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L'angolo di ROL

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    a domani..
    ciao

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      a domani..
      ciao
      Ciao Rol, a domani!

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        Lillo sei un mito....

        https://www.ilfattoquotidiano.it/in-...romeo/5065048/

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          https://www.linkiesta.it/it/article/...fiscale/41577/

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            https://www.youtube.com/watch?v=cCYfVfxiThw

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              A seguito dell’entrata in vigore delle nuove disposizioni in materia di bilancio d’esercizio, ad opera del D.Lgs 139/2015, relativamente alle spese di pubblicità, è stato previsto che:
              • dal 2016 non possono più essere capitalizzate bensì imputate a Conto economico nell’esercizio in cui sono sostenute. Le stesse possono essere capitalizzate se rispettano i requisiti per essere qualificate spese di impianto/ampliamento;
              • le spese di pubblicità capitalizzate in anni precedenti possono essere (ri)classificate nella voce “Costi di impianto e ampliamento” nel caso in cui soddisfino i requisiti per la capitalizzazione di questi ultimi; oppure devono essere eliminate dallo Stato patrimoniale ed imputate a rettifica del patrimonio netto in base a quanto specificato dal nuovo OIC 29.

              Fiscalmente, l’art. 13-bis, D.L. 244/2016 (Decreto c.d. “Mille proroghe”) ha modificato l’art. 108, TUIR, per recepire le modifiche apportate alla voce delle spese di pubblicità a livello contabile, eliminando, tra l’altro, la previsione contenuta nel primo periodo del comma 2 relativa alla “ripartizione” in 5 quote delle spese di pubblicità / propaganda.

              Di conseguenza dette spese sono deducibili con le regole previste dal comma 1 del citato art. 108 relative alle spese riferite a più esercizi, per le quali ora è prevista la deducibilità nel limite della quota imputabile a ciascun esercizio, in virtù del nuovo principio della “derivazione rafforzata” del reddito imponibile dall’utile di bilancio che riconosce ai fini fiscali i criteri di qualificazione, imputazione temporale e classificazione in bilancio previsti dai Principi contabili.

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                Per quanto riguarda le spese di sponsorizzazione, esse si caratterizzano dall’esistenza di un rapporto sinallagmatico (contratto bilaterale a prestazioni corrispettive) in base al quale lo sponsor si obbliga ad una prestazione in denaro o in natura e il soggetto sponsorizzato si obbliga a pubblicizzare e propagandare il prodotto, i servizi, il marchio e l’attività svolta dallo sponsor. Proprio per l’esistenza di tale rapporto sinallagmatico, tali spese sono state ricondotte secondo consolidato orientamento dell’Amministrazione finanziaria nell’ambito delle spese di pubblicità,

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                  L’elemento essenziale che connota la spesa di rappresentanza, rispetto ad una che si qualifica come di pubblicità, è innanzitutto quello della gratuità, ovvero la mancanza di un corrispettivo in capo alla controparte e di un correlato obbligo di dare o fare.

                  Senza gratuità non può pertanto esserci spesa di rappresentanza.

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                    SPONSORIZZAZIONI SPORTIVE

                    DEDUCIBILITA' GARANTITA ENTRO I 200.000,00 EURO------> presunzione legale assoluta

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                      Originariamente inviato da ROL Visualizza il messaggio
                      SPONSORIZZAZIONI SPORTIVE

                      DEDUCIBILITA' GARANTITA ENTRO I 200.000,00 EURO------> presunzione legale assoluta
                      art 90, comma 8 Legge n 289/2002

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