura finanziaria, corrisposti a soci persone fisiche non imprenditori, uniformando il trattamento dei dividendi e delle plusvalenze derivanti da partecipazioni qualificate a quello delle quote non qualificate, sia in termini di livello di tassazione effettiva (26%), ma anche di modalità di prelievo.
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1 disallineamento....; la detinazione a finalità estranee all'esercio dell'impresa (compresa, IN CASO DI SOCIETA', l'assegnazione ai soci ), autoconsumo....NON COMPORTA LA DEDUZIONE DI MINUSVALENZE (MENTRE FA PLUSVALENZA TASSATA)
2 disallineamento : per le società ed enti commerciali---> le pex sono indeducibii al 95% mentre per non pex sono interamente deducibili se soddisano il 109 c 3 bis. Mentre per le imprese individuilitàali e le società di persona-----> per le non pex si ha deducibilità totale mentre per le pex sono deducibili per il 41,86 %
vi trovate?
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Originariamente inviato da strelizia Visualizza il messaggio
L'unico problema è dato dal fatto che l'art. 58 comma 2 del TUIR che ho scaricato indica come percentuale di esenzione il 60%
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l'aggiornamento è stato fatto fuori testo.....
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"Il conto è stato aperto nel 2003 per beneficiare dello scudo fiscale, senza più essere utilizzato. È inattivo".
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Fuori testo?
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