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    “Clicca qui per leggere l’informativa sulla possibile compromissione delle credenziali personali di accesso al servizio PEC”

    Il gestore del servizio – in ossequio a quanto stabilito dall’articolo 33 del Regolamento Europeo in materia di tutela della riservatezza dei dati personali (il numero 679, noto ai più come GDPR) – deve allertare il Garante della Privacy e tutti i soggetti cui si riferiscono i dati così da informarli dell’avvenuta violazione.

    Chi ha cliccato sul link evidenziato sulla pagina di “login” al servizio ha trovato una lettera indirizzata al “Gentile Utilizzatore” (che forse in questo momento rischia di essere legittimamente poco “gentile” ma piuttosto infuriato) con cui gli si dice che “a fronte delle azioni di controllo di sicurezza svolte sulla piattaforma PEC” è stata individuata “una possibile compromissione delle credenziali personali di accesso al servizio PEC, precedentemente acquisite attraverso violazioni messe in atto da soggetti terzi ignoti”. La lettera – inquietante come una cartella Equitalia dall’inconfondibile busta verde – cerca di tranquillizzare il destinatario asserendo che “non vi sono comunque evidenze che siano stati violati o prelevati i contenuti delle caselle di PEC”.

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      La chiusura della lettera (semplicemente firmata con il nome della società, quasi non vi fosse un responsabile “umano” in grado di sottoscrivere la comunicazione) riduce l’entità dell’accaduto ad un evento di basso profilo: leggere quel “nello scusarci per l’inconveniente occorso, inviamo i nostri migliori saluti” induce a immaginare come il destinatario abbia mentalmente replicato lasciandosi scappare un “ma vaffa…” echeggiato anche su molte scrivanie accanto.

      ahahahahahhahahahaha

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        Originariamente inviato da ROL Visualizza il messaggio

        leggi bene...
        Art. 2 comma 5. C'è anche in un mio libro e nella precedente tua spiegazione

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          nella mattinata non posso...ho traffico

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            Originariamente inviato da ROL Visualizza il messaggio
            nella mattinata non posso...ho traffico
            Hai da fare?

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              Buongiorno, ritornando al discorso della sospensione dei termini in caso di accertamento con adesione, ieri riguardandomi il contenzioso ho letto che nel caso di presentazione di istanza di reclamo con mediazione i termini sono sospesi per 90 giorni, mentre per l'accertamento con adesione questo non l'ho letto...

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                Originariamente inviato da checcom Visualizza il messaggio
                Buongiorno, ritornando al discorso della sospensione dei termini in caso di accertamento con adesione, ieri riguardandomi il contenzioso ho letto che nel caso di presentazione di istanza di reclamo con mediazione i termini sono sospesi per 90 giorni, mentre per l'accertamento con adesione questo non l'ho letto...
                art 6...

                https://www.agenziaentrate.gov.it/wp...deaccertamenti

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                  Originariamente inviato da strelizia Visualizza il messaggio

                  Hai da fare?
                  si

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                    grande ! grazie

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                      Originariamente inviato da checcom Visualizza il messaggio
                      Buongiorno, ritornando al discorso della sospensione dei termini in caso di accertamento con adesione, ieri riguardandomi il contenzioso ho letto che nel caso di presentazione di istanza di reclamo con mediazione i termini sono sospesi per 90 giorni, mentre per l'accertamento con adesione questo non l'ho letto...
                      L'art. 6 comma 3 D.lgs. 218/97 parla di sospensione dei termini per 90 gg dalla data di presentazione dell'istanza...

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