A seguito dell’entrata in vigore delle nuove disposizioni in materia di bilancio d’esercizio, ad opera del D.Lgs 139/2015, relativamente alle spese di pubblicità, è stato previsto che:
dal 2016 non possono più essere capitalizzate bensì imputate a Conto economico nell’esercizio in cui sono sostenute. Le stesse possono essere capitalizzate se rispettano i requisiti per essere qualificate spese di impianto/ampliamento;
le spese di pubblicità capitalizzate in anni precedenti possono essere (ri)classificate nella voce “Costi di impianto e ampliamento” nel caso in cui soddisfino i requisiti per la capitalizzazione di questi ultimi; oppure devono essere eliminate dallo Stato patrimoniale ed imputate a rettifica del patrimonio netto in base a quanto specificato dal nuovo OIC 29.
Fiscalmente, l’art. 13-bis, D.L. 244/2016 (Decreto c.d. “Mille proroghe”) ha modificato l’art. 108, TUIR, per recepire le modifiche apportate alla voce delle spese di pubblicità a livello contabile, eliminando, tra l’altro, la previsione contenuta nel primo periodo del comma 2 relativa alla “ripartizione” in 5 quote delle spese di pubblicità / propaganda.
Di conseguenza dette spese sono deducibili con le regole previste dal comma 1 del citato art. 108 relative alle spese riferite a più esercizi, per le quali ora è prevista la deducibilità nel limite della quota imputabile a ciascun esercizio, in virtù del nuovo principio della “derivazione rafforzata” del reddito imponibile dall’utile di bilancio che riconosce ai fini fiscali i criteri di qualificazione, imputazione temporale e classificazione in bilancio previsti dai Principi contabili.
Per quanto riguarda lespese di sponsorizzazione, esse si caratterizzano dall’esistenza di un rapporto sinallagmatico (contratto bilaterale a prestazioni corrispettive) in base al quale lo sponsor si obbliga ad una prestazione in denaro o in natura e il soggetto sponsorizzato si obbliga a pubblicizzare e propagandare il prodotto, i servizi, il marchio e l’attività svolta dallo sponsor. Proprio per l’esistenza di tale rapporto sinallagmatico, tali spese sono state ricondotte secondo consolidato orientamento dell’Amministrazione finanziaria nell’ambito delle spese di pubblicità,
L’elemento essenziale che connota la spesa di rappresentanza, rispetto ad una che si qualifica come di pubblicità, è innanzitutto quello della gratuità, ovvero la mancanza di un corrispettivo in capo alla controparte e di un correlato obbligo di dare o fare.
Senza gratuità non può pertanto esserci spesa di rappresentanza.
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